Domanda
Questo contenuto è riservato agli abbonati alle riviste Edagricole. Abbonati
Sei abbonato a Terra e Vita o ad una delle altre riviste Edagricole e hai già effettuato l’accesso al sito?
Fai login per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.
Sei abbonato ad una delle riviste Edagricole ma non hai mai effettuato l’accesso al sito?
Registrati qui con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento.
Entro 24 ore verrai abilitato automaticamente alla consultazione dell’articolo e di tutti i contenuti riservati agli abbonati.
Per qualsiasi problema scrivi a abbonamenti@newbusinessmedia.it
Il 26 giugno 2013, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo (trilogo) avevano raggiunto un accordo politico sulla riforma della Pac 2014-2020. Tuttavia alcuni punti importanti erano rimasti fuori dall’accordo di giugno: capping, degressività, convergenza esterna, flessibilità fra pilastri, cofinanziamento dello sviluppo rurale.
Il trilogo del 24 settembre 2013 ha trovato l’accordo politico anche su tali punti (tab. 1). A questo punto manca solamente il voto formale del Parlamento europeo e del Consiglio, che consenta l’adozione formale dei testi legislativi entro la fine dell’anno (tab. 2).
Pertanto la riforma della Pac 2014-2020 si può dichiarare definitivamente approvata.
Capping
Il capping e la degressività sono stati due temi molto dibattuti. Alla fine è stato raggiunto un compromesso: il capping non ci sarà, invece la degressività sarà obbligatoria, con la possibilità per gli Stati membri di potenziarla.
Il capping o tetto aziendale è un limite massimo ai pagamenti diretti. La proposta della Commissione del 12 ottobre 2011 aveva previsto un tetto a 300.000 euro; tale soglia rappresentava quindi un vero tetto ai pagamenti diretti.
Con l’accordo del 24 settembre 2013 il capping non è previsto, anche se gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare la parte volontaria della degressività come strumento analogo.
Degressività
La degressività è obbligatoria. In pratica, ciò significa che l’importo dei pagamenti diretti che una singola azienda riceve (escluso il pagamento ecologico) verrà ridotto di almeno il 5% per gli importi superiori a 150.000 euro.
Di fatto, la degressività obbligatoria è un taglio dei pagamenti diretti, inferiore a quello che attualmente si applica con la modulazione, la quale non è prevista nella nuova Pac.
Tuttavia gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi risultati del capping.
I fondi “risparmiati” con la degressività restano nello Stato membro o nella regione in questione, sono trasferiti alla rispettiva dotazione per lo sviluppo rurale e possono essere utilizzati senza il requisito del cofinanziamento.
A discrezione degli Stati membri, la degressività potrà essere mitigata per le aziende che utilizzano il lavoro dipendente. Infatti, al fine di tener conto dell’occupazione, i costi salariali possono essere dedotti prima che venga effettuato il calcolo.
Quindi la degressività si dovrebbe applicare con la seguente formula:
Im = (PD-Pe) – L
dove:
Im = importo soggetto alla riduzione della degressività;
PD = pagamenti diretti dell’azienda;
Pe = pagamento ecologico dell’azienda;
L = costo del lavoro dipendente.
Alternativa alla degressività
La riduzione per la degressività non deve applicarsi agli Stati membri che applicano il “pagamento ridistributivo” in base al quale almeno il 5% della propria dotazione nazionale viene trattenuto per essere ridistribuito sui primi ettari di tutte le aziende.
Il pagamento ridistributivo per i primi 30 ettari è una delle sette tipologie di pagamenti diretti (vedi Terra e Vita n. 27/2013). Gli Stati membri possono usare fino al 30% della dotazione nazionale per ridistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari.
La degressività e il pagamento ridistributivo svolgono un ruolo similare, che è quello di penalizzare le grandi aziende o favorire le piccole e medie aziende.
L’accordo del 24 settembre 2013 prevede che lo Stato membro possa usare alternativamente i due strumenti, ma non entrambi.
Convergenza esterna
La convergenza esterna è il processo di avvicinamento del livello dei pagamenti diretti del 1° pilastro tra i vari Paesi dell’Ue, al fine di ridurre queste disparità e promuovere una più equa distribuzione del sostegno finanziario. In altre parole, i Paesi con un livello medio di pagamenti diretti più bassi (es. Lettonia, Lituania, Romania, ecc.) avranno un aumento delle dotazioni nazionali a scapito dei Paesi con un livello medio di pagamenti diretti più elevato (es. Olanda, Belgio, Italia, ecc.).
Più precisamente, le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti per ciascuno Stato membro saranno gradualmente adeguate in modo tale che, nel caso degli Stati membri il cui pagamento medio (in euro per ettaro) è attualmente inferiore al 90% della media dell’Ue, sia introdotto un graduale aumento della loro dotazione (di un terzo della differenza fra il loro livello attuale e il 90% della media Ue).
Vi è inoltre la garanzia che ogni Stato membro raggiunga un livello minimo entro il 2019.
La ridistribuzione era un principio atteso che destava molte preoccupazioni all’Italia, come anche alla maggioranza dei vecchi paesi membri. Le decisioni finali comportano una perdita di risorse per l’Italia nell’ordine del 6%: meno di quanto paventato inizialmente, ma comunque molto negativo per il nostro Paese.
Trasferimento di fondi fra pilastri
Gli Stati membri avranno la possibilità di trasferire fino al 15% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti (1° pilastro) a quella dello sviluppo rurale (2° pilastro). Tali importi non avranno bisogno di essere cofinanziati.
Gli Stati membri potranno anche scegliere di trasferire fino al 15% della propria dotazione nazionale per lo sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti, o fino al 25% per quegli Stati membri che ricevono meno del 90% della media UE dei pagamenti diretti.
Sviluppo rurale
Le dotazioni per lo sviluppo rurale per Stato membro sono incluse nel regolamento di base, ma con la possibilità di adeguare tali importi mediante un atto delegato, ove tecnicamente necessario, o attraverso un atto legislativo.
I tassi massimi di cofinanziamento dell’Ue per la maggior parte dei pagamenti saranno pari all’85% nelle regioni meno sviluppate, in quelle ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, al 75% o al 63% nelle regioni in transizione e al 53% nelle altre regioni, ma potranno essere superiori per quanto concerne le misure a sostegno del trasferimento di conoscenze, della cooperazione, della creazione di associazioni di produttori, delle sovvenzioni per l’insediamento dei giovani agricoltori nonché per i progetti Leader e per le spese connesse all’ambiente e ai cambiamenti climatici previste dalle varie misure.