Deroga alla Bcaa 8, nei terreni a riposo azotofissatrici e intercalari

terreni a riposo
L’Ue concede una deroga per il 2024. Ma sulle superfici destinate alla condizionalità non si possono usare prodotti fitosanitari

Il 13 febbraio 2024 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/587 del 12 febbraio 2024 che stabilisce un’importante deroga per i terreni a riposo (Bcaa 8). La deroga vale solo per l’anno di Domanda Pac 2024 ed è molto diversa da quella del 2023. Infatti, per l’anno di domanda 2023, l’obbligo del 4% di aree ed elementi non produttivi (Bcaa 8) non si è applicato e quindi era consentita la coltivazione di tutti i seminativi.

Nell’anno di domanda 2024, il Reg. (Ue) 2024/587 consente agli agricoltori di utilizzare i terreni a riposo (4%) per colture azotofissatrici e intercalari. Inoltre, il suddetto regolamento prevede che intercalari e azotofissatrici debbano essere coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari.

In sintesi, il Reg. (Ue) 2024/587 non elimina la Bcaa 8, ma introduce una maggiore flessibilità, con la possibilità di coltivare i terreni a riposo con colture azotofissatrici e per colture intercalari. La deroga deve essere adottata dagli Stati membri entro 15 giorni. L’Italia la adotterà sicuramente.

Articolo pubblicato sulla rubrica La Pac sotto la lente di Terra e Vita

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I contenuti della deroga

Il Reg. (Ue) 2024/587 introduce una deroga, per l’anno di domanda 2024, all’impegno a) della Bcaa 8 “percentuale minima del 4% della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi”. La Bcaa 8 prevede tre impegni: la deroga interessa solo il primo. In base a tale deroga, il 4% dei seminativi può essere impiegato in tre modi:

1. superfici ed elementi non produttivi (come terreni a riposo, siepi, fasce tampone, ecc.);
2. colture azotofissatrici (come lenticchie, piselli, fave, erba medica, ecc.);
3. colture intercalari (senape, ravizzone, favino da sovescio, ecc.).

Per le colture intercalari e le azotofissatrici, gli Stati membri devono utilizzare un fattore di ponderazione di 1. In altre parole, un ettaro di colture azotofissatrici o di colture intercalari equivale a un ettaro di superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. Precisiamo questo aspetto perché – in una prima versione della deroga – un fattore di ponderazione di colture azotofissatrici o di colture intercalari era stato stabilito a 0,3.

La deroga vale solo per l’anno di Domanda Pac 2024 ed è applicabile retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2024.

Senza uso di prodotti fitosanitari

La deroga apre alla possibilità di coltivazione di tutti i seminativi, anche se limitatamente alle colture azotofissatrici o intercalari. Le colture intercalari sono piante coltivate tra due colture principali, con utilizzo per foraggio o sovescio (concime verde). C’è però un vincolo importante: le colture intercalari e le azotofissatrici devono essere coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari. Possono essere concimate, irrigate e raccolte, ma non possono essere diserbate e trattate.

Gli obiettivi della Bcaa 8 rimangono quindi confermati, in quanto le azotofissatrici e intercalari assicurano la biodiversità del suolo e limitazione della lisciviazione dei nutrienti.

Niente deroga per alcune Sra

Il Reg. (Ue) 2024/587 specifica, inoltre, che gli Stati membri che adottano la deroga alla Bcaa 8 provvedono affinché qualora un agricoltore decida di conformarsi a quanto previsto dalla deroga, i pagamenti siano effettuati solo per gli impegni che vanno oltre il requisito modificato della norma Bcaa 8. In altre parole, l’agricoltore che aderisce a una misura agroambientale, in cui la Bcaa 8 è pertinente (ad esempio la Sra12), non può utilizzare la deroga.

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Implicazioni per le aziende agricole

L’obbligo del 4% di superfici ed elementi non produttivi aveva acceso le proteste degli agricoltori, soprattutto nelle zone fertili, dove c’è interesse alla coltivazione totale dei seminativi. Tale obbligo è molto impattante per le aziende agricole ad agricoltura specializzata sia al Nord (es. maiscoltura della Pianura Padana) che al Centro-Sud (es. granidurocoltura del Tavoliere delle Puglie).

