Il Consiglio di Stato ha affermato che coloro che gestiscono i mercati degli agricoltori su aree affidate loro dai Comuni non possono far accedere a tali mercati solo gli agricoltori iscritti a una specifica associazione di categoria, che nel caso esaminato è Coldiretti.
Il ricorso arrivato ai giudici di Palazzo Spada dopo che il Tar della Lombardia si era già espresso con una precedente sentenza, riguardava l’aggiudicazione da parte del Comune di Mantova all’Associazione per la Gestione del Mercato dei Produttori Agricoli di Mantova – Agrimercati Mantova – per l’organizzazione e la gestione dei mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte delle imprese agricole.
L’aggiudicazione venne subito contestata con un ricorso presentato dagli altri concorrenti esclusi, al Tar Lombardia a ragione dell’assenza del requisito di partecipazione inerente l’accesso ai mercati agricoli a tutte le imprese agricole senza discriminazioni, in quanto l’art. 6 dello statuto dell’associazione vincente la gara, prevedeva che i soggetti che intendessero partecipare ai mercati agricoli dovessero iscriversi a Coldiretti, oltre a un'ulteriore serie di adesioni alla stessa organizzazione di categoria.
La Sentenza del Tar che non accoglieva il ricorso veniva quindi appellata al Consiglio di Stato che decideva in merito in maniera difforme.
Campagna Amica, la prima sentenza del Tar Lombardia
Nel primo pronunciamento veniva affermato in sintesi che l’elevata qualità da assicurare richiedeva disciplinari di produzione rigorosi e controllati e la partecipazione di soggetti collegati alle associazioni sindacali di categoria con il loro supporto sulla qualità dei prodotti corrispondeva all’interesse pubblico della vigilanza sulla produzione; in ogni caso la disciplina dello statuto di Agrimercato Mantova, nella parte in cui individuava quale condizione di partecipazione ai mercati agricoli l’obbligo di iscriversi a Coldiretti, di aderire alla Fondazione Campagna Amica, di affidare la gestione della contabilità e del fascicolo aziendale a Impresa Verde, e di sottoscrivere il regolamento di mercato di Agrimercato Mantova, non costituiva un ostacolo all’aggiudicazione del servizio, visto che niente impediva che prestazioni professionali fossero erogate a favore di imprese non iscritte, dato che le regole interne di un’associazione privata riguardano solo tale soggetto, che è l’unico arbitro della loro applicazione, ed eventualmente gli iscritti che siano in disaccordo: perciò se Agrimercato Mantova dichiarava compatibile con il proprio statuto la gestione dei mercati agricoli del Comune di Mantova a vantaggio di qualsiasi azienda agricola che ne facesse richiesta, sapendo che l’amministrazione non avrebbe potuto tollerare alcuna forma di discriminazione, ciò era sufficiente a consentire l’ammissione alla gara. Dopo l’aggiudicazione, però, i suddetti legami non potevano avere alcun rilievo pratico, e tantomeno determinare l’esclusione degli imprenditori aderenti ad altri sindacati, o non aderenti ad alcun sindacato, per cui la legittimità degli atti di gara era salva nel momento in cui i concorrenti, e poi l’aggiudicatario, si impegnavano a non discriminare le imprese agricole diverse da quelle iscritte alla propria associazione sindacale.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici di secondo grado hanno invece ribaltato il giudicato del Tar. In particolare nella sentenza del Consiglio di Stato si legge “che tra le norme di gara e le norme private di Agrimercato Mantova vi è una diretta incompatibilità poiché l’associazione alla Coldiretti è imposta a tutti gli associati intenzionati a svolgere attività come quella messa a concorso dal comune di Mantova, al pari della necessaria sottoposizione dei fascicoli e contabilità aziendale ad Impresa Verde, struttura di emanazione di Coldiretti finalizzata all’assistenza fiscale e contabile degli associati, dunque una conferma dei legami con la massima associazione imprenditorial-sindacale dell’attività agricola italiana suggellata tra l’altro dalla sede legale ed amministrativa di Agrimercato Mantova presso la Federazione provinciale Coldiretti della stessa città”, scrive il Consiglio di Stato.
Inoltre la sentenza richiama un precedente giudizio dello stesso Consiglio di Stato che aveva affermato che le associazioni rappresentative di interessi collettivi tutelano con il proprio intervento l’interesse comune a tutti gli associati e non le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non possono configurarsi conflitti interni all’associazione per cui non è ipotizzabile l’azione di una associazione con simili vincoli laddove deve avere valore la garanzia della libera ammissione al mercato senza vincoli di appartenenza ad organizzazioni o associazioni del settore agricolo. Né tanto meno sussistono norme o principi non scritti sul fatto che tali regole stringenti vengano a cadere nel caso di incompatibilità con i requisiti di partecipazione ad una gara.
Le ripercussioni della sentenza
Il caso del Comune di Mantova è rinvenibile anche in altri comuni italiani dove le amministrazioni comunali hanno affidato ad organismi del “gruppo” Coldiretti la gestione di mercati su aree comunali secondo il format Campagna Amica e quindi riservato solo ai produttori iscritti a Coldiretti e che si avvalgono dei servizi prestati da Impresa Verde sempre del “gruppo” Coldiretti.
I vari affidamenti potrebbero essere messi in dubbio da agricoltori affiliati ad altre organizzazioni rappresentative o anche da coltivatori che non aderiscono a organizzazioni di categoria per rivendicare il oro diritto a partecipare ai mercati degli agricoltori in virtù del principio costituzionale della parità dei diritti e del divieto di imporre limitazioni alla libertà imprenditoriale.