Nell’attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (Sie), sono attivi sotto il cappello del Feasr 26 strumenti finanziari. Il plafond è di oltre 492 milioni di euro. Con 15 strumenti attivati da 9 Psr e una dotazione pari a circa 140 milioni di euro, l’Italia è di sicuro uno degli Stati membri che ha scommesso di più sulla possibilità di ampliare i risicati budget dei Psr attraverso questi dispositivi. Tuttavia, salvo alcuni casi virtuosi, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia in testa, il bilancio di metà periodo parrebbe aver tradito le aspettative iniziali.
Articolo tratto dal dossier Credito agrario di Terra e Vita 24
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Resta da vedere, considerando anche la proposta di estensione della durata della corrente programmazione 2014-2020, se il ripensamento delle regole di attuazione a livello Ue e la contingente necessità di sostenere il credito agrario, serviranno a dare uno sprint finale agli strumenti finanziari.
Scenario complicato
L’emergenza sanitaria generata dal Covid 19 ha determinato una crisi senza precedenti. Le imprese del settore primario, in quanto esercitano attività ritenute essenziali anche per la sicurezza alimentare, non sono state soggette al lockdown. Tuttavia, nel quadro socio-economico profondamente negativo che si è venuto a determinare, le aziende agricole hanno dovuto fronteggiare difficoltà che variano a seconda dell’ordinamento tecnico-produttivo, dei canali commerciali praticati e dalla propensione all’export. A tali difficoltà si deve aggiungere una certa pressione sulla liquidità d’impresa. Dovuta, in primis, alla diminuzione della produzione e della vendita di prodotti e servizi. Ma anche agli slittamenti dei flussi di credito e di debito verso fornitori e acquirenti.
Questo scenario non fa altro che aggravare un mercato del credito che per le imprese agricole non è mai stato facile. Ma la particolare situazione di incertezza che si sta venendo a determinare, con la stretta sull’offerta di credito, pone seri vincoli alle scelte d’impresa e può condizionare l’efficacia delle azioni di supporto previste a livello centrale. In aggiunta, e non secondario, c’è il fatto che l’attuale problema di liquidità può degenerare in un effetto solvibilità. Con conseguente rischio default sulla tenuta del sistema agricolo nazionale.
Più flessibilità
In risposta all’emergenza, una parte dei provvedimenti adottati a livello Ue per il settore agricolo cercano di modificare il quadro regolamentare vigente, al fine di permettere una maggiore flessibilità agli Stati membri e garantire un’accelerazione della spesa mobilitando rapidamente le riserve di liquidità, troppo spesso imbrigliate dalle regole che governano i Fondi Sie.
In particolare, i regolamenti Ue n. 2020/460 e il successivo n. 2020/558, adottati nell’ambito dell’iniziativa d’investimento sulla risposta al coronavirus, offrono un formidabile assist agli interventi messi in atto a livello nazionale e regionale, nel senso che possono agire in maniera complementare rispetto alle misure di contrasto alla crisi economica intraprese autonomamente a livello nazionale.
Strumenti finanziari, il ruolo dei Psr
L’apertura dei nuovi Regolamenti vede la possibilità di utilizzare nei Psr, se necessario e come misura temporanea, gli strumenti finanziari. Investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio. Questi servono per fornire sostegno al settore agricolo sotto forma di capitale circolante, con un tetto massimo di 200.000 euro. Così come di utilizzare le sovvenzioni a fondo perduto per finanziare il capitale circolante.
Fino a oggi, tale tipo di sostegno non doveva superare il 30% del totale delle spese ammesse, ed era rivolto solo a imprese che volessero investire in nuove attività. Qualsiasi elemento del capitale circolante dell’impresa può essere finanziato. I debiti per l’approvvigionamento di materie prime e altri fattori produttivi come, ad esempio, le rimanenze e le spese generali, le utenze e la manodopera. L’obiettivo è aiutare i beneficiari dei Psr a disporre di flusso di cassa per fronteggiare costi o compensare perdite. Senza il vincolo di dover dimostrare di investire in nuove attività.
Grazie alla modifica apportata, il finanziamento attraverso gli strumenti finanziari è svincolato dalla presenza di co-investimenti privati e dal raggiungimento di uno degli obiettivi previsti nel titolo IV del regolamento 1303/2013. Inoltre, e in deroga all’attuale regolamento (art. 37, par. 2, lettera g), l’adeguamento degli strumenti finanziari non richiede l’aggiornamento della valutazione ex ante.
