LEGGI, LAVORO E FISCO

Stop “misurato” ai richiami vivi e limiti alle specie utilizzabili

Nel decreto “competitività” le misure per “europeizzare” la caccia in Italia

Il 21 agosto scorso è entrato in vigore, a seguito della legge di conversione n. 116/2014 il cosiddetto “decreto competitività” (Dl. n 91/2014). Non si tratta proprio di uno dei cosiddetti “decreti omnibus” e, difatti, a differenza di altre volte, il Presidente della Repubblica non ha avuto difficoltà a firmarlo, ma comunque il legame fra le materie interessate, pur se esistente è, a volte, come nel caso dell’efficientamento (orribile parola esistente solo in burocratese), abbastanza labile. Il che suggerisce di trattare separatamente i vari argomenti interessati, come del resto Terra e Vita ha già cominciato a fare.

L’approssimarsi dell’apertura ufficiale della stagione venatoria (in molte regioni hanno avuto inizio le cosiddette pre-aperture) suggerisce di dedicare qualche attenzione anche alle modifiche apportate alla legge-quadro nazionale sulla caccia. Modifiche che riguardano in particolare l’avifauna e mirano a soddisfare almeno in parte le doglianze provenienti dall’Ue e da vari Stati membri.

In realtà le varie leggi-quadro del nostro paese, inclusa la n. 157/92 attualmente vigente, hanno come oggetto di base la “fauna selvatica nazionale”, la cui proprietà è stata attribuita allo Stato, ma non tengono sufficientemente conto del fatto che soprattutto gli uccelli si spostano con estrema rapidità e facilità da una nazione all’altra. Di conseguenza, la disciplina italiana dettata per una fauna selvatica definita “nazionale”, viene non di rado bollata come inadeguata dagli organi comunitari e dagli Stati che ritengono eccessivamente depauperata dal fenomeno venatorio come praticato nella penisola quell’avifauna che in determinati periodi dell’anno soggiorna anche sul loro territorio.

Inanellamento provinciale

In realtà questa preoccupazione è solo indirettamente presente, attraverso il richiamo alla direttiva CEE nelle modifiche che l’art. 16 del decreto legge e la legge di conversione apportano alla legge-quadro, a cominciare dalla disposizione di cui all’art. 4/comma 3. Con tali modifiche il testo originario del decreto introduceva, sic et simpliciter, il divieto di cattura degli uccelli ai fini di richiamo salvo che nei casi previsti dall’art. 19 bis. In sede di conversione il divieto, da un lato si è ampliato in quanto viene coinvolto l’inanellamento, dall’altro si è attenuato, perché la cattura torna ad essere consentita anche se solo ad alcuni e a particolari condizioni.

Si dispone infatti che: L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province (a proposito, non erano state abolite o comunque trasformate in organi di supporto dei comuni?) e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis”. Questo art. 19 bis (inserito nella legge-quadro dalla L. n. 221/2002) affida alle regioni il compito di disciplinare “l’esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE”, indicazione ritenuta sufficiente dal testo originario del decreto legge, ma non dalla legge di conversione, che ha avvertito la necessità di affidare al presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (cioè dal 21 agosto), su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, previa acquisizione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: “a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell’Ue e non proibiti dall’allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; b) le regole e le condizioni per l’esercizio dell’attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale; c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali; d) i criteri per l’impiego misurato e la definizione delle quantità” . Alle regioni sono poi concessi ulteriori sei mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi.

Un decreto definirà le quantità

Già il testo del decreto legge non lasciava dubbi sul permanere della possibilità per i cacciatori di utilizzare richiami vivi e, quindi, sulla permanenza di un mercato di questi richiami, come evidenziato dalle modifiche apportate all’art. 5 della legge-quadro, che attribuiva alle regioni il compito di emanare “le norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’art. 4/comma 4” e stabiliva il numero massimo di esemplari di cui tale patrimonio può essere costituito. Il decreto legge elimina l’inciso “di cattura”, abroga la disposizione di cui al 4° comma dell’art. 4 e inserisce nell’art. 5 le specie che possono essere detenute come esemplari vivi da richiamo e cioè allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (vengono così esclusi lo storno, il passero e la passera mattugia). Questa conclusione è adesso pienamente confermata dalla legge di conversione, che, come si è appena visto, attribuisce al decreto del presidente del Consiglio anche il compito di stabilire i criteri per l’impiego, definito “misurato”, dei richiami vivi (evidentemente da parte dei cacciatori che praticano tale tipo di caccia) “e la definizione delle quantità”. Del resto rimane in vigore la disposizione di cui all’art. 21/ lettere ee), che consente, appunto, per le specie autorizzate, l’acquisto e la cessione di richiami vivi “nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge”.

