Pubblicato a giugno sulla Gazzetta europea, il Regolamento Ue n. 2017/1017 (Regolamento della Commissione del 15 giugno 2017 che modifica il Regolamento Ue n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi – Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159 del 21 giugno 2017) rappresenta la terza modifica del “Catalogo europeo delle materie prime per mangimi”; la norma, in vigore dallo scorso 11 luglio, prevede che dall’11 gennaio 2018 le materie prime siano etichettate conformemente al nuovo regolamento.
Si consolida così il lavoro delle 42 associazioni europee della filiera alimentare alle quali il Regolamento sulla commercializzazione ed etichettatura dei mangimi (Reg. Ce n. 767/2009), in ragione del principio della co-regolamentazione, demanda l’attività di valutazione delle modifiche del Catalogo da proporre alla Commissione europea. Un lungo lavoro di coordinamento tra le associazioni interessate, a partire dai fornitori di materie prime per mangimi, sino ai produttori di mangimi composti, passando per gli agricoltori e i diversi settori alimentari, per convergere su un elenco di materie prime che una volta presentato alla Commissione deve essere approvato a livello del Comitato permanente e quindi dagli Stati membri.
La base normativa
Prima di esaminare le novità della nuova versione, è utile rivedere quando stabilito dall’articolo 24 del Regolamento Ce n. 767/2009 che ne costituisce la base normativa. Il Catalogo è uno strumento per migliorare l’etichettatura delle materie prime e dei mangimi composti per facilitare lo scambio di informazioni sulle proprietà di ciascun prodotto, un elenco non esaustivo di materie prime che include per ciascuna voce la denominazione e la descrizione della materia prima, proprio per questo le denominazioni riportate nel Catalogo possono essere utilizzate solo se il prodotto rispetta tutte le disposizioni ivi riportate. L’utilizzo del Catalogo è facoltativo, come risulta chiaramente dal testo legislativo, pertanto è facoltà del responsabile dell’etichettatura decidere se utilizzare le denominazioni presenti nell’elenco delle materie prime o utilizzarne altre. Va da sé che trattandosi di un elenco di materie prime approvate dalla Commissione e dalle autorità degli Stati membri, il consiglio, anche al fine di evitare inutili contestazioni da parte delle autorità di controllo, è quello di utilizzare il Catalogo.
Situazioni particolari
Ciò premesso si configurano situazioni particolari, quali, ad esempio materie prime di consolidato utilizzo nazionale, come a esempio il “farinaccio di frumento”, che non è riportato nel Catalogo, e che non è possibile classificare sotto altre voci in quanto gli si attribuirebbero caratteristiche merceologiche superiori o inferiori. Nel caso specifico, tra l’altro, si tratta di una materia prima di utilizzo consolidato a livello nazionale, oggetto di specifiche commerciali ben definite nei contratti delle borse merci e che, quindi, garantisce la massima trasparenza della transazione commerciale nel pieno rispetto degli obiettivi della norma.
Altra situazione in cui più frequentemente si ricorre all’utilizzo di denominazioni non presenti nel Catalogo è per le materie prime che appartengono a categorie che non sono state sufficientemente dettagliate per rispondere alle esigenze del mercato (es. “Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati” per le esigenze di comunicazione del settore pet-food) per le quali l’operatore può, nel rispetto di una corretta e non ingannevole informazione all’acquirente, utilizzare denominazioni alternative.
La nuova versione
Tornando alla nuova versione del Catalogo, considerata l’ampiezza della definizione di “operatore del settore dei mangimi” che si estende ben oltre al mangimista propriamente detto e avendo colto diversi segnali per cui alla commercializzazione della materia prima non sempre è associata una approfondita conoscenza del complesso quadro legislativo del settore mangimistico, il legislatore ha ritenuto opportuno inserire nelle disposizioni generali uno specifico riferimento all’obbligo di rispettare le restrizioni d’uso imposte da altre normative, come, a esempio, quello sull’eradicazione delle encefalopatie spongiformi (Reg. Ce n. 999/2001), sui sottoprodotti di origine animale (Reg. Eu n. 142/2011) e sugli Ogm (Reg. Ce n. 1829/2003).
Nella nuova versione del Catalogo sono stati inseriti 3 processi, in particolare lo “sconfezionamento” pone in evidenza come gli ex-prodotti alimentari, grazie anche alla spinta fornita dall’economia circolare, stiano assumendo maggiore rilevanza come materie prime per mangimi.
Per quanto riguarda le materie prime, sono state aggiunte 36 nuove voci (vedi box). In linea con gli sviluppi normativi nella categoria 9 “Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati” è stata inserita la voce “Invertebrati terrestri morti”, dimostrando come la Commissione europea, dopo l’apertura alle proteine trasformate derivate da insetti, sia stata attenta a rendere coerente il quadro normativo. Numerose sono le modifiche minori a denominazioni, descrizioni e dichiarazioni obbligatorie con l’obiettivo di migliorare il testo.
Corretta gestione
dei prodotti fermentati
L’aggiornamento ha anche disposto la revisione approfondita delle disposizioni generali sulla corretta gestione dei prodotti fermentati e/o che hanno una naturale presenza di microrganismi che possono essere immesse sul mercato a patto che l’utilizzo di suddette materie prime non sia legato alla moltiplicazione dei microorganismi e/o ad una funzione esercitata da uno o più microrganismi ai sensi del regolamento sugli additivi. Si tratta di una modifica che necessiterà di essere meglio approfondita per verificarne l’applicazione pratica considerato che, storicamente, non era assolutamente ammessa la presenza di microrganismi vivi nelle materie prime.
Mangimi, pubblicato l’aggiornamento del catalogo materie prime
A partire dall’11 gennaio 2018 le materie prime saranno etichettate conformemente al nuovo regolamento. Tra le novità: 3 processi, 36 voci e varie modifiche minori a denominazioni, descrizioni e dichiarazioni obbligatorie.