«Giusto autorizzare il glifosate»: la Corte Ue dà torto agli ambientalisti teppisti

Movimenti di protesta in Francia
La Corte Di Giustizia del Lussemburgo conferma la validità delle stringenti procedure che portano alla registrazione dell’erbicida e degli altri agrofarmaci in Europa e danno torto marcio a un gruppo di attivisti francesi che si erano messi a danneggiare confezioni del prodotto fitosanitario in tre diverse città

La giustizia non si amministra a colpi di like. Nemmeno quando si tratta di argomenti oggi fuori dal comune senso del consenso come gli agrofarmaci e il glifosate in particolare. La Corte di giustizia europea, con una sentenza pubblicata il 1° settembre 2019, afferma infatti che il Regolamento sui prodotti fitosanitari - e in particolare le norme riguardanti le richieste di loro immissione in commercio - non presentano alcuna lacuna tale da non garantire il rispetto del principio di precauzione per la salute dei consumatori.

Il rispetto del principio di precauzione

La sentenza ricorda che un prodotto fitosanitario viene autorizzato solo se è dimostrata l’assenza di effetti nocivi, immediati o ritardati, sulla salute umana e che siffatta prova dev’essere fornita dal richiedente sulla scorta delle condizioni indicate puntualmente dal Regolamento sui prodotti fitosanitari.

La Corte ribadisce, quindi, che spetta alle autorità competenti verificare se gli elementi forniti dal richiedente siano sufficienti a escludere, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, rischi per la salute o per l’ambiente.

Il glifosate all’origine del caso

La richiesta di valutazione del regolamento sui prodotti fitosanitari era arrivata dai giudici francesi. Un caso emerso presso il Tribunale di Digione nel corso di un procedimento contro attivisti ambientali membri del gruppo Faucheurs volontaires d’ OGM ariègeois (mietitori volontari anti OGM dell’Ariège, clicca qui), accusati di aver danneggiato bidoni di Roundup (diserbante a base di glifosate) in locali commerciali delle città di Pamiers, SaintJean du Falga e Foix (Francia).

La presunta mancanza di controanalisi

I giudici francesi hanno chiamato in causa l’alta Corte europea perché la difesa degli attivisti sollevava dubbi sul rispetto del principio di precauzione. Secondo la tesi degli avvocati di parte le norme comunitarie avrebbero consentito l’immissione in commercio di prodotti dannosi per la salute dei consumatori.

Nello specifico, i dubbi riguardavano la facoltà concessa al titolare della registrazione di presentare, nel fascicolo registrativo, analisi e valutazioni sostenute dal fabbricante stesso che, in presunta assenza di controanalisi indipendenti e di pubblicità sufficiente, non garantirebbero una valutazione efficace in particolare degli effetti provocati della presenza di più sostanze attive in un medesimo prodotto e del possibile «effetto cocktail». Contestata anche la presunta assenza di test sufficienti per quanto concerne la tossicità a lungo termine.

La sentenza dei giudici comunitari

Nella loro sentenza i giudici della Corte Ue precisano che il Regolamento comunitario non lascia spazi non normati per cui i prodotti potenzialmente dannosi possono essere autorizzati, immessi in commercio e impiegati senza che siano state fornite prove scientifiche sulla loro non pericolosità presente e futura.

Pertanto, la Corte dichiara che le scelte operate dal legislatore dell’Unione in merito agli obblighi gravanti sul richiedente, relativi all’individuazione delle sostanze attive rientranti nella composizione del prodotto fitosanitario oggetto della sua domanda di autorizzazione, non siano viziate da alcun errore manifesto di valutazione.

L’effetto cumulo è verificato ed escluso

Dominique Masset, leader dei casseur anti glifosate

La Corte ha verificato, poi, se sia conforme al principio di precauzione l’asserita circostanza che non siano presi in considerazione gli effetti del cumulo di più sostanze attive contenute in un prodotto alimentare («effetto cocktail»). La Corte chiarisce quindi che, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, la presa in considerazione di questi effetti cumulativi e sinergici noti dei componenti di tale prodotto è necessariamente già effettuata. Di conseguenza, prosegue la Corte, le procedure di autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono necessariamente includere una valutazione non solo degli effetti propri delle sostanze attive contenute in tale prodotto, ma anche degli effetti cumulativi di dette sostanze e dei loro effetti cumulativi con altri componenti di detto prodotto. Il regolamento sui prodotti fitosanitari non è, quindi, viziato da un errore manifesto di valutazione neanche sotto tale profilo.

I compiti delle autorità competenti

La Corte ricorda poi che, da un lato, il legislatore dell’Unione ha inteso inquadrare la qualità dei test, degli studi e delle analisi presentati a sostegno di una domanda fondata sul regolamento sui prodotti fitosanitari e che, dall’altro lato, lo Stato membro incaricato di ogni domanda di registrazione deve eseguire una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, mentre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) deve adottare una decisione tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Per tale motivo incombe alle autorità competenti, in particolare, tenere conto dei dati scientifici disponibili più affidabili nonché dei più recenti risultati della ricerca internazionale, e non dare in tutti i casi peso preponderante agli studi forniti dal richiedente.

Pertanto, la Corte dichiara che il regolamento sui prodotti fitosanitari non è viziato da un errore manifesto di valutazione neppure nella parte in cui prevede che i test, gli studi e le analisi necessari ai fini delle procedure di approvazione di una sostanza attiva e di autorizzazione di un prodotto fitosanitario siano forniti dal richiedente, senza imporre sistematicamente lo svolgimento di una controanalisi indipendente.

«Giusto autorizzare il glifosate»: la Corte Ue dà torto agli ambientalisti teppisti - Ultima modifica: 2019-10-01T21:26:29+02:00 da Lorenzo Tosi

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