Sull’emergenza cinghiali, la cui presenza è cresciuta a causa della pandemia da Covid-19 che ha ridotto per mesi la circolazione dei mezzi nelle strade rurali, la Regione Puglia finalmente coinvolge gli agricoltori.
E lo fa con la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1719 “Emergenza cinghiali. Determinazioni in ordine alle procedure per il controllo ed il contenimento della specie”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 10 novembre 2021. Tale Deliberazione è, infatti, il primo atto regionale che consente agli agricoltori di avanzare richiesta di autorizzazione all’intervento contro i cinghiali e di procedere direttamente nei propri fondi in quanto muniti di apposita licenza di caccia.
Deliberazione nasce da emergenza cinghiali in Puglia
La Deliberazione nasce da tre rilevazioni. In primo luogo l’incontrollato aumento quantitativo e distributivo della specie ha prodotto situazioni del tutto nuove, come la presenza di un numero significativo di cinghiali anche nelle aree urbane, creando l’esigenza di adattare i modelli gestionali esistenti per poter affrontare in modo corretto ed efficace la gestione della specie anche in tali contesti resi complessi dai molteplici risvolti connessi al rapporto tra la specie e la popolazione umana.
In secondo luogo le problematiche connesse a una eccessiva presenza del cinghiale nelle aree protette e agli spostamenti degli animali, da e verso le aree esterne circostanti, determinano la necessità di assicurare il bilanciamento tra esigenze di tipo conservazionistico, di tutela delle attività antropiche e di sicurezza per i cittadini. Infine, ma non meno importante, il proliferare incontrollato dei cinghiali ha aggravato i pericoli per le persone e l’aumento degli incidenti e dei danni all’agricoltura.
Le Regioni tenute a risarcire i danni causati da cinghiali
Ma la Deliberazione nasce anche dal fatto che la III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 20 aprile 2020 n. 7969, ha statuito che nell’azione di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva appartiene, in via esclusiva, alla Regione, poiché titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pure se casomai svolte, per delega ovvero in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da ulteriori enti.
In pratica le Regioni sono tenute a risarcire chi, in qualsiasi modo, sia stato danneggiato dalla presenza e dall’azione dei cinghiali sul territorio regionale.
Tutto quanto prevede la Deliberazione regionale
Ma cosa prevede di preciso la Deliberazione delle Regione Puglia per fronteggiare l'emergenza cinghiali?
Essa dispone che, per la realizzazione dei piani di controllo la Regione può avvalersi: dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio; degli agenti del corpo dei Carabinieri forestali, nonché delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei Comuni; degli agenti appartenenti ai servizi di polizia regionale; delle guardie addette alla vigilanza dei parchi; degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria; del personale appartenente ai corpi di polizia municipale e delle guardie forestali e campestri delle unioni dei Comuni; delle guardie venatorie, agricole e ambientali e, infine, delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché siano in possesso di licenza di caccia e debitamente formate ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 157/1992.
L’autorizzazione per proprietari e conduttori di fondi
L’autorizzazione per proprietari e conduttori di fondi può avere una durata fino a 12 mesi e prevede:
- attuazione degli interventi di controllo da punti fissi preindividuati e sopraelevati, anche dopo il tramonto, in tutti i giorni della settimana, sui terreni danneggiati da cinghiali segnalati nella domanda di autorizzazione, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e, comunque, all’esterno delle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/91, nonché delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura individuati con legge regionale e dei siti della Rete Natura 2000, salvi diversi accordi con gli enti gestori;
- utilizzo di fucile con canna ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20, caricato a palla unica e, nel caso di fucile semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, nonché di fucile a canna rigata (carabina), esclusivamente per coloro che siano abilitati alla caccia di selezione agli ungulati;
- trasporto dell’arma, nel percorso per e dal punto fisso, scarica e riposta nel fodero;
- obbligo per il titolare di portare con sé copia dell’autorizzazione durante gli spostamenti e lo svolgimento degli interventi di controllo;
- comunicazione preventiva, alla Polizia locale competente per territorio, di ogni singola uscita e consuntiva di ogni capo abbattuto, immediatamente dopo l’abbattimento, specificando il sesso, il peso intero e la classe d’età, secondo le direttive tecniche e organizzative redatte dalla Polizia locale, in raccordo con il rispettivo ufficio territoriale regionale;
- immediata apposizione al tendine di Achille di ogni cinghiale abbattuto, di apposito contrassegno inamovibile numerato rilasciato dalla Polizia locale, al fine di legittimare il possesso e il trasporto della carcassa dell’animale;
- obbligo di manipolazione e lavorazione delle carcasse nel pieno rispetto delle norme e delle regole igienico-sanitarie;
- obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione nella proprietà e nella conduzione dei fondi per l’aggiornamento del titolo autorizzativo.
Destinazione dei capi abbattuti dagli agricoltori
Qualora l’intervento di abbattimento sui cinghiali sia effettuato in maniera autonoma dal proprietario o conduttore del fondo in qualità di Agente responsabile, i capi restano nella relativa disponibilità fatti salvi gli accertamenti necessari ai fini del successivo utilizzo aziendale.
Le carni dei cinghiali abbattuti nel corso dell’attività di contenimento possono essere destinate alla commercializzazione previo invio ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 del Reg. (Ce) n. 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. (Ue) n. 625/2017, e se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria e immesse sul mercato.