Irap, dichiarazione da presentare entro il 31 ottobre

Anche molti degli esonerati restano obbligati alla presentazione per consentire all’Agenzia di verificare le informazioni da comunicare alle Camere di Commercio per il controllo dei versamenti dei relativi diritti

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per la trasmissione della dichiarazione Irap; in alcuni casi l’obbligo riguarda anche gli agricoltori che non devono più versare l’imposta.

Fino al 2015 erano inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta regionale anche i produttori agricoli titolari di reddito agrario i quali, però applicavano l’aliquota ridotta dell’1,9% in luogo di quella ordinaria del 3,9%.

A partire dal 2016 non è più dovuta l’Irap dai soggetti che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario, ovvero attività di coltivazione dei terreni, silvicoltura, allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni e attività connesse di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli compresi nel dm 13 febbraio 2015.

L’esenzione prescinde dalla natura del soggetto che svolge l’attività; pertanto anche una società tassata “a bilancio” che svolge una attività agricola, purché rientrante potenzialmente nel reddito agrario, non assolve l’Irap.

In conseguenza di questo esonero, coloro che svolgono unicamente attività agricole escluse da imposizione non versano alcuna imposta. Tuttavia, restano obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap al fine di consentire all’Agenzia di verificare le informazioni da comunicare alle Camere di Commercio per il controllo dei versamenti dei relativi diritti, salvo che non determinino il diritto camerale in misura fissa (persone fisiche e società semplici); in quest’ultimo caso, infatti, sussiste anche l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Al contrario, le attività che, pur essendo agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, non rientrano nei limiti del reddito agrario continuano ad essere soggette all’imposta regionale con l’aliquota del 3,9%. E’ il caso delle attività di allevamento eccedentario, di coltivazione di vegetali oltre il secondo piano, delle attività di produzione di energia elettrica sopra franchigia o di quelle di agriturismo.

In questo caso, trattandosi di attività che solo in parte risultano escluse da imposizione dovranno scomporre la base imponibile Irap da quella esclusa. I criteri per procedere alla scomposizione sono quelli indicati dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 93E/2017.

In generale, il valore della produzione escluso si determina facendo il rapporto tra ricavi e proventi riferibili all’attività agricola esercitata nei limiti dell’articolo 32 del Tuir e l’ammontare complessivo dei ricavi. Gli esercenti le attività di allevamento, ad esempio, scompongono il valore della produzione in base al numero degli animali allevati, mentre per le attività di agriturismo si procede in base alla contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972 o alla contabilità sezionale.

Due tipologie di soggetti

In sintesi sono dunque questi i casi che possono verificarsi:

  • i soggetti che esercitano esclusivamente attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario (coltivazione, ad esempio) non pagano l’Irap. Se sono persone fisiche o società semplici, che quindi versano il diritto camerale in misura fissa non devono nemmeno presentare il modello di dichiarazione; se invece si tratta di soggetti diversi che versano il diritto camerale in misura proporzionale, devono procedere alla presentazione del modello.
  • i soggetti che esercitano, contestualmente, sia attività che rientrano nel reddito agrario, sia attività che ne sono escluse (allevamento con terreni non sufficienti a produrre ¼ dei mangimi necessari) versano l’Irap con riferimento alla sola attività eccedente scomponendo la base imponibile sulla base dei criteri dettati dall’Agenzia delle Entrate e presentano il modello di dichiarazione.

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Irap, dichiarazione da presentare entro il 31 ottobre - Ultima modifica: 2018-10-26T12:22:22+02:00 da Alessandro Maresca

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