L’ultima sentenza della Corte di Giustizia europea (leggi qui e qui) assicura ai giudici del Consiglio di Stato la base giuridica per definire in maniera favorevole ai ricorrenti i numerosi giudizi pendenti in materia di mancato pagamento delle multe per il superamento delle quote individuali di produzione del latte.
In particolare si tratta delle multe applicate al superamento delle quote individuali dopo che le stesse erano state ridefinite sulla base della successiva distribuzione del quantitativo della quota nazionale di produzione risultato inutilizzato.
I criteri applicati in base alla legge italiana del 1999 prevedevano un’assegnazione prioritaria a determinale categoria e non un criterio obiettivo e lineare come previsto dalla Regolamentazione comunitaria.
Quote latte, la sentenza applicata dai giudici italiani
Le sentenze del Consiglio di Stato e del Tar richiamano infatti esplicitamente la Corte di Giustizia Ue che con sentenza 27 giugno 2019 che, a seguito di rinvio pregiudiziale promosso dai Consiglio di Stato, ha stabilito che gli Stati membri che scelgono di quantificare il prelievo dovuto dai produttori previa compensazione tra le maggiori quantità prodotte dai singoli produttori con le quote inutilizzate, devono eseguire detta operazione in via lineare tra tutti i produttori esclusivamente in base all'unico criterio stabilito dall'art. 2, par. I del Reg. Cee n. 3950/92, ossia “proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore", e non per "categorie prioritarie" - come avvenuto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge. n. 118/99.
Nelle sentenze italiane emanate dal Consiglio di Stato si ricorda che con la citata pronuncia la Corte di Giustizia Ue, interpretando l'art. 2, par. 1, del Reg. Cee n. 3950/92, ha dunque stabilito che gli Stati membri che scelgono di quantificare il prelievo dovuto dai produttori previa compensazione tra le maggiori quantità prodotte dai singoli produttori con le quote inutilizzate, devono eseguire detta operazione solo ed esclusivamente in base all'unico criterio oggettivo stabilito dall'art. 2, par. I del Reg. Cee n. 3950/92, ossia "proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore", e non per "categorie prioritarie".
Bocciata la tesi dello Stato italiano
Conseguentemente la Corte europea ha respinto la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l’indifferenza dell’utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi europei unitari di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Il fatto che l’Italia abbia agito in maniera difforme dal dettato regolamentare risulta confermato anche dalle memorie depositate nella causa comunitaria dove l’Amministrazione italiana afferma che ”lo Stato italiano ha inteso operare la “compensazione nazionale/riassegnazione dei Qui inutilizzati” fissando criteri obiettivi di tipo non proporzionale. Come si è visto, l’art. 1 comma 8 della legge 118/99 ha previsto che la compensazione/riassegnazione sia fatta a beneficio di categorie di produttori che presentano articolari aspetti di debolezza economica, e nell’ordine indicato dalla norma” .
Italia a conoscenza del parere negativo Ue fin dal 2010
L’amministrazione italiana era a conoscenza fin dal 2010 che la commissione non condivideva la norma inserita nella legge 118/99 Al riguardo, viene citata, in alcuni procedimenti presso il Consiglio di Stato, la comunicazione del 7 luglio 2010 della Commissione Ue che, nel rispondere ad uno specifico quesito dell'amministrazione italiana, aveva affermato che "Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento Cee n. 3950/92 del Consiglio ha stabilito che ciascuno Stato membro dispone dl un quantitativo totale garantito di produzione lattiera (quota nazionale) che non può essere superato dalla somma dei quantitativi di riferimento individuali (quote individuali) concesse ai produttori di latte nazionali. Se la quota nazionale viene superata, la conseguenza per lo Stato membro è che i produttori che hanno contribuito al superamento devono versare un prelievo supplementare.
A tal fine, lo Stato membro è tenuto a stabilire il contributo (prelievo da versare) dei produttori che hanno superato la quota individuale (…) lo Stato membro ha la possibilità di compensare i superamenti delle quote individuali riattribuendo i quantitativi di riferimento individuali inutilizzati dai produttori che non hanno esaurito le proprie quote per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Cee n. 3950/92). Tale riattribuzione dovrebbe essere effettuata su base paritaria fra i produttori che hanno superato le quote individuali".
I giudizi pendenti al Consiglio di Stato
I procedimenti in esame al Consiglio di Stato riguardano ricorsi per l’annullamento di sentenze del Tar che non avevano accolto i ricorsi di primo grado sulla base della pregressa interpretazione fornita dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto non contrastante il criterio obiettivo seguito dallo Stato italiano con la disciplina comunitaria, tesi questa - come evidenziato - smentita dalla Corte di giustizia nella pronunzia del 27 giugno 2019.