Cofinanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.Lo scarso potere di mercato, contrattuale e negoziale degli agricoltori lungo la filiera alimentare è al centro del dibattito negli ultimi mesi, con accese polemiche, soprattutto per quanto riguarda la filiera grano duro-pasta.
In generale, tutte le filiere agroalimentari mostrano un divario crescente tra i prezzi percepiti dagli agricoltori e i prezzi al consumo. Questa situazione è fortemente attenzionata in questo periodo, in cui si registrano prezzi molto bassi in diversi settori produttivi: cereali, olio d’oliva, suini, uva da vino.
Il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare è diventato da anni un tema al centro dell’attenzione della politica agraria, a partire dall’Unione europea a tutti gli Stati nazionali.
Per contribuire a questa situazione, l’Unione europea ha recentemente emanato un regolamento (Reg. 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2026), dal titolo “rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare” (Gazzetta Ufficiale Ue del 29.7.2026).
Strumenti per migliorare la posizione degli agricoltori
Il Reg. UE 2026/1739 si inserisce nel quadro della Pac, perseguendo gli obiettivi dell’articolo 39 del Trattato dell’Ue: stabilizzare i mercati, garantire un reddito equo agli agricoltori e promuovere la sostenibilità.
Le principali modifiche alle normative volte al rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare riguardano:
- contratti e revisione dei prezzi;
- mediazione, semplificazione, aiuti finanziari e incentivi alle organizzazioni di produttori (Op) e alle associazioni di organizzazioni di produttori (Aop);
- rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali (Oi);
- iniziative volontarie e cooperazione;
- norme di trasparenza: definizione di “carne”, indicazioni «giusto», «equo» e «filiera corta»;
- riserva agricola e supporto per stabilizzare settori colpiti da gravi squilibri di mercato.
In altre parole, il Regolamento affida la soluzione del problema ai contratti, alle Op, alle Oi e alla trasparenza del mercato.
Questo pacchetto di interventi lascia forti perplessità circa la sua efficacia nel migliorare la posizione degli agricoltori lungo la filiera, poiché affida la soluzione del problema principalmente al protagonismo degli stessi agricoltori e all’introduzione di alcune norme di trasparenza, senza prevedere interventi sul funzionamento del mercato né garanzie pubbliche sui prezzi, salvo nei casi di grave crisi.
Vediamo cosa prevede il Regolamento, per poi valutare cosa potrà cambiare, quali possano essere le possibili alternative e cosa possono fare gli agricoltori.
Contratti scritti per la consegna dei prodotti agricoli
Il Regolamento introduce, come regola generale, l’obbligo di concludere - prima della consegna - un contratto scritto, anche elettronico, per le forniture effettuate da agricoltori, loro associazioni, Op o Aop verso trasformatori, distributori o rivenditori al minuto. Nel settore lattiero-caseario sono compresi anche i collettori.
Il contratto deve disciplinare almeno:
- prezzo, quantità, qualità e calendario delle consegne;
- durata, revisione e risoluzione;
- termini di pagamento e modalità di consegna;
- conseguenze della forza maggiore.
Quando il prezzo non è fisso, i criteri di calcolo devono comprendere indicatori oggettivi, indici o metodi facilmente accessibili e comprensibili e riflettere sia i cambiamenti delle condizioni di mercato sia quelli relativi agli elementi rilevanti dei costi di produzione che incidono sulla remunerazione dell’agricoltore.
I contratti di durata superiore a sei mesi nel settore lattiero-caseario e a dodici mesi negli altri settori devono, di regola, contenere una clausola di revisione attivabile dall’agricoltore o dalla sua organizzazione. In mancanza di accordo, il contratto può essere risolto. Gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale requisito in presenza delle condizioni stabilite dal regolamento.
Non è richiesto un contratto separato per le consegne dei soci alla propria cooperativa o organizzazione di produttori quando lo statuto prevede criteri trasparenti e prevedibili di determinazione e trasmissione del prezzo.
Gli Stati membri possono inoltre esentare alcune consegne, tra cui quelle di valore limitato, quelle pagate contestualmente, quelle relative a prodotti deperibili o stagionali e quelle soggette a pratiche commerciali tradizionali. Nei casi previsti dal regolamento, l’agricoltore conserva comunque il diritto di esigere un contratto scritto.
Devono infine essere disponibili meccanismi facoltativi e imparziali di mediazione per le controversie relative alla conclusione o alla revisione dei contratti.
Organizzazioni di produttori
Il Regolamento semplifica il riconoscimento delle OP, consentendo un’unica domanda per più settori o prodotti. Gli statuti devono garantire il controllo democratico dell’organizzazione da parte degli agricoltori aderenti.
Sono inoltre ampliate le possibilità di pianificazione della produzione, concentrazione dell’offerta e negoziazione collettiva delle condizioni contrattuali, compreso il prezzo.
I contatti diretti tra acquirenti e singoli produttori non possono eludere la strategia commerciale comune dell’organizzazione né comprometterne la funzione di concentrazione dell’offerta.
