La possibilità di accesso alla Riserva nazionale è consentita tutti gli anni, fino al 2020. Quindi, anche nella Domanda Unica 2016, gli agricoltori potranno usufruire della Riserva nazionale.
A tal proposito, Agea ha emanato la Circolare Agea N. ACIU.2016.119 del 1 marzo 2016 che ha dettato le condizioni e le modalità tecniche di accesso alla Riserva nazionale, specificando i requisiti che devono possedere gli agricoltori.
La Riserva nazionale è molto importante per assegnare i titoli a soggetti che ne sono sprovvisti o per aumentare il valore dei titoli ai soggetti che ne hanno di valore basso, purché rientrino nei requisiti.
Non ci sono novità rispetto al 2015, ma bisogna tener conto che la Riserva nazionale 2016 dispone di risorse limitate, per cui potrebbe non soddisfare tutte le richieste; in tal caso la priorità è concessa ai giovani agricoltori.
Le fattispecie della Riserva nazionale
Il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 6) stabilisce che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l’assegnazione di titoli a (tab. 1):
- giovani agricoltori (fattispecie A);
- nuovi agricoltori che iniziano la loro attività agricola (fattispecie B).
Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 7) stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la Riserva nazionale per situazioni particolari. Tra gli ulteriori utilizzi previsti dal regolamento, il Decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6513 ha stabilito di utilizzare la Riserva nazionale con le seguenti priorità (tab. 1):
- per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico (fattispecie C);
- per assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (fattispecie D);
- per assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l’assegnazione di titoli per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali (fattispecie D);
- per assegnare titoli in conseguenza di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (fattispecie F).
Dimensione minima
La domanda di accesso alla dalla Riserva nazionale prevede una superficie minima ammissibile pari a 1 ettaro (art. 2, commi 1 e 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922).
A tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l’agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.
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quest’anno ho acquistato un terreno di due ettari e mezzo, ma purtroppo i titoli del precedente proprietario sono finiti alla riserva nazionale, in quanto agricoltore non attivo; posso io ricorrere alla riserva nazionale?
La riserva nazionale, come previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 6), è destinata all’assegnazione di titoli per due fattispecie di agricoltori:
– giovani agricoltori (fattispecie A);
– nuovi agricoltori che iniziano la loro attività agricola (fattispecie B).
Inoltre, il Reg. 1307/2013 (art. 30, par. 7) stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per situazioni particolari, ma non il caso posto da lettore non rientra in queste situazioni.
Quindi, occorre verificare se il lettore rientra nella categoria dei “giovani agricoltori” o dei “nuovi agricoltori”.
La definizione di “giovane agricoltore”, ai sensi dell’art. 50, paragrafo 2, del Reg. 1307/2013, prevede il possesso di due requisiti:
a) che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda o che sia già insediata in un’azienda agricola nei cinque anni che precedono il 2016, quindi che si sono insediati dopo il 15 maggio 2011;
b) che non ha più di 40 anni, compiuti nell’anno di presentazione della domanda.
I 40 anni si considerano compiuti nell’anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda.
La verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data di apertura della partita Iva o, nel caso di partita Iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell’attività al regime agricolo.
La definizione di “nuovo agricoltore” ai sensi dell’art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014” prevede il possesso di due requisiti:
– che ha iniziato l’attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo;
– che presenta domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola.
L’art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola.
Al fine di accertare che l’agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, l’Organismo pagatore verifica altresì che il soggetto non abbia aperto partita Iva agricola (Codice Ateco 01) o non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l’erogazione di contributi in agricoltura.
Angelo Frascarelli