Il Governo ha recentemente adottato un importante decreto ministeriale sul regime di autorizzazione di impianti viticoli, che sancisce la non trasferibilità per l’impianto dei vigneti fuori regione o meglio pone forti limiti alla trasferibilità.
Già dopo due anni di applicazione (2016 e 2017), la normativa nazionale ha mostrato una serie di criticità per cui il Ministero delle politiche agricole è corso ai ripari tramite il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 che modifica il sistema di richiesta delle autorizzazioni all’impianto.
Questo decreto avrà un’importanza rilevante sullo sviluppo della viticoltura in Italia.
Trasferibilità fuori Regione, i vincoli
La normativa in vigore dal 2016 consente il reimpianto nella stessa azienda; il viticoltore che estirpa un vigneto, chiede e riceve automaticamente l’autorizzazione ad effettuare il reimpianto.
Le autorizzazioni non sono trasferibili.
Negli ultimi due anni, il grande interesse ad impiantare vigneti in alcune Regioni italiane, soprattutto il Veneto – interesse non soddisfatto dalle nuove autorizzazioni agli impianti –avevano dato origine a fenomeni di aggiramento del principio di non trasferibilità.
I viticoltori interessati ad aumentare la superficie a vigneto (i veneti in primis) prendevano in affitto i terreni di viticoltori interessati alla dismissione della viticoltura in regioni italiane (ad esempio in Sicilia o in Umbria) dove la viticoltura offre bassa redditività.
Dopo l’affitto, il vigneto veniva estirpato in accordo con il proprietario e il reimpianto veniva effettuato nella stessa azienda in Veneto.
L’operazione è formalmente corretta, ma del tutto irrituale come principio, e si conclude con la risoluzione anticipata del contratto una volta che l’affittuario ha ottenuto l’autorizzazione al reimpianto ed il relativo nulla osta all’utilizzo in altra regione.
Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 pone un grosso freno a questo fenomeno, limitando la trasferibilità, al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione (affitto).
La nuova normativa prevede che l’estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione (affitto) non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo.
La nuova normativa non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del decreto e per i quali è stata già effettuata l’estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d’intenzione di estirpo.
In sintesi, le operazioni pregresse vengono salvaguardate, ma in futuro l’aggiramento del principio di non trasferibilità è bloccato.
Contrasti tra gli assessori regionali
Come già detto, il decreto non ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, dove si sono scontrati gli interessi contrastanti di molte Regioni.
Sicilia, Campania, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna avevano dato battaglia nel corso della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle regioni, tenutasi il 10 gennaio 2018, per affermare la non trasferibilità per l’impianto dei vigneti fuori regione o meglio per evitare l’elusione della norma con il conseguente trasferimento dei diritti da una regione all’altra.
La posizione delle suddette Regioni era, principalmente, in contrapposizione al Veneto.
Con il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, il Governo nazionale ha fatto la scelta di limitare la trasferibilità, con pro e contro.
Da una parte, il decreto evita fenomeni elusivi, dall’altra si riducono le opportunità di ristrutturazione della viticoltura italiana. Non esiste una scelta “perfetta”; ha prevalso la logica del sovranismo regionale, principio che – su altri fronti – è sempre stato affermato dal Veneto.
Autorizzazioni, i nuovi criteri 2018
Le criticità del primo e secondo anno di applicazione hanno convinto il Ministero delle politiche agricole e le Regioni ad apportare modifiche alla normativa sulle autorizzazioni:
- l’applicazione di una soglia sulla superficie assegnabile;
- l’introduzione di prescrizioni al criterio di ammissibilità;
- l’inserimento di criteri di priorità.
Queste modifiche entreranno in vigore nel 2018, a valere sulle richieste di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli che dovranno essere presentate tra il 15 febbraio e il 31 di marzo 2018.
Dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni possono applicare un limite massimo per domanda inferiore.
Dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile (6.685 ettari nazionali per il 2018, ripartita a livello regionale), ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti.
Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare, sulla base di criteri di priorità. Le Regioni possono anche non applicare alcun criterio di priorità ed assegnare le autorizzazioni con il criterio pro-rata tra gli agricoltori richiedenti.
Una riserva le aree terremotate e per la Puglia colpita da Xylella
Il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 ha creato una piccola riserva per nuove autorizzazioni in due aree che vivono situazioni di emergenza:
- le Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, per complessivi 20 ettari;
- la zona infetta da Xylella fastidiosa in Puglia, per la restante disponibilità.
