Anche per il 2021, gli agricoltori potranno beneficiare dell’anticipazione dei pagamenti Pac al 31 luglio 2021, con una percentuale del 70%. Il Decreto Ministeriale n. 290878 del 24 giugno 2021 e la Circolare Agea 2021/45733 del 24 giugno 2021 hanno disciplinato il sistema delle anticipazioni delle somme da erogare agli agricoltori nell’ambito della Pac, per la campagna 2021.
La base di calcolo dell’anticipo è composta dal 70% degli importi risultati ammissibili per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2021: titoli e greening.
Dalla base di calcolo dell’anticipazione sono esclusi:
- gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato;
- le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data di scadenza del pagamento dell’aiuto non è possibile effettuare gli specifici controlli.
Inoltre, l’anticipazione non è concessa qualora l’importo da erogare risulti inferiore o uguale a 900 euro.
Soggetti beneficiari
Beneficiano dell’anticipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- sono agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Reg. (Ue) n. 1307/2013;
- conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale;
- hanno presentato una domanda unica nel 2021.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:
- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;
- soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi della politica agricola comunitaria attivata sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con i diversi istituti di credito;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- soggetti per i quali l’importo dell’aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- i soggetti per i quali l’importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro.
Presentazione della domanda di anticipazione
La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda unica, con le tradizionali modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente.
Gli organismi pagatori concedono l’anticipazione delle somme dovute nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Pac, applicando i tassi di interesse di mercato. Tuttavia, l’agricoltore non è gravato da alcun tasso di interesse; infatti, gli interessi sono compensati agli agricoltori mediante due modalità:
- una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell’ambito del de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013;
- un aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
Agli Organismi pagatori è stata data la facoltà di decidere tra le suddette due tipologie di aiuto previste (de minimis o quadro temporaneo emergenza Covid-19). Le due tipologie di aiuto sono alternative.
tab. 1 Anticipazioni 2021 - Tutte le cose da sapere |
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Base normativa | Articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, modificato da ultimo dall’articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 |
Regime di aiuto | Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013.Gli interessi da corrispondere sull’anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell’ambito del de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 o aiuto di Stato notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 |
Calcolo dell’aiuto(interesse) | La sovvenzione è calcolata sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione |
Periodo di calcolo
dell’interesse |
L’aiuto è riferito alla sola quota interessi per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell’anticipo alla data del 30 giugno dell’anno successivo |
Beneficiari
dell’anticipazione |
Beneficiano dell’anticipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:- sono agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013; - conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale;- hanno presentato una domanda unica nel 2021. |
Soggetti esclusi
dall’anticipazione |
Sono esclusi dall’anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’Organismo Pagatore;- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;- soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi Pac attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;- soggetti per i quali l’importo dell’aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;- i soggetti per i quali l’importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro. Inoltre:- ai sensi del de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all’art. 1 “Campo d’applicazione” del medesimo regolamento;- ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del Covid-19”. |
Base di calcolo
dell’anticipazione |
70% degli importi risultati ammissibili all’aiuto nell’ambito dei regimi di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data del 31 luglio 2021: titoli e greening |
Esclusioni
dalla base di calcolo dell’anticipazione |
Dalla base di calcolo dell’anticipazione sono esclusi:- gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori e alle misure del sostegno accoppiato;- le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data di scadenza del pagamento dell’aiuto non è possibile effettuare gli specifici controlli. |
Importo minimo
dell’anticipazione |
L’anticipazione non è concessa qualora l’importo da erogare sia inferiore o uguale a 900 euro. |
Modalità di compensazione dell'anticipazione | La compensazione dell’anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti Pac corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021 |
Presentazione della domanda di anticipazione | La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda unica, con le modalità stabilite dall’Organismo pagatore competente |
Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato | Le verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 sono effettuati alla data di concessione dell’erogazione dell’anticipazione |
Verifica DURC | Si procede alla compensazione dei debiti Inps |
Verifica BDNA | La soglia di riferimento per l’acquisizione dell’informativa è quella fissata a 25.000 euro.Si applica quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per i casi di urgenza, essendo riconducibili a tale fattispecie le condizioni straordinarie ed eccezionali in atto causate dalla pandemia Covid-19 che giustificano l’erogazione immediata dell’anticipazione |
Fonte: Allegato 1 della Circolare Agea 2021/45733 del 24 giugno 2021 |