Condizionalità, partono i controlli e sarà difficile evitare sanzioni

condizionalità
Nove tipologie di sanzioni previste per gli agricoltori che ricevono contributi Pac, peggio di qualsiasi altra tipologia “criminale”. Agea conferma la propria propensione alla vessazione con 140 pagine di circolare “esplicativa” sulla condizionalità. L’unica nota positiva è l’obiettivo dell’1% di controllati

In una circolare del 7 agosto 2018 avente per oggetto l’ “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità, Anno 2018” l’Agea fissa i criteri per l’effettuazione dei controlli da parte degli organismi pagatori regionali e, quello che più conta, per l’applicazione dei vari livelli di sanzioni alle eventuali inadempienze.

Scarsa capacità di sintesi

La letteratura cui fa riferimento è ovviamente la copiosissima regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di condizionalità applicata alle domande di aiuto degli agricoltori, che comprende regolamenti del Consiglio e della Commissione, Direttive e quindi a cascata leggi nazionali e regionali, decreti ministeriali e disposizioni regionali.

Con queste premesse bisogna forse dare atto all’Agea di aver “sintetizzato” e resa operativa la materia dei controlli e delle sanzioni in una circolare di sole 140 pagine fitte ma scritte nel solito slang gergale dell’Agea per addetti ai lavori.

La condizionalità, uno dei vincoli imposti da Bruxelles negli ultimi due periodi di programmazione della Pac, rischia di trasformarsi in un vero boomerang

Zitti zitti, quatti quatti,
partono i controlli

Il documento è segnato in ogni pagina da una frase rituale “Documento a diffusione limitata”, di cui non si comprende il motivo, che però contraddice in maniera netta le premesse del documento stesso, ove si auspica la sua massima diffusione che avverrà tramite il sito ufficiale Agea, quello del Sian, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana e l’invito rivolto a Regioni e Organismi pagatori di voler dare la massima diffusione della circolare stessa presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali. Dubitiamo che questa divulgazione possa giungere agli agricoltori in maniera concreta e tangibile vista l’ampiezza e la copiosità della materia trattata dalla circolare.

Forse sarebbe stato utile indicare ai divulgatori l’opportunità di far conoscere il contenuto della circolare in relazione alle casistiche che possono essere presenti in uno specifico territorio e con riferimento alla tipologia di domande di aiuto presentate in quella zona.

Si salvi chi può

Un agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto ha infatti tutte la buona volontà di rispettare le norme in materia di condizionalità, ha una buona conoscenza di norme tecniche e amministrative ed è dotato di molto buon senso, per cui nutre un sentimento di legittima  affidabilità nelle norme comunitarie e nazionale, ma rimarrà molto deluso dalla lettura della circolare.

La sensazione che se ne ricava è infatti che il campione di agricoltori sottoposto al controllo -che fortunatamente è solo l’1% - difficilmente riuscirà ad evitare una sanzione in considerazione della specificità delle violazioni previste.

Il glossario che precede le disposizioni della circolare è indicativo per conoscere la variegata tipologia delle infrazioni ognuna ben definita che verrà applicata dagli organi di controllo e alle quali ci sarà poco da opporre se non facendo affermare le proprie ragioni attraverso l’instaurazione di un altrettanto complesso e lungo contenzioso che oltretutto non dispiace più di tanto all’Agea.

La lunga e articolata lista
delle sanzioni

  • Allerta tempestiva o allerta precoce: la notifica di un’inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l’obbligo di adottare misure correttive;
  • Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un’azione correttiva, eseguita dall’agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall’articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
  • Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all’infrazione oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’infrazione stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l’azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all’inadempienza;
  • Sanzione amministrativa: è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportandone l’esclusione;
  • Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza.
  • Reiterazione (Ripetizione): di un’inadempienza si intende l’inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
  • Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
  • Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
    - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
    - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
    - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei requisiti di condizionalità.
  • Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall’articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un’inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.
Condizionalità, partono i controlli e sarà difficile evitare sanzioni - Ultima modifica: 2018-08-13T06:55:57+02:00 da Lorenzo Tosi

