Il regolamento di esecuzione n. 2015/1748 della Commissione del 30 settembre 2015 ha autorizzato gli Stati membri a versare l’anticipo sui pagamenti della Pac per il 2015, nella misura del:
- 70% per i pagamenti diretti, di cui al Reg. 1307/2013;
- 85% del sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale (Reg. 1305/2013) per quanto riguarda le misure connesse alla superficie e agli animali.
Alla luce di questa disposizione dell’Ue, il Ministero delle politiche agricole, considerate le difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole, con nota n. 2828 del 7 agosto 2015, ha impartito ad Agea le direttive per l’effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2015.
Con Circolare n. ACIU.2015.464 del 15 ottobre 2015, Agea ha emanato le indicazioni per l’anticipo del 70% per i pagamenti diretti di cui al Reg. 1307/2013, mentre nulla è stato disposto per l’anticipo del sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale (Reg. 1305/2013).
Pagamento dell’anticipo
Agea e gli Organismi pagatori possono pertanto pagare un anticipo del 70% dei pagamenti, a partire dal 16 ottobre 2015.
I pagamenti che possono ricevere l’anticipo sono tre:
- pagamento di base;
- pagamento greening;
- pagamento giovani agricoltori.
Dall’anticipo restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato, in quanto – allo stato attuale – non sono disponibili i dati nazionali per il conteggio degli importi.
Chi non riceverà l’anticipo
I pagamenti dell’anticipo potranno essere effettuati da Agea e dagli Organismi Pagatori una volta ultimati i controlli amministrativi, senza dover attendere i controlli in loco. Alla luce di queste decisioni, gli agricoltori potranno ragionevolmente ricevere l’anticipo nella prima settimana di novembre 2015.
Bisogna tener conto che l’anticipo sarà erogato solamente alle domande che non presentano anomalie e purtroppo i casi di anomalia sono molteplici. Inoltre non riceveranno l’anticipo gli agricoltori che rientrano in alcune situazioni:
- agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. 639/2014;
- coloro che hanno aderito al regime dei piccoli agricoltori;
- agricoltori che ricadono nel “guadagno insperato”;
- agricoltori con discordanza tra la superficie dichiarata e quella determinata.
Il saldo
L’anticipo si può pagare fino al 30 novembre 2015.
Dal 1° dicembre 2015, Agea e gli Organismi pagatori non possono pagare l’anticipo, ma possono erogare il saldo dei pagamenti (o l’intero pagamento per gli agricoltori non hanno ricevuto l’anticipo) che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016.
Superfici senza pratica agricola
La Circolare Agea n. ACIU.2015.464 del 15 ottobre 2015 ha chiarito anche un altro aspetto importante relativo alle superfici in cui l’agricoltore non ha svolto alcuna attività agricola.
La problematica relativa agli obblighi di mantenimento delle superfici agricole è stata molto dibattuta.
La Commissione UE si è espressa con nota Ares(2015)4275071 del 14/10/2015 affermando che “a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il numero di diritti all’aiuto assegnati a un agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili” (e cioè utilizzati per un’attività agricola).“Pertanto, il numero di ettari non ammissibili non è preso in considerazione per stabilire il numero di diritti all’aiuto da assegnare”.
Tuttavia, ai fini del calcolo dei titoli sono state cautelativamente prese in considerazione provvisoriamente tutte le superfici dichiarate potenzialmente ammissibili (anche quelle con nessuna pratica agricola).
A termine dei controlli, comunque, i titoli saranno assegnati solo sulle superfici ammissibili (escludendo quelle con nessuna pratica agricola), come previsto dalla regolamentazione comunitaria.
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