Il Consiglio dei Ministri lo ha approvato “salvo intese”, per cui si stanno limando meglio le norme per non scontentare nessuno o meglio non lasciare fuori nessuno degli irriducibili debitori delle multe per le quote latte che Agea cerca di far pagare da anni.
Si tratta di un decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019, proprio alla vigilia della crisi di Governo, che differisce al 31 dicembre 2019 la sospensione delle procedure di riscossione coattiva degli importi relativi al prelievo supplementare latte (la scadenza precedente era il 15 luglio), nonché i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, al fine di consentire l’espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative.
I motivi della proroga
I motivi che giustificano il provvedimento d’urgenza di sospendere le procedure esecutive di pagamento delle multe poste in atto da Agea e dall’Agenzia delle Entrate, sono i recenti provvedimenti giudiziari a livello nazionale ed europeo (leggi qui e qui). In particolare lo schema di decreto di legge fa esplicito riferimento nelle premesse motivazionali alla necessità di espletare le indispensabili verifiche amministrative a seguito dell’ordinanza Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 , della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 24 gennaio 2018 nonché delle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C46/18 presentate il 14 marzo 2019 , che hanno messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall’Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati.
In attesa del verdetto della Commissione ministeriale
Inoltre il decreto legge di rinvio dei termini al 31 dicembre 2019, dovrebbe permettere di avvalersi delle risultanze della neo istituita Commissione ministeriale di verifica sulla questione “quote latte”, di cui al decreto del viceministro e sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 13/06/2019, che ha il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall’Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l’accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015.
Per questi motivi, come si legge nello schema di decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, è necessario rinviare l’esecutività delle procedure per evitare pertanto di procedere ad attività di recupero in presenza di nuove circostanze che potrebbero condurre ad una rivisitazione della correttezza delle procedure seguite e dei criteri di calcolo adottati, fino ad incidere sull’effettivo ammontare delle somme dovute. Ciò permetterà di scongiurare il rischio di generare danni difficilmente riparabili alle imprese e, di conseguenza, obblighi risarcitori per l’erario e nel contempo di dare il tempo di determinare in maniera oggettiva il corretto prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino.
Il contenuto del decreto legge
Lo schema di decreto legge, all’articolo 1, comma 1, prevede il differimento al 31 dicembre 2019 del termine di sospensione del 15 luglio 2019 introdotto all’articolo 8-quinquies, comma 10-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, inerente le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Il comma 2, prevede che il differimento del termine di sospensione venga applicato anche alle procedure di recupero del prelievo e a quelle di irrogazione delle sanzioni previste all’art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51.
Infine, tale differimento opera anche per le procedure di riscossione coattiva per compensazione poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia per quanto concerne le procedure di recupero del prelievo, sia quelle relative all’irrogazione delle sanzioni, applicandosi anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Tenuto conto dei motivi che inducono a emanare le disposizioni urgenti di differimento dei termini esecutivi è evidente che i debitori hanno fondate speranze che si arrivi ad una ridifinizione dell’entità degli splafonamenti di quota produttiva e delle relative multe da pagare.
Certamente se non si aprono contenziosi con gli attuali debitori sottoposti a procedimenti ingiuntivi per importi risultati sbagliati, se ne potrebbero aprire altri in forma di class action con i tantissimi allevatori che hanno rispettato quote e pagato regolarmente eventuali super prelievi per sforamenti.
I 355 “beneficiari rilevanti” del provvedimento
Nella relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legge si riportano i dati della platea dei debitori e dell’importo complessivo dovuto e per i quali erano state avviate e stavano per essere avviate le procedure esecutive i cui termini vengono differiti al 31 dicembre 2019. In particolare:
- I soggetti debitori con importi esigibili sono 4.256 per un totale pari a circa 880 milioni di euro.
- Di questi, i soggetti con un debito “rilevante” ovvero maggiore di 500mila euro sono 526, cui corrisponde un importo esigibile pari a circa 651 milioni di euro. Si specifica che su tali soggetti si sta attualmente concentrando l’attività di recupero.
- Nell’ambito di queste posizioni “rilevanti”, 355 risultano tra quelle in morosità oggetto di riscossione coattiva da parte dell’Agea che rappresentano un debito residuo pari a circa 243 milioni di euro.
- Attualmente per queste 355 posizioni è in corso la produzione e notifica degli avvisi di intimazione propedeutici all’attività esecutiva, a cui far seguire, i pignoramenti presso terzi che si terranno nei prossimi 6 mesi.