La deroga consente la coltivazione di tutti i seminativi, seppure con il divieto di uso dei prodotti fitosanitari. Ad esempio, in Pianura Padana si può coltivare soia nei terreni a riposo oppure utilizzare i terreni già investiti a colture azotofissatrici (es. erba medica) o colture intercalari (loietto, senape, rafano, ecc.). Al Centro-Sud si possono coltivare lenticchie nei terreni a riposo oppure utilizzare i terreni già investiti a colture azotofissatrici (es. erba medica, fave, favino) o colture intercalari.


Bcaa 8

La Bcaa 8 prevede tre impegni:

A. percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
B. mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
C. divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Il primo impegno “percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi” è certamente quello più rilevante ed impattante per gli agricoltori.

L’impegno A si applica alle superfici a seminativo. Gli impegni B e C si applicano a tutte le superfici agricole.

L’obiettivo della Bcaa 8 è la tutela della biodiversità e la conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori.

Le seguenti tipologie di aziende o di terreni sono esentate dalla Bcaa 8:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

Quindi, le aziende fino a 10 ettari di seminativi (piccole aziende) sono esentate dal rispetto della Bcaa 8. Le superfici certificate biologiche devono rispettare la Bcaa 8, ovvero non sono esentate dalla Bcaa 8, mentre sono esentate dalla Bcaa 7.

Impegno A: 4% a superfici o elementi non produttivi

La norma stabilisce la destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali:

- i terreni a riposo;
- le fasce tampone e le fasce inerbite (previste dalla Bcaa 4 e Bcaa 5);
- le superfici con elementi non produttivi permanenti.

La percentuale del 4% a superfici ed elementi non produttivi può essere raggiunta con superfici non produttive permanenti, presenti in azienda, che tra l’altro sono superfici ammissibili al pagamento di base. Ad esempio, un margine di campo, una siepe o un boschetto sono superfici ammissibili al pagamento di base.

Infatti, il Decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 (art. 3, par. 1, lett. f) include negli “ettari ammissibili” anche le superfici soggette alla Bcaa 8, misurate adottando i coefficienti di ponderazione (Allegato IV del decreto ministeriale).

Qualora l’agricoltore non possieda superfici ed elementi non produttivi, deve lasciare una parte dei terreni a riposo. L’agricoltore, per raggiungere il 4%, può anche utilizzare una combinazione di superfici con elementi non produttivi permanenti e di terreni a riposo.

tab. 1 Superfici ed elementi non produttivi utilizzabili ai fini della Bcaa 8
Superfici ed elementi non produttivi Descrizione
Terreni a riposo seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda.
Fasce tampone e fasce inerbite fasce tampone lungo i corsi d’acqua (Bcaa 4) (ai sensi della Bcaa 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs. 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.
fasce inerbite (Bcaa 5) (ai sensi della Bcaa 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.
Elementi non produttivi permanenti stagni si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente Bcaa è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
boschetti si intendono gruppi di alberi presenti all’interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 m².
fasce alberate e alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.
siepi si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari o irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
filari si intende una formazione ad andamento lineare o sinuoso, caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.
muretti a secco si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.
terrazzamenti si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
fossati o canali artificiali si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.
margini dei campi si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.
alberi monumentali sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
Fonte: elaborazione dal Decreto ministeriale n. 147385 del 09/03/2023

 

Impegno B: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

L’agricoltore ha l’obbligo di conservazione e mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente, elencati nella tabella 1.

In altre parole, stagni, boschetti, siepi, filari, muretti a secco, ecc., devono essere conservati e non aboliti ai fini della tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio.

Impegno C: Divieto di potare siepi e alberi in alcuni periodi

La norma stabilisce il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di siepi, alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, elencati nella tabella 1, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Il periodo di divieto di potatura è stabilito a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. La normativa regionale può stabilire un periodo diverso da quello nazionale, per tenere conto delle specificità locali del clima e dell’avifauna.

Deroga alla Bcaa 8, nei terreni a riposo azotofissatrici e intercalari - Ultima modifica: 2024-02-16T18:12:45+01:00 da K4

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