In relazione al Piano di azione nazionale (Pan) sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, è necessario in primo luogo evitare possibili confusioni con altri mezzi tecnici.
La definizione di “prodotti fitosanitari” non è contenuta nel Pan, ma nel decreto legislativo 150/2012 che ha recepito la Direttiva 2009/128/CE, di cui lo stesso Pan costituisce il regolamento di applicazione.
Prodotti fitosanitari - I prodotti fitosanitari sono quelli che hanno lo scopo di:
- proteggere i vegetali, o i prodotti vegetali, dagli organismi nocivi o prevenirne gli effetti;
- influire sui processi vitali dei vegetali e sulla loro crescita, con esclusione dei nutrienti;
- conservare i prodotti vegetali (esclusi i conservanti alimentari);
- distruggere, controllare o evitare la crescita di vegetali indesiderati sulle colture.
Le definizioni, come al solito schematiche, date dal legislatore comunitario, comprendono quindi: erbicidi e diserbanti; fungicidi e battericidi; fitoregolatori; prodotti per la difesa da insetti, acari e molluschi; repellenti contro gli attacchi della fauna selvatica.
Anche per prodotti innocui - È opportuno ricordare che non si fa alcun riferimento a possibili caratteristiche di pericolosità per l’uomo, per gli animali o per l’ambiente: anche i prodotti totalmente innocui, impiegati nella difesa delle colture, rientrano fra quelli “fitosanitari”, ai quali si applica il Pan.
Tutto ciò che non rientra fra le precedenti categorie non è un “prodotto fitosanitario”, e non è quindi oggetto della regolamentazione prevista dal Pan, indipendentemente dal fatto che possano o non possano manifestare effetti pericolosi sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente.
Prodotti esclusi dal Pan - La norma permette quindi di escludere dall’ambito di applicazione del Pan tutti i prodotti non definiti come “fitosanitari”, impiegati nella normale pratica agricola:
- concimi e fertilizzanti;
- sementi, anche se trattate con prodotti fitosanitari dal produttore;
- inoculo batterico per la soia;
- prodotti tecnici (ad es. lubrificanti, carburanti, urea per motori, anticongelanti, ecc.).
L’esclusione dal Pan comporta, per i prodotti “non fitosanitari” l’esonero da tutte le disposizioni legate all’acquisto e all’impiego, dal patentino in poi.
Gli unici obblighi residui sono l’informazione e formazione dei lavoratori, prevista dagli artt. 36, 37 e 73 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e successive modifiche e integrazioni.
Solo utilizzatori professionali - Ai prodotti fitosanitari veri e propri, invece, si applica il Pan “senza se e senza ma”: possono essere acquistati e/o impiegati solo dagli “utilizzatori professionali”, che devono essere in possesso di un titolo di abilitazione, il cosiddetto “patentino”.
L’obbligo, indifferibile, scatta a partire dal 26 novembre 2015: chi non avrà conseguito il patentino o rinnovato quello precedentemente rilasciato, se scaduto, non potrà più svolgere le seguenti operazioni:
- acquisto o ritiro dei prodotti fitosanitariS;
- accesso al locale di deposito dei prodotti;
- miscelazione o diluizione del formulato;
- esecuzione dei trattamenti.