La riserva riguarda un certo numero di ettari, derivanti dalla superficie non assegnata nel corso del 2017, a seguito delle rinunce dei viticoltori: infatti, la normativa prevede che, qualora la superficie assegnata risulti inferiore al 50% della superficie richiesta, il viticoltore potrà rinunciare all’assegnazione entro tempi limitati. Le superfici non assegnate a causa di rinunce sono riassegnate in aumento nelle annualità successive.
Particolare rilevanza è la riserva in Puglia per la zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, al fine di prevedere una riconversione nelle aree colpite dalla fitopatia.
Vincoli per le nuove assegnazioni
Il sistema di autorizzazioni del 2016 e 2017 ha mostrato molte criticità e fenomeni elusivi. Molti agricoltori hanno presentato richieste volutamente in eccesso (anche centinaia ettari, con contratti di affitto congiunturali), ben sapendo che – con il criterio del pro-rata – avrebbero ricevuto un’assegnazione nettamente inferiore.
Inoltre, il criterio del pro-rata ha fatto entrare nella viticoltura soggetti “non viticoltori tradizionali” con grandi superfici richieste, creando un meccanismo distorsivo.
Il decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2018 già prevedeva alcuni vincoli per contrastare i fenomeni elusivi:
- l’obbligo di mantenimento del vigneto impiantato per almeno cinque anni;
- l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto, prima dello scadere dei cinque anni dalla data di impianto, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.
Queste modifiche al decreto scoraggiano gli agricoltori che vorrebbero fare richieste di autorizzazione in Regioni meno appetite (come il Lazio o l’Umbria) per poi spostare il vigneto in Regioni più competitive, come il Veneto o il Friuli.
I criteri di priorità
Dal 2018, il decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 consente alle Regioni l’applicazione opzionale di nuovi criteri di priorità nella concessione delle autorizzazioni, sul 100% delle superfici autorizzate (a differenza del 2017 che era sul 50%).
I criteri di priorità sono i seguenti:
- organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità d‘altro tipo;
- superfici con particolari criticità:
1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo;
4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.
7) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica.
Le Regioni possono scegliere anche uno solo dei criteri di priorità proposti o nessuno di essi e devono indicare la ponderazione tra i vari criteri.
tab. 1 Autorizzazione impianti viticoli: esito del secondo anno (2017) | ||||||||
REGIONI | SUPERFICIE INVENTARIO VITICOLO (ettari) | NUMERO RICHIESTE | SUPERFICIE RICHIESTA (ettari) | PLAFOND 1% (ettari) | RAPPORTO SUP. CONCEDIBILI / N° RICHIESTE (ettari) | MEDIA SUPERFICI RICHIESTE (ettari) | PERCENTUALE CONCESSIONE | POSSIBILITA' RINUNCE |
ABRUZZO | 31.648 | 706 | 1.967 | 316 | 0,45 | 2,79 | 16,1% | si |
BASILICATA | 5.023 | 92 | 364 | 40 | 0,44 | 3,96 | 11,1% | si |
P.A. BOLZANO | 5.433 | 589 | 236 | 55 | 0,09 | 0,40 | 23,1% | si |
CALABRIA | 10.656 | 105 | 336 | 104 | 0,99 | 3,20 | 30,8% | si |
CAMPANIA | 24.073 | 521 | 856 | 241 | 0,46 | 1,64 | 28,2% | si |
EMILIA ROMAGNA | 51.451 | 1.958 | 8.398 | 523 | 0,27 | 4,29 | 6,2% | si |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 24.861 | 1.571 | 29.264 | 260 | 0,17 | 18,63 | 0,9% | si |
LAZIO | 18.676 | 127 | 239 | 160 | 1,26 | 1,88 | 66,9% | no |
LIGURIA | 1.570 | 94 | 95 | 16 | 0,17 | 1,01 | 16,6% | si |
LOMBARDIA | 22.846 | 620 | 2.213 | 228 | 0,37 | 3,57 | 10,3% | si |
MARCHE | 17.160 | 159 | 349 | 173 | 1,09 | 2,19 | 49,5% | si |
MOLISE | 5.378 | 151 | 942 | 54 | 0,36 | 6,24 | 5,8% | si |
PIEMONTE | 46.693 | 737 | 678 | 397 | 0,54 | 0,92 | 58,5% | no |
PUGLIA | 86.541 | 1.765 | 14.870 | 868 | 0,49 | 8,42 | 5,8% | si |
SARDEGNA | 26.269 | 197 | 599 | 262 | 1,33 | 3,04 | 43,8% | si |
SICILIA | 99.221 | 1.349 | 8.434 | 1.008 | 0,75 | 6,25 | 12,0% | si |
TOSCANA | 58.225 | 862 | 3.909 | 581 | 0,67 | 4,53 | 14,9% | si |
P.A. TRENTO | 10.234 | 462 | 189 | 101 | 0,22 | 0,41 | 53,6% | no |
UMBRIA | 12.787 | 54 | 116 | 109 | 2,01 | 2,15 | 93,8% | no |
VALLE D'AOSTA | 456 | 31 | 14 | 5 | 0,15 | 0,45 | 32,8% | si |
VENETO | 86.597 | 7.233 | 90.827 | 873 | 0,12 | 12,56 | 1,0% | si |
TOTALI | 645.798 | 19.383 | 164.895 | 6.374 | 0,33 | 8,51 | ||
Al totale vanno aggiunti 168 ettari delle rinunce 2016. | ||||||||
Fonte: elaborazioni su dati UIV. |
Le richieste di autorizzazione in Italia
Nel primo anno di applicazione (2016), la superficie richiesta per le nuove autorizzazioni è stata di 67.151 ettari, pari a 10 volte la disponibilità.