Interventi della Pac
Nell’ambito degli interventi settoriali, il tasso del contributo finanziario dell’Unione per determinate spese può essere elevato dal 50% al 70%:
- per determinati investimenti realizzati presso i locali di giovani o nuovi agricoltori che aderiscono per la prima volta a un’organizzazione di produttori riconosciuta, nell’ambito del loro primo programma operativo o nei tre anni successivi all’adesione;
- per programmi operativi colpiti da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, quando le perdite superano il 30% della produzione media annua, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Gli Stati membri possono inoltre destinare fino al 6% delle dotazioni riservate ai pagamenti diretti ai tipi di interventi in altri settori previsti dai Piani Strategici per la Pac (Psp).
In periodi di grave squilibrio del mercato, la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri interessati il sostegno dell’Unione a titolo della riserva agricola per l’attuazione di determinate azioni collettive degli operatori interessati.
Designazioni riservate per la carne
Il Regolamento riserva l’indicazione «carne» e le specifiche designazioni elencate ai prodotti a base di carne ai prodotti la cui denominazione identifica la specie animale di provenienza. Tali indicazioni non possono essere impiegate per alimenti ottenuti da colture cellulari o di tessuti. La Commissione può tuttavia prevedere deroghe per denominazioni tradizionalmente utilizzate per prodotti non derivati dalla carne, qualora non sussista un rischio di confusione per il consumatore.
Indicazioni «giusto», «equo» e «filiera corta»
Il Regolamento disciplina l’impiego delle indicazioni «giusto», «equo» ed equivalenti nell’etichettatura, nella presentazione, nella pubblicità e nei documenti commerciali. Tali indicazioni possono essere utilizzate per modalità commerciali che mirino a garantire:
- stabilità e trasparenza nei rapporti tra agricoltori e acquirenti;
- un prezzo considerato equo e remunerativo dagli agricoltori partecipanti, anche tenendo conto dei costi di produzione;
- iniziative collettive dirette al perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’indicazione «filiera corta» richiede che il consumatore possa individuare agevolmente le aziende agricole di produzione delle materie prime e che sussista un legame diretto tra agricoltore e consumatore finale, eventualmente con un intermediario, oppure uno stretto legame geografico tra agricoltore, intermediari e consumatore, con un numero limitato di intermediari.
Un tema caldo e ideologico
Il tema del rafforzamento degli agricoltori nella filiera alimentare è particolarmente acceso in questo periodo di prezzi bassi e di contrasti tra agricoltori e utilizzatori.
Basti pensare alle recenti polemiche sul prezzo del grano duro italiano. Mentre in Italia, viene affrontato in modo ideologico e demagogico, l’Ue – tramite il Reg. 2026/1739 – lo affronta in maniera realistica.
Il Regolamento chiarisce in maniera precisa e drastica quali sono gli strumenti a disposizione degli agricoltori. Infatti, il Regolamento affida il miglioramento della posizione degli agricoltori lungo la filiera a quattro strumenti, che vengono potenziati in questo atto normativo: contratti, Op, Oi, trasparenza del mercato.
Gli agricoltori, soprattutto quelli italiani, sono rimasti molto delusi e hanno snobbato questo Regolamento. Soprattutto in Italia, in cui storicamente l’aggregazione fatica a conquistare consenso e concretezza, il tutto rischia di passare nel dimenticatoio.
Invece questo Regolamento è importante. L’Unione europea, che ha una posizione realistica sul tema del miglioramento della posizione degli agricoltori lungo la filiera, insiste e rafforza proprio questi strumenti, che – nella realtà operativa, ma anche secondo la teoria economica – sono gli unici che possono dare risultati concreti nel lungo periodo.
All’opposto, in Italia, questi temi spesso non vengono presi seriamente in considerazione, preferendo una sterile conflittualità tra agricoltori e utilizzatori, con posizioni demagogiche, esacerbate dalla guerriglia mediatica, che non migliorerà la competitività del nostro Paese e porterà solo danni al mondo agricolo.
Gli strumenti proposti dal Reg. UE 2026/1739 (contratti, Op, Aop, Oi, trasparenza del mercato) richiedono il protagonismo degli agricoltori (impegno, aggregazione, collaborazione, cooperazione, dialogo, pianificazione, fissazione di regole), quindi l’abbandono del mercato spot e dell’individualismo. Il percorso è lento e impegnativo, ma è l’unica via realistica.
Alla luce di tutto ciò, è urgente sviluppare politiche per incoraggiare gli agricoltori ad aderire a cooperative e associazioni per ridurre i costi, aumentare l’efficienza, differenziare i prodotti (tra cui l’origine degli stessi) e migliorare i prezzi di mercato.
A tal fine occorre rafforzare e incoraggiare le cooperative agricole, le organizzazioni di produttori, i consorzi, le organizzazioni di filiera, promuovendo buone pratiche, come la mutualizzazione, l’accesso alla tecnologia, all’innovazione, alle competenze, ai dati e agli strumenti digitali.
L’esperienza operativa dimostra che nei settori dove prevalgono la cooperazione, l’associazionismo, i contratti, la fissazione di regole condivise, il dialogo e la pianificazione, le filiere funzionano nell’interesse del Paese e degli agricoltori.
Entrata in vigore e applicazione
Il Regolamento 2026/1739 è entrato in vigore il 18 agosto 2026.
Le disposizioni sulle indicazioni «giusto», «equo» e «filiera corta» e le principali norme sui contratti scritti si applicano dal 19 agosto 2028.
Le nuove designazioni riservate per la carne si applicano dal 19 agosto 2029.
I prodotti realizzati o importati prima di tale data possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il 19 agosto 2032.











