Gli agricoltori e gli operatori dei CAA sono ancora alle prese con la presentazione delle domande di assegnazione dei titoli e delle domande di pagamento, dopo lo slittamento al 10 luglio 2015 del completamento delle stesse (vedi box). Due temi sono particolarmente sentiti e fanno ancora discutere per la loro complessa interpretazione e attuazione: l’assegnazione dei titoli e il guadagno insperato. A tal fine, la Circolare Agea n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 ha chiarito i meccanismi per l’assegnazione dei titoli e per il calcolo del guadagno insperato.
Il guadagno insperato
L’art. 28 del Reg. Ue 1307/2013 prevede la seguente norma: in caso di vendita o cessione o scadenza di un affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l’aumento del valore di titoli va riversato alla riserva nazionale. L’Italia ha deciso di utilizzare questa norma; infatti l’art.10 del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 prevede: in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, l’aumento del valore dei titoli assegnati all’agricoltore interessato è riversato nella misura del 50% nella riserva nazionale. In altre parole, la diminuzione di superficie ammissibile nella domanda Pac 2015 rispetto alla domanda Pac 2014 genera un “guadagno insperato”, che viene penalizzato con una decurtazione a favore della riserva nazionale, nei seguenti casi:
- vendita di terreno;
- cessione di terreno in affitto;
- scadenza di un contratto affitto.
Questa penalizzazione è dovuta al fatto la riduzione della superficie ammissibile genera un aumento del valore dei titoli, che viene chiamato “guadagno insperato”.
Come si calcola il guadagno insperato? Leggi Terra e Vita 25/2015 L'Edicola di Terra e Vita