L’indicazione del luogo di produzione dei prodotti agroalimentari confezionati torna ad essere un’indicazione obbligatoria da riportare in etichetta dopo che il nuovo regolamento 1169/2011 aveva reso tale indicazione di carattere facoltativo.
Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato uno schema di decreto legislativo che dispone l’indicazione obbligatoria sull’etichetta dei prodotti agroalimentari della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
L’obbligo si applicherà ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Si parla di ‘reintroduzione’ perché la legge italiana contemplava già l’obbligo, che venne abrogato in conseguenza del riordino della normativa europea in materia. Lo scopo della reintroduzione - attesa e sollecitata dai produttori - è di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
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