Con recente provvedimento - entrato in vigore dal 15 luglio scorso - si prevede, sulla base dell’articolo 111 del nuovo Codice della Strada (Dl. n. 179/2012 conv. L. 221/2012), l’obbligo di sottoporre a revisione generale le macchine agricole (trattori in specie); il provvedimento si ispira alla necessità di contrastare i fenomeni infortunistici nel settore legati all’uso delle macchine agricole.
In sede tecnica, in tema di uso delle macchine e attrezzature agricole, si erano infatti evidenziati i seguenti aspetti problematici:
- Vetustà e carenza, anche progettuale, nei dispositivi di protezione in essere;
- Necessarietà di regole diverse e nuove in materia di incentivi economici-fiscali in favore della rottamazione e per la messa in sicurezza delle macchine agricole, anche derogando ai limiti imposti dalle norme comunitarie sul de minimis;
- la carenza di professionalità negli operatori per l’utilizzo dei mezzi, con particolare riferimento alla formazione;
- a necessità di rendere obbligatoria la revisione delle macchine agricole.
Pur nella positività della nuova norma, non si possono non rilevare alcune criticità: il nuovo obbligo comporta per le imprese molti e complessi problemi sia in termini organizzativi che economici.
Le stime dimostrano infatti come il parco macchine sottoposto a revisione è formato da un numero elevato di veicoli (circa 2 milioni di veicoli, di cui 1,6 milioni con un’età media di 20 anni), con evidenti oneri e costi economici per l’adeguamento delle macchine stesse o per l’eventuale sostituzione; solo un congruo aiuto delle istituzioni preposte potrà rendere concreto il disegno del legislatore e ciò in quanto lo scenario è desolatamente silente per quanto attiene la mancanza di adeguati incentivi e le evidenti difficoltà pratiche connesse all’organizzazione di un sistema efficiente di revisione, idoneo e rispondente, in tempi ragionevoli, alle esigenze delle aziende agricole interessate.
La revisione (art.1 del Dm. 20 maggio 2015) è obbligatoria (a norma dell’art. 110 del Nuovo Codice della Strada) con periodicità quinquennale, per le seguenti macchine agricole soggette ad immatricolazione,
- trattori agricoli, così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e con massa complessiva inferiore a 1,5 t, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.
Secondo le disposizioni emanate quindi sono sottoposte a revisione:
- macchine operatrici semoventi ad un asse;
- macchine agricole operatrici trainate;
- rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1.5 t.
Inoltre, per quanto riguarda le macchine operatrici di cui all’art. 58 del codice della strada, la revisione si applica a:
- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili;
- macchine sgombraneve;
- carrelli.
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