Il decreto legge per far fronte alle emergenze del settore agricolo è passato all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge dopo che la Camera dei deputati lo ha approvato introducendo nuove misure urgenti anche se non derivanti da effettive situazioni straordinarie ed emergenziali.
L’Uovo di Colombo dell’Onorevole Gallinella
La norma che sta suscitando un acceso dibattito è quella che introduce il prezzo minimo di vendita per quasi tutte le produzioni agricole e che è stata proposta dalla Commissione agricoltura della Camera presieduta dall’On.Gallinella e che l’assemblea ha recepito in pieno.
In realtà si tratta di una trovata da uovo di colombo in quanto impone che i prezzi di cessione dei prodotti, indicati nei relativi contratti stipulati in forma scritta non possano essere inferiori ai costi di produzione dei prodotti stessi.
Il principio che intende tutelare i produttori dai pericoli di contratti capestro che vengono sempre più proposti soprattutto dalla grande distribuzione, potrebbe essere una applicazione della Direttiva comunitaria sulle pratiche sleali nel settore agricolo, recentemente emanata dall’Ue.
Il principio è stato poi declinato in un dettagliato articolo aggiunto al Decreto legge in corso di approvazione che mette subito in evidenza le difficoltà operative che si incontrerebbero subito in fase di attuazione della norma.
Costi medi determinati da Ismea
In dettaglio viene stabilito che nel caso in cui sia fissato dall'acquirente, nel contratto stipulato in forma scritta di durata minima di dodici mesi, un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione ciò costituisce una pratica commerciale sleale che fa scattare l’applicazione delle conseguenti sanzioni.
Per quanto riguarda i costi medi di produzione viene precisato che essi sono determinati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che li elabora mensilmente sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.
Il ruolo dell’autorità per la concorrenza
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.
Gli interventi per l’olivicoltura pugliese
Tra le norme aggiunte figurano anche interventi per il settore olivicolo pugliese e in particolare per i frantoi.
Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva. A tal fine viene previsto uno stanziamento complessivo per un importo di otto milioni di euro.
Al fine, poi, di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il fondo per la suinicoltura
Viene istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.