Queste due opzioni sono adatte a compensare eventuali perdite di liquidità dell’impresa agricola. Ma, nel secondo caso, trattandosi di un finanziamento a fondo perduto, si verrebbero a perdere i vantaggi associati agli strumenti finanziari. Va anche considerata una terza soluzione: la combinazione del supporto a fondo perduto con gli strumenti finanziari.
In aggiunta, le modifiche ai regolamenti Ue n. 1301 e 1303/2013, garantiscono un ammorbidimento delle regole necessarie all’introduzione degli strumenti finanziari nei Psr, nel caso in cui questi non siano stati previsti in origine. Ad esempio, sotto il profilo procedurale, nel caso in cui il Psr debba essere modificato per estendere l’ammissibilità alla copertura del capitale circolante o per introdurre un nuovo strumento finanziario, la spesa per le operazioni di risposta alla crisi pandemica è ammissibile a partire dal 1° febbraio 2020. In deroga a quanto previsto dal regolamento sullo sviluppo rurale, la modifica del Psr può essere adottata anche in un secondo tempo, senza ritardare l’applicazione delle misure.
Qualora le Regioni decidano di istituire un nuovo strumento finanziario come risposta alla crisi, sarà comunque necessario realizzare una valutazione ex ante dello strumento. Tuttavia, la Commissione raccomanda che l’analisi sia breve, basandosi sulle pubblicazioni esistenti e sulle proprie stime in relazione alla valutazione della domanda a seguito dell’epidemia. Inoltre, la valutazione ex ante semplificata non dovrà essere esternalizzata a soggetti terzi.
Credito, le altre misure
Tra le altre misure introdotte dall’Ue, vale la pena ricordare le modifiche al regolamento sugli aiuti di Stato, che deroga ad alcune delle norme di base in esso contenute. Il temporary framework sugli aiuti di Stato, esteso fino alla fine del 2020, ha innalzato il massimale degli aiuti concedibili per singola impresa ampliando, altresì, la gamma degli strumenti finanziari utilizzabili per la concessione di prestiti.
Nell’ottica di rendere più flessibili i Psr, il sistema di deroghe ha previsto anche l’ammissibilità al cofinanziamento di operazioni legate alla emergenza Covid 19 completate alla data di presentazione delle domande di sostegno. Così come di prorogare e differire impegni e pagamenti, utilizzando la clausola “per forza maggiore”. Più in generale, sono previste semplificazioni nella riformulazione dei Psr per far convergere le risorse sugli interventi legati all’emergenza Covid 19.
Come stimolare gli investimenti privati con i Psr
Le imprese agricole possono beneficiare, oltre che delle sovvenzioni a fondo perduto, di finanziamenti rimborsabili. Sono strumenti finanziari che, nell’attuale ciclo di programmazione, sono stati attuati come veicolo per fare leva sui fondi Feasr da quasi la metà dei Psr regionali.
Sono diversi i vantaggi degli strumenti finanziari per le amministrazioni regionali e i beneficiari. Accesso a una gamma più ampia di strumenti per la realizzazione della politica di sviluppo rurale e quindi degli investimenti aziendali. Attrazione di fondi del settore privato (effetto leva) per contribuire a potenziare l’impatto dei Psr. Forte impegno sulla qualità progettuale da parte dei beneficiari, in quanto il finanziamento deve essere rimborsato; capacità delle risorse finanziarie investite di generare, attraverso la restituzione, flussi di denaro, moltiplicandone gli effetti positivi. Migliore orientamento degli interventi, perché l’adesione agli strumenti finanziari da parte dei Psr richiede una valutazione ex ante realizzata da un soggetto terzo alle Regioni.
Strumenti finanziari cosa ostacola la piena operatività
Gli strumenti finanziari siano stati introdotti nella politica di sviluppo rurale già nella programmazione 2000-2006. Ma l’uso in Italia risulta ancora scarso e mostra pochi e isolati casi di efficacia. È possibile evidenziare una serie di ostacoli all’implementazione degli strumenti finanziari nei Psr e alla loro integrazione con il sistema delle sovvenzioni. In tal senso, le sfide da fronteggiare per assicurarne una diffusione più capillare possono essere riportate a difficoltà a rispettare il quadro normativo a livello Ue. Problemi a rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Lunghezza eccessiva dei tempi date le necessità del settore- Presenza di rigidità nel mercato del credito a livello locale. Complessità amministrativa date le specificità del settore.