Arriva l'anticipo Pac. Con Decreto ministeriale n. 5932 del 3 giugno 2019 il ministro Gian Marco Centinaio ha dato il via libera al provvedimento che autorizza gli anticipi della Pac al 31 luglio 2019.
Il decreto prevede quindi che gli Organismi Pagatori riconosciuti possoano disporre l’attivazione della prevista anticipazione in regime de minimis.
Gli stessi Organismi Pagatori fanno fronte all’erogazione dell’anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
«Nell’ambito dell’anticipazione - si legge nel decreto - l’aiuto de minimis ad essa connesso è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. L’aiuto è calcolato per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo al lordo delle imposte dovute».
Ovviamente gli Organismi pagatori che attivano l’aiuto sono tenuti alle verifiche e agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.
Compensazione dell’anticipazione e importo
La compensazione dell’anticipazione Pac effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti corrisposti ai beneficiari della Domanda Unica della relativa campagna.
«Per la determinazione dell’importo dell’anticipazione - specifica il decreto - fissato al 50% dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considerano le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento».
Sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell’aiuto di cui al comma 1 non è possibile effettuare gli specifici controlli.
Chi è escluso
Non si procede alla concessione dell’anticipazione nei confronti di:
- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo Pagatore;
- soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
Non si procede all’anticipazione nel caso in cui l’importo dell’aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.
L’anticipazione non è concessa qualora l’importo sia inferiore a 750 euro.
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