Il codice del vino (L. n. 238/2016) ha disposto anche norme specifiche riguardanti il sistema sanzionatorio e ha riconfermato il Dipartimento dell’Icqrf quale autorità competente ad irrogare le sanzioni. E nel decreto Mipaaf del 12 gennaio scorso sono contenute le relative disposizioni operative.
La ripartizione della funzione erogatoria tra uffici centrali e territoriali consentirà di ridurre i tempi di emissione dei provvedimenti sanzionatori e quindi di definizione dei procedimenti con ovvi vantaggi anche per i soggetti sanzionati.
Il decreto ministeriale stabilisce quindi che i Direttori degli Uffici territoriali dell’Ispettorato sono delegati all’emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo VII della L. n. 238/2016, relativamente agli illeciti commessi nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza, qualora l’importo della sanzione non sia superiore ad € 50.000. Se per la violazione contestata risulta prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero una sanzione di importo proporzionale, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzione di pagamento è attribuita ai Direttori degli Uffici territoriali dell’Ispettorato, allorché la sanzione nell’importo massimo edittale previsto non sia superiore ad € 50.000.
Per valori superiori delle sanzioni provvede il Direttore generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore che è competente anche in merito alle inadempienze di Organismi di controllo e Consorzi di tutela.
La ripartizione della funzione erogatoria tra uffici centrali e territoriali consentirà di ridurre i tempi di emissione dei provvedimenti sanzionatori
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