Voucher, dal contratto occasionale al libretto di famiglia

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In attesa della definitiva approvazione in Senato dopo l’ok alla Camera. Tra le novità compenso più alto, limite orario, comunicazione almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione

La Camera ha approvato il 5 giugno i nuovi “buoni lavoro”. Il testo, approdato a palazzo Madama il 6 giugno in seconda lettura, sarà discusso in aula il 13 giugno.

Come si ricorderà, la Camera aveva approvato, il 6 aprile scorso, il disegno di legge di conversione in legge del Dl. n. 25/2017, contenente disposizioni urgenti per l’abrogazione dei voucher (o meglio delle norme in materia di lavoro accessorio) nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti; anche il Senato successivamente approvò, in via definitiva, il provvedimento, il tutto per evitare il referendum proposto dalla Cgil.

A distanza di poche settimane il tema dei “buoni lavoro” si è riproposto poiché, con un emendamento alla “manovrina” di Padoan (Dl. 50/2017), sono stati introdotti elementi similari anche se con evidenti differenziazioni e limiti di utilizzo. Seguendo quanto previsto dall’emendamento sono mutati i tetti retributivi ammessi, essendo previsto un limite massimo di € 5.000, con l’ulteriore limitazione, per ogni singolo lavoratore; questi non potrà prestare attività, per un singolo committente, eccedente € 2.500 nell’anno.

Il testo prevede tre aree di intervento:

- le necessità familiari;

- le piccole aziende;

- il settore agricolo.

Per le famiglie si ipotizza l’istituzione di un “libretto di famiglia” telematico, Inps, nominativo e prepagato, da acquistare e gestire nell’ambito della piattaforma informatica on line dell’istituto ovvero presso gli uffici postali. Le famiglie potranno quindi utilizzare con tale libretto prestazioni occasionali (ritornando allo spirito originario della legge Biagi) legate alla dimensione familiare, piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie e manutenzione varie; assistenza domiciliare per bambini e persone anziane, malati e disabili; per gli studenti svogliati, le ripetizioni ovvero l’insegnamento privato, baby sitting. Per le famiglie il valore del buono telematico è pari a 10 € e vale per un’ora di lavoro, mentre la contribuzione sarebbe parificata a quella delle colf (13%) e pari a complessivi 2 € a carico dell’utilizzatore. Mentre nessuna contrarietà raccoglie la proposta per le famiglie, grosse nubi si addensano sulla normativa paventata per le aziende.

E la Cgil annuncia ricorsi

La Cgil annunzia ricorsi perché sostiene che le predette regole sono analoghe a quelle previgenti, ritornando con ciò la situazione come precedentemente al mancato referendum. Oltre la polemica comunque non si può non notare come la norma proposta preveda un nuovo tipo di contratto, denominato “contratto di prestazione occasionale” (o saltuario di ridotta entità); già questo elemento diversifica la fattispecie da quella dei precedenti voucher. I nuovi buoni lavoro per il lavoro occasionale potranno essere utilizzati solo dalle piccole imprese che non abbiano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Esclusi inoltre alcuni settori produttivi quali l’edilizia e affini, escavazioni, lavorazione lapidei, cave e torbiere, il minerario e le aziende fornitrici di appalti. Il valore del buono è fissato in 9 € orari (7,50 € il vecchio valore e 2,5 € i costi contributivi) con una quota contributiva pari al 33%, determinandosi un costo complessivo, a voucher orario, di € 12,00 (contro i 10 € del vecchio buono).

Per il settore agricolo l’uso è ammesso per pensionati di vecchiaia ed invalidità, studenti con meno di 25 anni e disoccupati, come in precedenza; norme specifiche anche in tema di compenso e di quota contributiva.

Nel settore agricolo la “tariffa” oraria è definita (se inferiore a 9 €) nella somma “pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro …”. Sono a carico dell’azienda agricola i contributi Inps (pari al 33%) ed Inail (pari al 35%).

Stesso discorso se, sempre nel corso di un anno, la collaborazione andrà oltre le 280 ore (pari a un compenso di poco più di € 2.500 se il valore del buono sarà quello minimo previsto, € 9 contro i 7,50 del passato): anche in questo caso, obbligo di assunzione. Oltre al compenso del lavoratore, aumentano i contributi a carico dell’azienda: dal 25 al 33%. I lavoratori interessati ai voucher non dovranno comunque essere collaboratori dell’azienda o stati in passato (da oltre sei mesi) collaboratori dell’impresa datrice (collaboratori coordinati e continuativi o dipendenti).

Il nuovo contratto potrà essere utilizzato anche dalla pubblica amministrazione per eventi o manifestazioni sportive ovvero per casi eccezionali e in emergenza per calamità naturali.

La norma prevede un limite orario minimo. Le prestazioni occasionali infatti non potranno essere inferiori alle 4 ore. Come detto, unico soggetto deputato alla gestione del contratto di lavoro occasionale è l’Inps; non sarà più possibile, come in passato, l’acquisto presso altri gestori (banche, tabaccai ecc.).

La piattaforma informatica Inps

Mentre per “libretto di famiglia” la gestione della prestazione è “a consuntivo” (attraverso la piattaforma informatica Inps) entro tre giorni dal mese successivo allo svolgimento della prestazione; per quanto riguarda le imprese l’utilizzatore è tenuto a trasmettere “almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi di contact center …” una dichiarazione riguardante:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore;

- luogo della prestazione;

- oggetto della prestazione;

- data e ora di inizio e termine della prestazione;

- per gli imprenditori agricoli data e ora di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;

- il compenso pattuito per la prestazione in misura non inferiore a 36 €, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto previsto per il settore agricolo.

Il prestatore di lavoro riceve copia (via sms) della predetta dichiarazione del datore di lavoro. Il decreto prevede poi regole per il caso in cui la prestazione non avvenga (comma 18, art. 54 bis).

L’Inps provvede al pagamento dei compensi ai prestatori entro il 15 del mese successivo con accredito sul conto corrente del lavoratore o bonifico sulle Poste italiane.

In caso di superamento del limite di € 2.500 o delle 280 ore nell’arco dell’anno, il relativo rapporto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno; nel settore agricolo il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di € 2.500 annui e la retribuzione oraria individuata dalla contrattazione collettiva.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di uso distorto nei settori in cui il voucher è ammesso, la sanzione è pari ad una somma da € 500 a 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera (comma 20, art. 54 bis).

Restiamo comunque in attesa della definitiva approvazione da parte del Senato.

 

I NUOVI VOUCHER

Valore 9 € orari

Quota contributiva 33%

Costo complessivo 12 € orari

Limite massimo 5.000 €

Per singolo committente limite 2.500 €

Sanzione da 500 a 2.500 € per prestazione

 

Leggi l’articolo su Terra e Vita 19/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Voucher, dal contratto occasionale al libretto di famiglia - Ultima modifica: 2017-06-09T10:18:19+02:00 da Barbara Gamberini

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