Aviaria, dall’Ue undici milioni per gli allevatori italiani

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Risarcimento per i danni subiti in seguito all'epidemia di aviaria del 2016 e 2017. Il Regolamento stabilisce anche che gli aiuti dovranno essere versati entro settembre 2019

Con un Regolamento del 10 ottobre 2018 entrato subito in vigore, la Commissione ha disposto un contributo di 11 milioni di euro per compensare gli allevatori avicoli per i danni subito a seguito dell’ultima epidemia di aviaria.
La decisione comunitaria fa seguito alla segnalazione italiana con la quale furono notificati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7. Le specie interessate sono anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie Gallus domesticus.

Il lavoro dell'Italia per combattere il virus

L'Italia adottò, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio per contenere e sradicare la malattia.
Infatti in seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7.
Ma tali misure si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito. In particolare ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo e pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto, la Commissione su esplicita richiesta dell’Italia ha ritenuto opportuno compensare le perdite legate alle uova distrutte, trasformate e declassate nonché agli animali non prodotti, al prolungamento della durata di allevamento o all'eliminazione di capi.

Gli aiuti comunitari

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 11,1 milioni di euro, ripartiti come segue:

  1. a) per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i importi forfettari fissati per uovo da cova a seconda della specie e a seconda che essi siano stati distrutti, trasformati in ovoprodotti o declassati come alimento per animale;
  2. b) per le perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano importi forfettari per capo;
  3. c) per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano importi forfettari per capo;
  4. d) per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano importi forfettari per capo.

Il Regolamento stabilisce anche che gli aiuti dovranno essere versati entro settembre 2019 e ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Gli importi degli aiuti

a) Per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:
i) 0,11 € per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 2.320.318 uova;

 

ii) 0,07895 € per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 2.935.380 uova;

 

iii) 0,057 € per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, declassato in alimento per animali da compagnia, fino a un massimo di 190.000 uova;

 

iv) 0,019 € per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 5.788.593 uova;

 

v) 0,02375 € per uovo proveniente da allevamento a terra di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 37.903.308 uova;

 

vi) 0,085 € alla settimana per tacchina da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 1.342.757 capi;

 

b) Per le perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
i) 0,115 € alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 400.553 capi;

 

ii) 0,0995 € alla settimana per pollo standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 754.942 capi;

 

iii) 0,0995 € alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 1.277 capi;

 

iv) 0,46 € alla settimana per tacchino standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12.662 capi;

 

c) Per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
i) 0,5183 € per tacchina di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 144.580 capi;

 

ii) 1,03 € per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 186.080 capi;

 

iii) 0,18375 € per pollo di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 37.000 capi;

 

iv) 0,20875 € per pollo rurale di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 779.519 capi;

 

d) Per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
i) 0,1815 € per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853.692 capi;

 

ii) 1,2225 € per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48.050 capi.
Aviaria, dall’Ue undici milioni per gli allevatori italiani - Ultima modifica: 2018-10-17T16:44:51+02:00 da Simone Martarello

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