La produzione integrata prova a rilanciarsi in Italia con un marchio ben riconoscibile, l'impegno di imprenditori motivati, un sistema di garanzie che fa capo al ministero delle Politiche agricole e un collaudato e meccanismo di coordinamento, basato sulla competenza scientifica, per assicurare armonia tra i diversi disciplinari regionali. Anche per il 2019 sono state infatti approvate a fine dell'anno scorso, dall’Organismo Tecnico Scientifico, le procedure di adesione, gestione e controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (Sqnpi) e le relative Linee Guida Nazionali per la redazione dei disciplinari regionali di produzione integrata e dei relativi piani di controllo riferiti all’anno di produzione 2019.
La certificazione della produzione integrata
La Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (art. 2, commi 3-9) ha istituito il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata che prevede un processo di certificazione volto a garantire l’applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati.
Le verifiche e la certificazione della produzione integrata vengono svolte da Organismi di controllo (Odc) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (Lgnpc).
Il documento, approvato il 4 dicembre 2018, descrive – per l’anno 2019 – le modalità di adesione e di gestione al Sqnpi, i soggetti che possono aderire, sia singoli che associati, e le tempistiche da rispettare per mantenere l’adesione al sistema stesso.
Il meccanismo dei controlli
Le linee guida riportano l’insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico marchio distintivo del Sqnpi appositamente registrato. Le attività di controllo vengono richieste dai soggetti interessati lungo tutta la filiera di produzione disciplinata, al fine di accertare la completa conformità dei processi e del prodotto.
I soggetti singoli e associati della filiera devono tenere la registrazione di tutte le loro attività. Le registrazioni, nonché tutta la documentazione relativa all’applicazione dei disciplinari di produzione integrata, devono essere conservate per almeno 3 anni e rese disponibili per i controlli di conformità del processo produttivo e del prodotto.
Per quanto riguarda le verifiche, finalizzate a riscontrare la conformità delle misure agro-climatico-ambientali, si deve tenere conto delle prescrizioni riportate nei bandi regionali e/o indicate in specifici documenti regionali.
I soggetti interessati
Gli operatori che possono aderire al sistema in forma singola o associata, appartengono a 4 categorie:
- agricoltori;
- condizionatori;
- trasformatori;
- distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).
Le domande di adesione possono essere presentate per i seguenti scopi:
- utilizzare il marchio Sqnpi, per gli agricoltori che vogliono immettere sul mercato il prodotto con il marchio dell’agricoltura integrata;
- dimostrare la conformità agro-climatico-ambientale, per beneficiare della misura “pagamenti agro-climatico-ambientali”, secondo le prescrizioni di alcune Regioni;
- entrambe le motivazioni precedenti, ovvero dimostrare la conformità agro-climatico-ambientale e utilizzare il marchio SQNPI.
L’adesione Sqnpi
L’adesione viene effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata (Si). I termini di adesione sono i seguenti:
- prima adesione al Sqnpi: 15 maggio;
- adesione anni successivi – rinnovo: 28 febbraio può essere fatto mediante le funzioni del Si di “conferma”, nei casi in cui non vi siano variazioni particellari e colturali (colture arboree), o di “prima adesione” nei casi in cui sussistano variazioni);
- adesione in relazione ai bandi regionali che si avvalgono della conformità Aca (misure agro-climatico-ambientali).
Il termine di adesione viene documentato da:
- data di rilascio del protocollo della domanda da parte del Si:
- data di invio della domanda semplificata;
- data di adesione al Sqnpi per le domande di conformità Aca limitatamente al primo anno.
I produttori aderenti ad associazioni interregionali devono adottare il disciplinare della Regione nella quale è ubicata l’azienda.
L’adesione al sistema prevede l’obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l’esclusione di tutta la coltura.
La richiesta può essere trasmessa:
- direttamente dal soggetto richiedente come utente qualificato;
- tramite il Caa al quale il richiedente ha conferito mandato;
- tramite il rappresentante legale dell’associazione in caso di produttori associati (utente istituzionale).
La sottoscrizione della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione del Sqnpi costituisce una presa d’atto dei contenuti dei Piani di Controllo regionali e l’accettazione dell’assoggettamento ai controlli dell’Odc e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza.
Idoneità degli operatori
Gli Organismi di Controllo (Odc) per la verifica di idoneità dovranno valutare in particolare, i seguenti aspetti:
- per i produttori agricoli singoli: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati con particolare riferimento alla ubicazione degli impianti di coltivazione; non esistono periodi di conversione iniziale;
- per i produttori agricoli associati: verrà accertata la correttezza e efficacia del piano di autocontrollo da parte dell’organizzazione o associazione sui propri aderenti nel rispetto delle linee guida nazionali di controllo;
- per i condizionatori: la disponibilità di attrezzature e impianti idonei per il confezionamento del prodotto, l’idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l’identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
- per i trasformatori: la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione del prodotto, l’idoneità dei sistemi di gestione previsti o approntati per l’identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.
