Con l’entrata in vigore il 13 dicembre scorso delle norme comunitarie in materia di indicazioni nutrizionali sulle etichette dei prodotti alimentari (TV 49-50/2016), il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme nazionali in tema di etichettatura.
I chiarimenti che il Ministero a ottenuto dalla Commissione europea sono stati resi necessari in quanto l’Italia non dispone di un provvedimento sanzionatorio delle nuove norme riportate nel Reg. 1169/2011 e fino ad ora si sono applicate quelle del Dlgs. n. 109/92.
Riportiamo di seguito i punti sui quali interviene la circolare:
- ornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani (gelatai, pizzaioli, pasticcieri) i quali possono produrre alimenti preconfezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al dettaglio, ma anche per preparare “alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale”: tali forniture non sono sottoposte agli obblighi informativi sugli alimenti disciplinati dallo stesso regolamento;
- indicazione de “il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare”: possono essere usati anche un’abbreviazione o un acronimo del nome della società, purché essi consentano un’agevole identificazione della società e purché ciò non renda più difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa;
- prodotti preconfezionati che devono riportare all’esterno dell’imballo tutte le indicazioni obbligatorie (denominazione dell’alimento, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego, nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare o dell’importatore in caso di vino importato): l’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per il vino, quindi per il trasporto da un operatore all’altro, è sufficiente riportare sull’imballaggio esterno del vino, cioè il cartone, le altre indicazioni del Reg. (Ue) n.1169/2011;
- indicazione dell’acqua tra gli ingredienti dell’aceto: gli operatori del settore possono continuare ad etichettare l’aceto in continuità con la prassi precedente senza indicare l’acqua tra gli ingredienti; lo stesso vale anche per gli aceti di fermentazione;
- indicazione del termine minimo di conservazione per “i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi”: con l’entrata in vigore del nuovo regolamento non è più possibile mantenere in atto tale esenzione per tali prodotti in quanto il Reg. 1169 consente la deroga solo per i “prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati” per cui la deroga viene a cadere per gli edulcoranti;
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