Trasparenza e tutela dell’origine, la Coldiretti vince al Consiglio di Stato

Riconosciuto il diritto della Coldiretti a conoscere gli importatori di latte ma nel rispetto dei diritti dei terzi. Il doppio ricorso della Bonomiana nei confronti del Ministero della Salute centra l'obiettivo al Consiglio di Stato. I Giudici ermellinati fanno preciso riferimento al Freedom of Information Act, il modello giuridico americano che tutela l'accesso dei privati agli atti pubblici, entrato in vigore in Italia nel 2016 (50 anni dopo gli Usa)

Si è concluso con una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 6 marzo 2019 il contrasto tra la Coldiretti e il Ministero della Salute che aveva negato alla Confederazione l’accesso civico ai dati sulle importazioni di latte che poi veniva usato per la produzione di latticini italiani. I giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto il diritto della Coldiretti all’accoglimento della sua richiesta di accesso civico ma hanno precisato che lo stesso Ministero dovrà dare esecuzione alla fornitura dei dati sulle importazioni di latte estero effettuate dai singoli operatori solo dopo aver verificato i diritti dei controinteressati e cioè degli importatori.

Su Terra e Vita 11 l'editoriale del Presidente Coldiretti Ettore Prandini 

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La storia del ricorso

Il Ministero della Salute non aveva completamente negato l’accesso ai dati richiesti ma si era dichiarato disponibile a fornirli in forma aggregata per provincia lasciando alla Confederazione stessa l’onere di individuare per ciascuna provincia, gli operatori che importavano il latte in modo da segnalare tali ditte per i successivi controlli.

La Coldiretti aveva quindi fatto ricorso al Tar Lazio avverso al diniego ministeriale e i giudici amministrativi confermavano la validità della risposta ministeriale che non si poteva configurare come un vero e proprio diniego alla richiesta di accesso civico.

La Coldiretti proponeva appello, argomentando che la pubblica amministrazione aveva opposto un sostanziale ed illegittimo diniego alla domanda di accesso civico e che ciò aveva comportato l’impossibilità per il consumatore di poter conoscere la provenienza dei prodotti mediante il raffronto fra le importazioni di latte e prodotti lattiero caseari da parte di una determinata azienda, e le etichette dalla stessa apposte sui propri prodotti, ledendo, così, sia il diritto del consumatore ad essere informato, sia il buon andamento e lo sviluppo di un mercato largamente rappresentato dalla medesima Confederazione Nazionale Coldiretti, quale più grande associazione delle imprese agricole italiane con oltre 1.300.000 associati, di cui oltre 600.000 titolari attivi di impresa.

La sentenza del Consiglio Di Stato

I giudici in ermellino bianco premettono che la normativa sull’accesso civico richiamata dalla Coldiretti ha lo scopo di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire la partecipazione dei privati. Tale diritto è esteso a qualunque soggetto, singolo o associato, e non vi è la necessità di dimostrare un particolare interesse qualificato a richiedere gli atti o le informazioni, secondo il modello del Freedom of Information Act (FOIA), che trae ispirazione dalle esperienze storiche d’oltralpe e d’oltreoceano.

La sentenza ricorda ancora che il modello FOIA è da tempo presente nella storia delle moderne democrazie: già nel 1766 si parlava in Svezia di libertà d’informazione, ed oggi è divenuto uno standard informativo il modello entrato in vigore negli Stati Uniti nel 1966, mediante il quale le agenzie dell’Executive Branch del Governo Federale hanno l’obbligo di rendere noti e di pubblicare, in modo celere, nel “Federal Register”, un’ampia varietà di documenti a vantaggio dei cittadini.

La sentenza del Consiglio di Stato afferma quindi che il richiesto accesso ai dati a disposizione dell’Amministrazione in relazione ai procedimenti amministrativi concernenti l’importazione di materie prime e semilavorati da parte dei singoli operatori, oltre a consentire una verifica circa la complessiva affidabilità del controllo pubblico in ordine al rispetto dell’obbligo degli stessi operatori di indicare in etichetta l’origine degli ingredienti di alcuni alimenti, consentirebbe di integrare la predetta forma di pubblicità quanto alla complessiva provenienza delle materie prime utilizzate per produrre in Italia gli ingredienti ed i semilavorati a propria volta utilizzati nei prodotti commercializzati dal medesimo operatore, ma non indicati, a termini di legge, in etichetta.

Pertanto, a giudizio del Collegio le informazioni richieste dalla Coldiretti al Ministero della Salute, da un lato, integrano quelle oggetto di pubblicità obbligatoria sulle etichette ma non coincidono con esse e, dall’altro, non consentono di individuare alcun “abuso del diritto” d’informazione, in quanto rispondono alle dichiarate esigenze legate alla tutela dei consumatori e alla stessa ratio della rintracciabilità della filiera che motiva gli obblighi di etichettatura, operando quel “controllo diffuso sull’attività amministrativa” perseguito dalla nuova norma.

Nel rispetto dei controinteressati

La sentenza conclude, quindi, riconoscendo legittimo il diritto della Coldiretti a conoscere i dati sulle importazione e pertanto imponendo “l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare corso, senza alcun indugio, alla domanda di “accesso civico”, previa attivazione e conclusione, nei termini di legge, della procedura di confronto con i potenziali controinteressati, i quali, in relazione alla specificità del caso, potranno essere interpellati preliminarmente in via generale secondo modalità telematiche. L’Amministrazione potrà, se del caso, tenere conto (mediante il parziale oscuramento dei dati) solo di eventuali specifiche ragioni di riservatezza dei controinteressati, puntualmente motivate e circostanziate, eventualmente ritenute meritevoli di protezione, ma con riferimento a profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli già implicitamente superate dai vigenti obblighi di informazione dei consumatori”.


LA SODDISFAZIONE DI COLDIRETTI

Ettore Prandini.

«Un obiettivo storico - ha affermato il presidente Coldiretti, Ettore Prandini - che siamo stati costretti a raggiungere con l’intervento della Magistratura a causa dell’assenza colpevole per molti anni della Politica, che reagisce solo di fronte agli attacchi. Ora il Ministro della Salute Giulia Grillo deve definire, in tempi brevi, le modalità attraverso cui saranno rese disponibili le informazioni relative alla provenienza dei prodotti agro-alimentari a soggetti che dimostrino un legittimo interesse all’utilizzo di questi dati».

 

 

Trasparenza e tutela dell’origine, la Coldiretti vince al Consiglio di Stato - Ultima modifica: 2019-03-12T20:55:48+01:00 da Lorenzo Tosi

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