Cambiale agraria: ok per le spese di conduzione, non per gli investimenti

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Non sempre la forma di prestito più nota in agricoltura è la soluzione migliore per dare liquidità alle aziende agricole. Utile per finanziare le spese di conduzione di un’azienda agricola ma non per supportare gli investimenti a lungo termine

Come noto la cambiale agraria, al pari dei quella della pesca, rappresenta la forma tradizionale di finanziamento in agricoltura. Viene citata nella norma di riferimento del sistema creditizio, ovvero il Testo Unico Bancario (D. Lgs 385/93). Espressamente all'articolo 43, comma 4, si fa riferimento alle cambiali agrarie e della pesca come operazioni dedicate al credito agrario.

Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria”.

La forma tecnica cambiaria pertanto assume caratteristiche analoghe a quelle ordinarie, tuttavia la finalizzazione diviene elemento pertinente nell'individuazione dei profili di originalità di questa forma tecnica rispetto ad altre.

Utilizzi propri

È appunto nella finalizzazione che si stabilisce la rispondenza dei criteri della cambiale agraria e della pesca all’erogazione di credito agrario per controparti con caratteristiche individuate nei commi precedenti. Riepilogabili in via semplificata come tutte le controparti che operano in attività agricole e zootecniche, della pesca, nonché quelle che sono caratterizzate per svolgere attività connesse e collaterali come l'agriturismo, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti.

Tuttavia, è necessario chiarire che la cambiale agraria non è l'unica ed esclusiva forma tecnica di finanziamento in agricoltura. Anzi, rappresenta solo una percentuale minore, in termini di impieghi complessivi, rispetto al totale. Per ragioni di sostenibilità tecnica, legate alla finalizzazione dell'impiego in agricoltura, alla cambiale agraria si affiancano tutte le altre forme comunemente adottabili nell'ambito di una prudente e coerente gestione del credito alle imprese. Dai finanziamenti chirografari a quelli ipotecari, dall’apertura di credito in conto correte all’anticipazione, allo sconto su pegno, come previsto dal Codice Civile oltre che dal Testo Unico bancario.

Utilizzi impropri

Proprio per la sua definizione nella norma in premessa tuttavia la cambiale agraria è la forma più conosciuta da operatori e intermediari finanziari, che la utilizzano discrezionalmente in modo ampio, travalicandone di fatto, in alcuni casi, ma in assoluta regolarità operativa, le finalità.

Di fatto in certe operazioni l'utilizzo della cambiale agraria può divenire improprio, legando la controparte ad una operatività non del tutto comprensibile.

Per fare chiarezza è opportuno ricordare che la cambiale agraria è un prestito di conduzione, legato alle finalità di reperimento delle risorse finanziarie per sostenere la circolazione del capitale operativo. Date le caratteristiche del settore, a forte vocazione stagionale, è evidente come la conduzione si traduca in un reperimento di risorse finanziarie finalizzate a sostenere in esclusiva le spese di lavorazione del terreno, semina, acquisto mezzi tecnici, semilavorati, e tutto quello che riguarda la conduzione dell'attività stagionale in campagna.

La conduzione di per sé qualifica l'attività differenziandola da tutte le operazioni concernenti l'acquisto attrezzature, l'ammodernamento, la rimodulazione dei prestiti che trovano effetto invece con forme tecniche legate nell'ambito della durata di medio termine. Al di là delle modalità di rimborso e della periodicità della rateizzazione.

Pertanto è necessario porre attenzione alle operazioni che per loro natura non possono essere condotte con la cambiale agraria proprio per le ragioni di durata e finalizzazione, definendo queste con strumenti appropriati, a vantaggio dei produttori e degli intermediari finanziari.

Il cosiddetto rinnovo della cambiale agraria, ovvero la sostituzione della cambiale alla scadenza con una nuova cambiale è pratica legittima ma, limitatamente questo aspetto, diventa di fatto una modalità impropria di sostegno al capitale fisso. Sposta sul medio termine quello che una la finalizzazione appropriata non permetterebbe di fare.

Rinnovare sì o no

La cambiale agraria deve essere concessa per la conduzione con rimborso a fine ciclo di maturazione, una volta che si è incassato il retratto dalla vendita del prodotto. In ordine alla modalità operativamente corretta si può concedere successivamente rilasciare un’altra cambiale per l'annata successiva, ovvero per il ciclo da venire. A discrezione dell'intermediario e in considerazione delle effettive esigenze del produttore. In quest'ottica le moratorie previste dal Cura Italia nulla cambiano se non l'allungamento della durata e quindi la procrastinazione della data di rimborso.

È auspicabile quindi, fatto salvo il periodo emergenziale di allungamento della durata, non rinnovare la cambiale agraria senza tale chiarezza, per evitare di esporsi a rischi di utilizzo del fido senza corretta imputazione di rischio. Ovvero con errata finalizzazione.

Cambiali che vengono rinnovate per anni diventano prestiti a medio termine caratterizzati da aspetti di non appropriatezza, quindi rischiosi e decisamente poco funzionali per entrambe le controparti.

Qui si apre il tema della corretta pianificazione finanziaria dei produttori che magari potrà essere approfondito in momenti successivi.

Cambiale agraria: ok per le spese di conduzione, non per gli investimenti - Ultima modifica: 2021-06-03T15:10:03+02:00 da Simone Martarello

2 Commenti

  1. Chiedo cortesemente all’Autore, che ringrazio di questo suo utile contributo in una materia poco conosciuta, se può analizzare il processo che porta ogni anno il MEF a determinare la “commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio” Dal momento di questa determina le Banche possono avviare il percorso di finanziamento approvato dalla Regione. Questo momento è scivolato negli anni da gennaio/febbraio nel 1999 ad aprile/maggio negli ultimi annoi e la durata del prestito è diventata di fatto semestrale

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