I fenomeni commerciali-lucrativi che da sempre accompagnano l’attività venatoria (non solo per armi, munizioni e abbigliamento) riguardano, oltre che i richiami vivi, la cessione degli animali, vivi o morti, appartenenti alla fauna selvatica. Sicché il legislatore del 2014 ha ritenuto opportuno intervenire, attraverso modifiche di alcune disposizioni contenute nell’art. 21 della legge-quadro, anche su questo aspetto, ponendo ulteriori limiti per quanto riguarda l’avifauna. Il nuovo testo, lasciando immodificato l’elenco delle specie escluse dal divieto (germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio), lo estende, per le altre, agli esemplari “anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Ue, ad eccezione delle seguenti: (omissis)”. Agli uccelli vivi provvede l’analoga modifica apportata alla disposizione di cui alle lettere cc), che estende il divieto “di commercio di esemplari vivi di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti” anche in questo caso agli esemplari ”di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea anche se importati dall’estero”.

Interessati tutti gli stati ue

Conclusivamente, il legislatore si è reso conto delle particolari esigenze della disciplina venatoria (e attività connesse) per quanto riguarda l’avifauna, la cui appartenenza al patrimonio dello Stato è una fictio giuridica, che non può non tenere conto dell’interesse che altri Stati, se ne pretendano o no a loro volta proprietari (necessariamente pro tempore, cioè fin che si trovano nel loro territorio o nel loro... spazio aereo), hanno comunque alla sua conservazione. Quindi un intervento legislativo di ispirazione europeizzante e riguardante aspetti in apparenza abbastanza secondari per la gran massa dei cacciatori, ma in realtà forse più rilevanti di quanto risulti a prima vista, perché tali sono gli interessi economici in gioco.

Caccia agli ungulati sulla neve

Per chiudere le modifiche apportate alla disciplina venatoria va ricordata l’integrazione apportata all’art. 13/comma 1 della legge-quadro con una formulazione che, un po’ ermetica nel testo originario del decreto legge, è stata meglio esplicitata dalla legge di conversione: “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale” (l’aumento a cinque per il caso di caccia ai cinghiali è stato apportato dai parlamentari, evidentemente più preoccupati del governo per la salute dei cacciatori).

L’ultima modifica, importante, perché sempre più frequente è il ricorso a questo tipo di intervento riequilibratore, riguarda la caccia di selezione agli ungulati, che, attraverso la modifica della disposizione di cui all’art. 21/comma 1 lettera m), viene adesso consentita, come già previsto per la zona faunistica delle Alpi, anche “su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve” sempre “secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate”.

Per completezza va infine evidenziato che l’art. 16 fin qui esaminato apporta anche anche una consistente serie di modifiche al Dlgs. n. 32/2010. Indubbiamente anche la caccia, come ogni altra attività umana a cominciare dall’agricoltura (e forse più di altre), può avere influenza sull’ambiente sicché la condivisione dei dati con gli altri paesi europei potrà in futuro imporre o suggerire ulteriori modifiche alla disciplina dell’attività venatoria, come è appena accaduto per il commercio di esemplari di avifauna. Tuttavia allo stato le norme interessate e le modifiche al Dlgs. n. 342/2010 non riguardano direttamente la pratica venatoria, per cui restano fuori dell’ambito di interessamento del presente intervento, limitato ad un particolare settore dei molti interessati dal Dl n. 91/2014.

Stop “misurato” ai richiami vivi e limiti alle specie utilizzabili - Ultima modifica: 2014-09-18T14:26:10+02:00 da Redazione Terra e Vita

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