La nuova disciplina Ue per le bevande spiritose

Aggiornamento per una normativa che si è dimostrata efficace nel tutelare la qualità di liquori e acqueviti europee nei mercati mondiali. Tra le novità la semplificazione per le indicazioni geografiche che utilizzano alcolici come ingredienti. Il glossario con le nuove definizioni di distillati e infusi. La completa applicazione è prevista per il 2021

La normativa comunitaria riguardante le bevande spiritose derivante dal Regolamento 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che si è dimostrato uno strumento efficace nel disciplinare il settore delle bevande spiritose è stata completamente sostituita dal nuovo regolamento 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 17 maggio 2019.

Passaggio armonico entro due anni

La nuova disciplina che andrà a sostituire quella precedente del 2008 andrà completamente in vigore solo dal 2021 in modo da consentire un armonico e progressivo passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Alla luce dell'esperienza recente e dell'innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori, è stato necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Le nuove norme applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria informativa, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza.

Esse inoltre dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato dell'Unione e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori.

Esse tengono conto anche dell'innovazione tecnologica nel settore delle bevande spiritose nella misura in cui serva a migliorare la qualità senza pregiudicare il carattere tradizionale delle bevande spiritose.

Le procedure per le registrazioni geografiche

Il nuovo regolamento ha inoltre semplificato le procedure per la registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, quando sono utilizzate come ingredienti, quando sono in conflitto con i marchi e quando sono in transito nel territorio dell'UE. Queste modifiche mirano a una migliore protezione e una gestione più semplice delle IG per bevande spiritose.

Anche le procedure per approvare o modificare i regimi di qualità sono state semplificate e allineate a quelle degli altri settori delle Indicazioni Geografiche. In particolare, è stato stabilito un termine di sei mesi per il controllo da parte della Commissione delle domande. Questa semplificazione consentirà alla Commissione di garantire una gestione dei file equa ed efficiente in futuro. Le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono state chiarite al fine di rendere il sistema più chiaro e più facile da gestire.

ALCUNE DELLE CATEGORIE DI BEVANDE SPIRITOSE

 

Rum Ottenuto esclusivamente mediante distillazione del prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, distillata a meno di 96 % vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.
Whisky o Whiskey  Ottenuto dalla distillazione di un mosto di cereali maltati, con o senza chicchi interi di cereali non sottoposti a maltaggio, che è stato saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali, fermentato per azione di lieviti; che ogni singola distillazione sia stata effettuata a meno di 94,8 % vol. e che il distillato finale sia stato invecchiato per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 litri
Acquavite di cereali ottenuta esclusivamente mediante distillazione di mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
Acquavite di vino

 

bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
i) è ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino, di vino alcolizzato o di un distillato di vino distillato a meno di 86 % vol.;

 

ii) presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol;

 

iii) presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.
Brandy o Weinbrand

 

bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:
i) è ottenuta da acquaviti di vino con possibile aggiunta di distillato di vino a condizione che tale distillato sia stato distillato a meno di 94,8 % vol. e non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito;

 

ii) è invecchiata per almeno:
un anno in recipienti di quercia con una capacità pari ad almeno 1 000 l ciascuno; o

 

sei mesi in recipienti di quercia con una capacità inferiore a 1 000 l ciascuno;
Acquavite di residui di frutta

 

bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
i) è prodotta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di residui di frutta diversi dalla vinaccia e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.,

 

la prima distillazione è effettuata in presenza di residui di frutta;
Vodka ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza di lieviti, di:
patate, cereali o entrambi, o

 

altre materie prime agricole,

per distillazione onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione

Genziana La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola
Gin Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola.
Bevanda spiritosa all'anice E’ una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale
Maraschinomarrasquino
maraskino
Il maraschinomarrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcole etilico di origine agricola o in un distillato di marasche, avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 250 grammi per litro, espresso in zucchero invertito
Nocino od orehovec Il nocino od orehovec è il liquore che viene aromatizzato principalmente mediante la macerazione, o la macerazione e la distillazione, di noci verdi intere (Juglans regia L.), avente un tenore di edulcoranti non inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito

 

La nuova disciplina Ue per le bevande spiritose - Ultima modifica: 2019-05-23T13:58:15+02:00 da Lorenzo Tosi

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