Il ministero del Lavoro con decreto del 1° settembre 2016 (G.U. del 27 /10/2016) ha disciplinato l’uso dei voucher per acquisto di servizi di baby sitting per le imprenditrici o lavoratrici autonome agricole.
Una volta terminato il periodo di maternità e nei tre mesi seguenti, ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno del bambino, le lavoratrici hanno la facoltà di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo da utilizzare per il servizio di baby sitting oppure per usufruire della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati regolarmente accreditati. Nel primo caso il contributo verrà erogato attraverso i voucher previsti dall’articolo 49 del Dlgs. 81/2015; mentre nel secondo caso il beneficio consiste nel pagamento diretto alla struttura scelta previa presentazione della documentazione che attesti l’avvenuta fruizione del servizio. L’importo mensile del beneficio concesso è pari ad € 600, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in maniera differente se la lavoratrice sceglie di usufruire della rete pubblica di servizi per l’infanzia, oppure dei servizi privati accreditati. Le interessate dovranno presentare domanda telematicamente entro il 31 dicembre 2016, scegliendo una delle opzioni che non potrà successivamente essere cambiata, tranne che non venga presentata una nuova domanda.
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