Lavoro, i chiarimenti dell’Inps su pensioni e congedi

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Dal nuovo fascicolo elettronico agricolo al riconteggio dei debiti annullati, dal congedo straordinario agli esoneri contributivi per i giovani fino alle pensioni anticipate, di recente l'Istituto nazionale di previdenza ha emanato una serie di messaggi chiarificatori

Questo è un periodo in cui l’Inps sta emanando una serie di chiarimenti che interessano il rapporto di lavoro anche nel comparto agricolo. Tra gli ultimi chiarimenti emanati dall’Inps ci sono quelli che riportano:

  • Le integrazioni riferite alle informazioni ed alle funzioni del Cassetto previdenziale per gli Agricoltori Autonomi, inserite nel Cassetto Previdenziale del contribuente che fa parte del “nuovo fascicolo elettronico agricoltura”, fornite dall’Inps attraverso il Messaggio n.4255 del 29 novembre 2023.

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  • Le indicazioni che l’Inps ha diramato con il Messaggio Inps n.4244 del 28 novembre 2023 riferite alla proroga alle domande da presentare per il riconteggio dei debiti annullati fino a 1.000 €

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  • Le indicazioni fornite dal Messaggio Inps n.4143 del 22 novembre 2023 sull’applicabilità del congedo straordinario e dei permessi previsti dall’articolo 33 della L.104/1992.

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  • Le indicazioni fornite attraverso il messaggio Inps n.4178 del 24 novembre 2023 per il riconoscimento degli esoneri contributivi per l’assunzione di giovani;

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  • Le indicazioni fornite dall’Inps con il Messaggio n.4192 del 24 novembre 2023 relativamente alla pensione anticipata per i lavoratori precoci ed all’indennità di APE sociale in favore di lavoratori disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito ad un accordo consensuale.

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Il primo provvedimento riferito al Messaggio Inps n.4255 del 29 novembre 2023 prevede, nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr il progetto dal titolo “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura”. Tale progetto ha come finalità quello dalla reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’Inps, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

In modo particolare è stato previsto:

  • l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli;
  • l’inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione “Telematizzazione”;
  • l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti”;
  • l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”;
  • la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

Il secondo provvedimento da considerare è il Messaggio Inps n.4244 del 28 novembre 2023, attraverso cui è stato reso noto che il termine per presentare il riconteggio dei debiti annullati fino a 1.000 € è stato prorogato di oltre un mese, ovvero dal 10 novembre 2023 all’11 dicembre 2023. Invece resta immutata al 31 dicembre 2023 la data per il pagamento del pagamento integrale dell’importo debitorio.

Il terzo provvedimento è quello inserito nel Messaggio Inps n.4143 del 22 novembre 2023 che riguarda il congedo straordinario ed i permessi previsti dall’articolo 33 della l. 104/1992. Su tale argomento l’Inps ha ricordato che sia la fruizione del congedo straordinario che dei permessi previsti dall’articolo 33 della L.104/1992 può essere concessa a più persone alternativamente, purché non negli stessi giorni, per assistere disabili gravi.lepensioni anticipate, fino

Il quarto provvedimento riguarda il Messaggio n.4178 del 24 novembre 2023 attraverso cui l’istituto previdenziale ha chiarito il caso in cui dovesse verificarsi il disconoscimento dell’agevolazione prevista per i giovani (under 30 o under 36), a causa di un precedente rapporto di lavoro che era stato successivamente riqualificato. L’Inps ha chiarito che si verifica la restituzione della decontribuzione fruita in caso di assunzione di giovane under 30 o under 36 solo quando l’attuale datore di lavoro risulti essere lo stesso del rapporto di lavoro riqualificato dopo un accertamento ispettivo. Invece se il datore di lavoro, che sta beneficiando o ha già usufruito degli incentivi previsti per l’assunzione di giovani, risulti essere diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato lo stesso può beneficiare dell’incentivo perché, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse il legittimo destinatario dell’agevolazione.

Il quinto provvedimento, identificabile nel Messaggio Inps n.4192 del 24 novembre 2023, ha chiarito l’accesso all’Ape sociale confermando che le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro motivate per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano anche tra le causali che permettono ai lavoratori precoci di andare in pensione. È opportuno precisare che i lavoratori precoci sono coloro per i quali sono stati versati 12 mesi di contributi prima di compiere 19 anni di età.  Infine l’Inps ha ribadito che l’accertamento dello stato di disoccupazione deve necessariamente essere verificato tramite i Centri per l’Impiego.

Lavoro, i chiarimenti dell’Inps su pensioni e congedi - Ultima modifica: 2023-12-03T13:36:58+01:00 da Alessandro Maresca

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