La Legge di Stabilità per l’anno 2016 ripropone per l’ennesima volta la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, al fine di ridurre le plusvalenze derivanti dalla loro futura vendita e quindi di ridurre la relativa tassazione.
Le plusvalenze si generano in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Orbene, il contribuente che si avvale della rideterminazione del valore dei terreni, per la determinazione della plusvalenza può assumere, in sostituzione del costo o del valore storico degli stessi, il valore del cespite risultante da una perizia giurata di stima.
Gli immobili il cui valore d’acquisto può essere rideterminato in questa nuova occasione sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e il meccanismo è analogo a quello delle precedenti proroghe.
Il meccanismo della rideterminazione del valore dei terreni consiste nel far redigere una perizia giurata di stima e versare un determinato importo del valore periziato a titolo di imposta sostitutiva.
La perizia può essere redatta, non oltre il 30 giugno 2016, solo da iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili. Si possono portare in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze anche i costi sr la perizia, se sono stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente.
Versamento dell’imposta sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% del valore rideterminato dalla perizia deve avvenire, con il mod. F24, in un’unica soluzione, oppure in 2 o in 3 rate annuali di pari importo (le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi del 3% annuo). In caso di versamento rateale, le scadenze successive sono quelle del 30 giugno 2017 (con maggiorazione del 3%) e del 30 giugno 2018 (con maggiorazione del 6%).
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