Artea Toscana più virtuosa di Agea nazionale?

tar
La contemporanea pubblicazione di due sentenze del Tar del Lazio relative a due ricorsi per la medesima fattispecie, ovvero la sospensione dei pagamenti di aiuti, ma con esito opposto lascia spazio ad un confronto sulla diversa modalità di agire delle due Agenzie. Il ricorso contro Artea è stato infatti respinto, mentre quello contro Agea accolto per vizi procedurali

Due sentenze del Tar Lazio pubblicate il 4 giugno 2019 riguardano entrambe la sospensione dei pagamenti degli aiuti rispettivamente da parte di Artea in Toscana e di Agea a seguito di una segnalazione di pendenze giudiziarie in capo ai beneficiari sospesi da parte di organi di controllo e giudiziari.

In entrambi i casi le sospensioni dei pagamenti sono intervenute non appena l’Organismo pagatore regionale e quello nazionale hanno ricevuto la comunicazione delle presunte frodi messe in atto dai beneficiari per ottenere altri aiuti comunitari diversi, quindi, da quelli sui quali è stato è stata esercitata la sospensione al solo scopo cautelativo.

D’altra parte la natura cautelare del provvedimento di sospensione dei pagamenti viene confermata dal fatto che lo sblocco della sospensione può avvenire, come speso accade, a seguito di presentazione di cauzione.

La norma di riferimento

Entrambe le sentenze fanno riferimento alla corretta interpretazione ed applicazione della norma di riferimento da parte dei due organismi pagatori.

In particolare l’art. 33 d. lgs. n. 228/01 prevede che “i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati”.

Il comportamento di Artea

Il Tar del Lazio nella sua sentenza afferma che Artea ha legittimamente emesso il provvedimento di sospensione dei pagamenti degli aiuti in quanto le sono pervenute da parte degli organismi di accertamento e controllo una serie di notizie circostanziate di indebite percezioni.

Infatti la sentenza precisa che nel provvedimento di sospensione emesso da Artea è richiamata la nota del Comando Carabinieri Politiche Agricole e in cui si dà atto di un procedimento penale che riguardava la società ricorrente per il conseguimento di premi comunitari nel settore dell’Aiuto accoppiato Tabacco per l’importo ivi indicato; in particolare, con la nota in esame i Carabinieri evidenziavano l’esistenza del procedimento penale -pendente presso la Procura di Perugia nell’ambito del quale erano stati emessi 80 avvisi di garanzia tra cui uno proprio nei confronti della società ricorrente. Inoltre, l’Artea, prima di adottare il provvedimento di sospensione ha acquisito l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente.

Secondo i giudici amministrativi, quindi, le risultanze del procedimento penale, trasfuse nella nota del Comando dei Carabinieri e nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., integrano, senza dubbio, quella notizia circostanziata di indebita percezione degli aiuti che, ai sensi dell’art. 33 d. lgs. n. 228/01, legittima l’esercizio del potere di sospensione dei pagamenti da parte di Artea.

Il comportamento di Agea

psr

Nel caso di Agea, la sentenza del Tar Lazio accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di sospensione dei pagamenti in quanto si ritiene che lo stesso sia stato emesso da Agea in assenza di notizie circostanziate ma solo sulla base di una mera comunicazione di un organo di controllo senza alcuna verifica di elementi di probatorietà  da parte della stessa Agenzia.

Dall’esame dei provvedimenti di sospensione ex art. 33 d. lgs. n. 228/01, secondo i giudici del Tar Lazio, emerge che gli stessi sono stati emessi sulla base di una notizia di reato con cui “la Procura della Repubblica di Pescara ha comunicato di avere in corso formali indagini volte ad accertare la fraudolenza dei dati contenuti nelle domande di liquidazione dei soggetti elencati nell’ordine di esibizione di atti e documenti con il quale è stata delegata la Guardia di Finanza all’acquisizione dei fascicoli stessi”.

La sentenza prosegue rilevando che nella fattispecie l’Agea non ha effettuato alcuna valutazione in ordine all’esistenza di una, sia pur generica, “notizia circostanziata di indebita percezione” benché la stessa fosse tenuta a farlo in quanto autorità amministrativa competente, in via esclusiva, all’esercizio del potere di cui all’art. 33 d. lgs. n. 228/01 non potendosi attribuire alcuna decisiva rilevanza, in tal senso, alla generica sollecitazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Pescara.

Il confronto tra le due sentenze

La contemporanea pubblicazione delle due sentenze del Tar Lazio sullo stesso argomento ma con risultati opposti, accoglimento e respingimento, lascia trasparire, anche non troppo velatamente, il diverso procedere amministrativo dei due organismi pagatori.

L’Artea si dimostra infatti molto prudente prima di emettere un provvedimento di sospensione dei pagamenti e lo fa solo in presenza di notizie circostanziate senza per questo non tutelare adeguatamente gli interessi finanziari comunitari. Infatti nel caso in specie, i ricorrenti hanno ottenuto la revoca della sospensione del pagamento solo dietro presentazione di una fideiussione per alcune decine di migliaia di euro.

L’Agea, invece conferma, come rilevabile in altre occasioni, di procedere a sospendere il pagamento degli aiuti con troppo facilità e senza circostanziate notizie per cui i provvedimenti sospensivi si dimostrano privi di fondamento costringendo l’Agenzia a riprendere i pagamenti e a pagare gli interessi legali per la sospensione stessa.

Artea Toscana più virtuosa di Agea nazionale? - Ultima modifica: 2019-06-05T12:45:29+02:00 da Lorenzo Tosi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome