L'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue ha depositato il 13 luglio scorso le conclusioni generali relative al procedimento promosso dalla Commissione che ha chiesto la condanna dell'Italia per non aver recuperato dagli allevatori le multe per lo splafonamento delle quote latte durante il periodo di applicazione del relativo regime.
Le conclusioni dell'Avvocato generale sono per un'esplicita richiesta di condanna senza alcuna attenuante per l'Italia le cui giustificazioni vengono completamente respinte.
In particolare, secondo le conclusioni che verranno, come di prassi riprese in toto nella prossima sentenza dei giudici comunitari, l'Italia deve essere dichiarata inadempiente in quanto ha omesso di garantire:
– che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia si è verificata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione,
– che il prelievo fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo da loro dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette,
– ovvero che il prelievo, qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo e eventualmente riscosso coattivamente dagli stessi acquirenti o produttori.
In definitiva l'Italia non ha recuperato tutte le multe delle quote latte dagli 'splafonatori', non assolvendo così ai suoi obblighi, come previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia di regime delle quote latte.
Nelle sue conclusioni l'Avvocato generale non manca di far rilevare la complessità ma sopratutto la farraginosità delle procedure di recupero poste in essere dall'Italia che si riflettono anche sulla esatta determinazione degli importi non riscossi.
La Commissione, pur senza indicare cifre precise asserisce nel ricorso contro l'Italia che, alla data di presentazione del ricorso stesso l’ammontare totale del prelievo applicabile in Italia corrisponde a circa 2.305 milioni di €. Tale cifra si scompone nelle seguenti voci:
– l’ammontare del prelievo effettivamente recuperato, al netto delle somme interessate dal sistema di pagamenti differiti del 2003, (circa 469 milioni) è pari a circa 282 milioni;
– il saldo ancora dovuto, al netto degli importi sopra indicati, ammonta a 1.554 milioni;
– da tale somma devono essere dedotti circa 211 milioni a titolo degli importi che non sono più recuperabili, ad esempio per bancarotta del produttore o per decisioni di annullamento del pagamento dichiarate dalle giurisdizioni; l’importo restante ammonta a circa 1.343 milioni;
– tale cifra comprende importi oggetto di contenziosi pendenti dinanzi ai giudici italiani e in relazione ai quali detti giudici hanno disposto la sospensione dell’obbligo di pagamento, per un importo che la Commissione stima in circa 500 milioni;
– la somma finora recuperata rappresenta il 21% del totale ancora dovuto, al netto degli importi irrecuperabili.