Nel secondo anno di applicazione (2017), la superficie richiesta per le nuove autorizzazioni è stata di 164.895 ettari, pari a 25 volte la disponibilità.
Le regioni possono essere classificate in quattro gruppi, dal punto di vista della concessione di nuovi impianti viticoli nel 2017.
Il primo gruppo è di 4 Regioni, in cui le richieste sono state soddisfatte per oltre il 50% della richiesta di autorizzazioni di nuovi impianti (Umbria, Lazio, Piemonte e Trento). In queste regioni non è possibile esercitare il diritto alla rinuncia senza incorrere in sanzioni (tab. 1).
Il secondo gruppo è quello delle regioni che pur avendo avuto un tasso di abbattimento delle richieste, hanno comunque ottenuto percentuali di approvazione comprese tra il 50% e il 20% (Valle d’Aosta, Bolzano, Marche, Campania, Calabria, Sardegna); pertanto, gli agricoltori non possono esercitare il diritto di rinuncia senza incorrere in sanzioni (come anche nei gruppi successivi).
Il terzo gruppo è quello delle regioni che si collocano in un tasso di approvazione inferiore al 20% e superiore all’1% (Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia).
Infine, il quarto gruppo è quello delle regioni per le quali il tasso di approvazione si è collocato su un livello addirittura inferiore all’1% (Friuli Venezia Giulia e Veneto).
Per le Aziende Bio la regione chiede un documento che però l ente certificatore non rilascia.
Gentile lettore,
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La redazione
Buongiorno, ci siamo aggiudicati, in Toscana, circa mezzo ettaro o poco più per fare un nuovo vigneto a fronte di una richiesta di 35.000 mq, 3,50 ha. Se adesso non rinunciamo, ma li accettiamo, possiamo rifare la richiesta anche l’anno prossimo, e magari fino a che raggiungiamo il nostro obbiettivo?
Gent.ma Sig.ra Marzia Maso, le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate nella sezione del sito chiamata L’esperto Risponde ma è dedicata ai lettori abbonati ad almeno uno dei nostri periodici
Domanda
Sono un dipendente dell’agenzia delle dogane e vorrei sapere se posso esercitare, senza ricorrere al part-time, un attività agricola in una piccola azienda familiare ereditata.
Premesso che:
– la normativa di riferimento (da ultimo il Dlgs n. 165/2001) non affronta nello specifico l’argomento ma rimane vaga sui termini di “attività marginale”, “attività non prevalente”, “attività saltuaria”, “impegno modesto” ecc.;
– non intendo essere né coltivatore diretto né imprenditore agricolo professionale ma solo titolare di partita Iva. Non intendo usufruire di alcuna agevolazione prevista per le attività agricole;
– tipo di attività: coltivazione di circa mezzo ettaro di vigneto per conferire una volta all’anno uva a cantina sociale cooperativa;
– reddito massimo: 2.000 euro/anno.
Chiedo: le due attività sono compatibili? Devo necessariamente chiedere il part-time? Posso essere titolare di partita Iva per tale scopo? Esistono precedenti in tal senso?
Gentile lettore,
la ringraziamo per il suo commento e la informiamo che, da gennaio 2018, il servizio “L’esperto risponde” è riservato agli abbonati ad almeno una delle nostre riviste.
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La redazione