La denuncia delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione dei redditi dei terreni, dovute a modificazioni colturali effettuate nel 2016, come disposto dall’art. 30 del Dpr. 917/86, deve essere presentata all’agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 gennaio.
Ne sono esentati solo coloro che presentano la Dichiarazione unica agli organismi pagatori Pac: basta anche una sola particella non compresa nella Dichiarazione unica e per la quale nel 2016 siano avvenute variazioni colturali a far scattare l’obbligo.
La denuncia può essere presentata in forma cartacea, mediante il noto modello 26, oppure informatizzata, utilizzando la procedura informatica denominata “Docte 2.0”.
Se si tratta di una variazione in aumento, il maggior reddito dominicale ed agrario dovrà essere dichiarato dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito. Per esempio, se si presenta entro il prossimo 31 gennaio una variazione di coltura in aumento effettuata nell’anno 2016, il maggior reddito non avrà efficacia per l’anno 2016 stesso, ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo, e cioè dal 2017 (denuncia dei redditi da presentarsi nel 2018).
L’omessa denuncia entro il termine fissato dalla legge delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, sono sanzionate con una pena pecuniaria da € 258,23 a € 2.065,68 (Dlgs. 471/97, art. 3). Se invece si tratta di una variazione in diminuzione:
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