- • per i distributori: l’idoneità dei sistemi di gestione previsti o realizzati per l’identificazione e la rintracciabilità delle produzioni sfuse.
Rintracciabilità
A garanzia della separazione delle produzioni gestite mediante il Sqnpi da quelle convenzionali o ordinarie, dalla raccolta e fino al condizionamento le produzioni devono essere opportunamente identificate (es. mediante cartellini, etichette, etc.) e separate, da quelle prodotte in regime diverso dal Sqnpi in modo tale da essere in ogni momento distinguibili. Se possibile si dovranno prevedere locali riservati esclusivamente allo stoccaggio delle produzioni Sqnpi.
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando input e gli output.
Particolare attenzione deve essere riservata ai lotti di prodotti la cui commercializzazione avviene allo stato sfuso. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi dei produttori, dei condizionatori, dei trasformatori e dei distributori nonché attraverso la comunicazione alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Il processo di tracciabilità dei lotti viene gestito mediante il sistema informativo nazionale di produzione integrata (SI).
Quali vantaggi per gli agricoltori?
Il Sqnpi è stato concepito dal Mipaaft per diventare uno strumento competitivo, finalizzato alla valorizzazione e alla differenziazione dei prodotti sul mercato, in particolare rispetto alle richieste della Gdo italiana ed europea.
Inoltre, il Sqnpi – proprio perché sistema di qualità riconosciuto secondo le regole comunitarie – permette alle aziende agricole in forma singola o in forma associata di accedere alle misure di finanziamento pubblico (Misura 10 “Pagamenti agro-alimatico-ambientali” dei Piani di sviluppo rurale).
Approcci alternativi all’agricoltura convenzionale
Agricoltura Integrata - L’agricoltura integrata è un sistema agricolo di produzione a basso impatto ambientale, in quanto prevede l’uso coordinato e razionale di tutti i fattori della produzione allo scopo di ridurre al minimo il ricorso a mezzi tecnici che hanno un impatto sull’ambiente o sulla salute dei consumatori.
L’agricoltura integrata è una tipologia di sistema produttivo sostenibile che unisce alcune pratiche dell’agricoltura convenzionale con pratiche di agricoltura biologica.
Agricoltura Conservativa - L’agricoltura conservativa o agricoltura blu rappresenta un sistema di gestione del suolo agrario e delle colture per aumentare la sostenibilità della produzione agricola. Si basa su un set di pratiche e principi che perseguono l’obiettivo di una produzione sostenibile:
- - minimo disturbo del suolo che include, la non inversione degli strati di terreno e la semina diretta;
- - la copertura organica permanente del terreno con residui, colture di copertura, etc.;
- - rotazioni colturali diversificate, nel caso di colture annuali, o consociazioni, nel caso di colture perenni;
- - lavorazioni meccaniche ridotte al minimo;
- - ottimizzazione dei tempi, delle dosi e delle somministrazioni di prodotti fitosanitari e più in generale di input esterni.
Agricoltura Biologica - L’agricoltura biologica è metodo di produzione che evita l’utilizzo di fertilizzanti e agrofarmaci di sintesi, sfrutta al massimo il ciclo dei nutrienti inclusa la fissazione biologica dell’azoto, la rotazione delle colture e l’incremento della sostanza organica per reintegrare la fertilità del suolo.
Tale tipo di agricoltura è stata ufficialmente riconosciuta dell’Unione Europea dal 1991. Oggi, la normativa di riferimento è il Regolamento Ue 834/2007, che verrà sostituito dal Reg. 2018/848 dal 1° gennaio 2021.
Agricoltura Biodinamica - L’agricoltura biodinamica è un insieme di pratiche basate sulla visione spirituale antropofisica del mondo, elaborata dal teosofo Rudolf Steiner. Lo scopo di chi abbraccia queste credenze vorrebbe essere il raggiungimento di un’agricoltura in maggiore equilibrio con l’ecosistema terrestre. L’agricoltura biodinamica incorpora anche alcuni dettami dell’omeopatia e alcune tecniche dell’agricoltura biologica.
Differenze rilevanti rispetto all’agricoltura biologica sono attribuibili all’impiego di preparati biodinamici che contengono specifici estratti vegetali o minerali, trattati o fermentati con organi animali, acqua e/o suolo.
Permacoltura - La permacoltura si può definire come un sistema di progettazione per insediamenti umani ecosostenibili, fondati sulla centralità dell’agricoltura e su un’attenzione particolare al territorio.
Il metodo della permacoltura è stato sviluppato, a partire dagli anni settanta, da Bill Mollison e David Holmgren attingendo da varie aree quali architettura, biologia, selvicoltura, agricoltura e zootecnia. L’obiettivo della permacoltura è quello di coltivare e gestire colture efficienti a basso input, integrando specie animali, vegetali, persone e strutture in modo da essere convenientemente applicata in aziende di ogni dimensione.
Articolo pubblicato sulla rubrica " Primo Piano" di Terra e Vita