In data 7 luglio 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale 20 maggio 2020 “Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)”.
Il “fondo grano duro” intende stimolare l’organizzazione della filiera grano-pasta nazionale tramite un incentivo di 100 euro/ha per gli agricoltori che stipulano contratti di filiera.
Fondo grano duro dal 2016
L’incentivo ai contratti di filiera nel grano duro ha una storia che è iniziata nel 2016, con
due provvedimenti normativi:
- decreto interministeriale 2 novembre 2016 per la campagna agraria 2016/2017, con uno stanziamento di 10 milioni di euro;
- decreto interministeriale 16 novembre 2017 per le campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, con uno stanziamento di 20 milioni di euro.
Ancora oggi, Agea deve completare i pagamenti dei suddetti stanziamenti, a causa di una serie di complicazioni amministrative nell’erogazione dei fondi, che comunque è in via di completamento, seppure con grave ritardo.
Le motivazioni del nuovo fondo grano duro
Le motivazioni dell’attivazione del fondo grano duro rimangono tutt’oggi valide, per questa ragione, nell’ultima Legge Finanziaria, il fondo è stato rifinanziato.
Nelle motivazioni del Decreto ministeriale 20 maggio 2020 si ricorda che permane una situazione di crisi di mercato del comparto cerealicolo, ed è quindi utile concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l’obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l’uso di sementi certificate e l’adozione di buone pratiche agricole.
A tal fine, il decreto prevede un sostegno per:
- sostenere l’aggregazione e l’organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;
- valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;
- migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l’uso di sementi certificate;
- favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.
Lo stimolo dei contratti di filiera mira all’obiettivo di valorizzare il grano di qualità per la produzione di pasta con il 100% grano duro italiano.
Il plafond
Le risorse del Fondo grano duro ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all’esercizio finanziario 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro.
In totale, il fondo mette a disposizione uno stanziamento di 40 milioni di euro.
Beneficiari ed entità dell’aiuto
Il Decreto ministeriale 20 maggio 2020 prevede un contributo (tab. 1):
- di 100 euro/ha per ogni ettaro coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno dell’annualità precedente alla domanda di contributo, oggetto del contratto;
- alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale.
Per la domanda nell’annualità 2020, i contratti devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
In altre parole, se le richieste sono superiori alla disponibilità di 10 milioni di euro, l’importo erogato sarà ridotto proporzionalmente.
tab. 1 I punti essenziali del decreto | |
Punti | Descrizione |
Entità del fondo | 40 milioni di euro |
Durata del fondo | 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all’esercizio finanziario 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro. |
Beneficiari | Imprese agricole, iscritte alla Camera di Commercio, che coltivano grano duro rispettando le clausole previste dai Contratti di filiera. |
Importo massimo dell’aiuto | 100 euro/ha |
Importo effettivo | In base al rapporto tra 10 milioni di euro e la superficie totale a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto |
Durata dei contratti | Almeno triennali. |
Requisiti di contratto | - le varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate;- le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni. |
Limite di superficie beneficiabile dell’aiuto | 50 ettari |
Limite dell’importo dell’aiuto | Fino alla concorrenza di 25.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari secondo il criterio del «de minimis». |
Presentazione della domanda | Ad Agea |
Contratto di filiera triennale
Un requisito fondamentale per l’accesso al contributo è la sottoscrizione di un contratto di filiera di durata almeno triennale, che deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo.
Il «contratto di filiera» è un contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Il contratto deve avere durata triennale e può essere sottoscritto tra:
- produttore agricolo-industria molitoria;
- produttore agricolo-industria pastaria;
- produttore agricolo-industria molitoria-industria pastaria;
- centro di stoccaggio-industria molitoria/pastaria.
Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia.
Nel caso di cui al punto d), ovvero nel caso di un contratto tra centro di stoccaggio-industria molitoria/pastaria, il contratto di filiera deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra il centro di stoccaggio (impresa privata/cooperativa/consorzio/Organizzazione di Produttori) e l’impresa agricola. Tale impegno/contratto può avere durata annuale e deve essere stipulato successivamente al contratto di filiera.
L’aiuto del “fondo grano duro” si applica esclusivamente alla produzione di grano duro per la trasformazione industriale e non alla produzione di grano “da seme”.
Obbligo di sementi certificate
Per accedere al Fondo grano duro, gli agricoltori dovranno essere utilizzate sementi certificate. La Circolare Agea dovrà definire gli aspetti relativi all’utilizzazione di sementi certificate.
Nelle disposizioni Agea, relative al “fondo grano duro” 2017-2019, dovevano essere rispettati i quantitativi minimi di sementi certificate, pari ad almeno 150 kg/ha. Fattura d’acquisto e cartellino ufficiale delle sementi sono i documenti da esibire in caso di eventuali controlli.
Aiuto «de minimis»
L’aiuto del Fondo grano duro è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel de minimis, può cumulare il sostegno fino alla concorrenza di 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
La presentazione delle domande
La domanda di contributo deve essere presentata ad Agea.
Le modalità attuative del Fondo grano duro, nonché la scadenza delle domande, saranno fissate da una successiva Circolare di Agea.
Alla domanda sono accluse:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni;
- copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra cooperativa, consorzio, Op e l’impresa agricola socia;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.
Le domande sono istruite e pagate da Agea.
Contratti di filiera, giusta direzione
I contratti di filiera sono la strada giusta per una produzione cerealicola integrata con lo stoccaggio e la trasformazione, creando sinergie e vantaggi reciproci. Su questo aspetto, però, l’Italia è molto indietro: da vent’anni si parla di contratti di filiera e i quantitativi di grano duro prodotto e commercializzato da agricoltori che hanno sottoscritto il contratto sono ancora molto limitati.
Solo attraverso il dialogo e il miglioramento delle relazioni tra i vari attori della filiera, l’agricoltore può recuperare valore aggiunto nella catena del valore.
Lo stimolo del Fondo grano duro costituisce un segnale importante nella giusta direzione; tuttavia i ritardi nella sua attuazione sono ingiustificabili; la pubblicazione del decreto ministeriale, avvenuta solo a luglio 2020, ha vanificato gli effetti del Fondo per la campagna agraria 2019/2020. Inoltre, i ritardi di Agea nei pagamenti del 2017-2019 hanno accresciuto lo scetticismo degli agricoltori.
In sintesi, il Fondo grano duro persegue buoni propositi, spesso vanificati dai ritardi amministrativi e dell’eccessiva complessità burocratica, come l’obbligo della certificazione antimafia, anche per l’erogazione di un solo euro.