3 Commenti

  1. Buongiorno.
    Mi occupo da molti anni di dare supporto all’Amministrazione per la definizione delle regole di condizionalità e per implementare il relativo sistema di controllo richiesto dai regolamenti comunitari.
    Di fatto, ben poco di quello che è scritto nella circolare di condizionalità è espressione della volontà di AGEA.
    La circolare AGEA, pubblicata ogni anno dal 2005, stabilisce “i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica e rispetto degli impegni”, in base a quanto richiesto dal DM MIPAAF, anch’esso pubblicato con cadenza annuale (ultimo DM è il 1867 del 18 gennaio 2018, pubblicato il 6 aprile sulla GURI) e nel rispetto di quanto prescritto dai Regolamenti e le Direttive UE di riferimento.
    L’impressione che ho ricevuto leggendo l’articolo è che si sia persa un’occasione per fare informazione rispetto a questa materia, misconosciuta nonostante sia applicata da quattordici anni.
    L’autore ha preferito concentrare l’attenzione ed i messaggi intorno ad una presunta di vessare gli agricoltori con sanzioni ingiuste, generalizzate e sovradimensionate.
    Anche sull’entità del campione si fa disinformazione, dato che l’1% dei beneficiari controllati non è un “obiettivo” ma un vincolo regolamentare.
    In ultimo faccio notare che le prime tre voci dell’estratto del glossario in conclusione dell’articolo fanno riferimento a valutazioni e opzioni a disposizione del beneficiario degli aiuti che hanno lo scopo di renderlo consapevole di comportamenti scorretti senza applicare una sanzione.
    Una delle caratteristiche della condizionalità è proprio la progressività del regime sanzionatorio, leggero nei confronti delle prime e lievi infrazioni e progressivamente pesante per i comportamenti gravi e ripetuti.
    Sono a disposizione per ogni approfondimento l’autore volesse fare su questa materia.

    • Gentilissimo lettore, la ringraziamo per il suo intervento. L’impegno che dimostra nel difendere l’opera della pubblica amministrazione e, nel caso specifico, la circolare Agea sui controlli sulla condizionalità, non riesce però a convincerci né dell’efficacia di questo dispositivo né della prontezza dell’azione dell’Agenzia. In particolare vogliamo segnalare che, proprio per garantire controlli e sanzioni più eque e sostenibili per gli agricoltori, si è reso necessario uno specifico decreto ministeriale (n. 3536 dell’8 febbraio 2016) per garantire – tra l’altro – un concetto giuridico basilare come il principio di proporzionalità delle sanzioni che, a quanto pare, non è stato osservato dall’Agenzia per almeno 12 anni. È vero: nell’articolo l’autore ha voluto mettere in evidenza come alcuni elementi della circolare pubblicata in agosto spingano a supporre la reiterazione di un approccio vessatorio nei confronti degli agricoltori (con sanzioni ingiuste, generalizzate e sovradimensionate come scrive Lei). Le esperienze degli anni precedenti ci spingono a condividere del tutto le preoccupazioni manifestate dall’autore, che conosce bene la materia e che non ha bisogno di alcuna lezione. I vincoli di condizionalità sono numerosi, ma l’indicazione su come applicarli non è chiara e, come abbiamo più volte messo in evidenza sulle pagine della nostra rivista, la loro efficacia in termini di sostenibilità ambientale è tutt’altro che garantita. In particolare, nell’ultima programmazione Pac, tali vincoli si vanno a sovrapporre a quelli relativi al greening (per non parlare dei vincoli di diffusi disciplinari pubblici e privati di buone pratiche agricole). Una ridondanza normativa che non porta chiarezza e che espone gli imprenditori agricoli ad un alto rischio di incappare in irregolarità, anche solo formali. L’azione istituzionale di Agea sulla condizionalità è legittima e dovuta. In passato le carenze dei controlli ci sono costate sanzioni europee pari ad oltre 70 milioni di euro. Tuttavia i numerosi articoli pubblicati anche su questo sito relativi all’inefficacia nell’attività di erogazione di contributi comunitari (da noi sono necessari tempi biblici superiori a 1-2 anni, in paesi concorrenti come la Francia bastano pochi mesi) e riguardo anche all’inefficacia nell’azione di controllo, con numerosi ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato vinti da produttori vessati non testimoniano certo in favore di Agea

      • Buongiorno!
        Grazie per la pronta risposta alla quale mi permetto di replicare.
        Lungi da me la volontà di impartire lezioni a chiunque!
        Quanto scritto a chiusura del mio commento era ed è una sincera proposta di collaborazione con l’obiettivo di rendere più leggibile un documento che rimane estremamente articolato e complesso ed ha scopi preminentemente normativi.
        Il compito di rendere questa materia più comprensibile ed applicabile nelle realtà aziendali è perseguito in altre maniere e da altri soggetti, attraverso attività anche cofinanziate da fondi UE, ma è chiaro che un documento di base più leggibile è un vantaggio per tutti.
        Su quanto scritto in relazione alle sovrapposizioni e confusione tra gli obiettivi della PAC mi trovo sostanzialmente d’accordo, così come sulla questione delicata dell’efficienza della macchina amministrativa nell’erogare gli aiuti comunitari.
        In conclusione, ogni contributo costruttivo per migliorare la circolare in termini di leggibilità e chiarezza dei contenuti, tenuto conto dei vincoli che il documento stesso ha per sua stessa natura, sarebbe il benvenuto.
        Cordiali saluti, PT

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