Troppi prodotti “naturali”, “tradizionali”, “artigianali”. Giro di vite sulle etichette ingannevoli

etichetta dei prodotti alimentari
Vytenis Andriukaitis
Dopo le segnalazione del rapporto dell'associazione dei consumatori europei Beuc, il Commissario Ue Vytenis Andriukaitis scrive agli Stati membri: «serve maggiore attenzione e più controlli sull'etichettatura»

Non si è fatta attendere la risposta dell’Ue dopo la presentazione del rapporto Beuc, l’organizzazione europea dei consumatori, che denunciava a livello europeo alcuni diffusi «Tricks of the Trade» in etichetta.

Tra i trucchi più diffusi, l’impiego, difforme ed ingannevole, dei termini tradizionale, artigianale e naturale in etichetta, e di cui l’organizzazione dei consumatori chiede definizioni comuni a livello europeo. Così come la rivendicazione, anche attraverso immagini, della presenza di frutta o di materie prime integrali su etichette di prodotti alimentari invece non rispondenti a quanto pubblicizzato e quindi, anche in questi casi, ingannevoli per il consumatore.

Più controlli

È stato Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, a scrivere ai governi, sottolineando che «i consumatori dovrebbero essere adeguatamente informati rispetto agli alimenti che acquistano e che dovrebbero essere prevenute pratiche ingannevoli di etichettatura». Ciò nonostante, ha precisato il Commissario Ue, gli audit svolti dagli organi europei a carico degli Stati membri, hanno già dimostrato l’esercizio, a livello nazionale, di controlli ufficiali completi sugli alimenti.

Ma non basta, quanto indicato dal rapporto Beuc richiede comunque attenzione: occorre comunque «rafforzare – scrive Andriukaitis, ribadendo il messaggio anche in un post Twitter – le attività nazionali di controllo sulle pratiche di etichettatura utilizzate dalle imprese alimentari», anche considerando l’impiego di immagini ingannevoli su etichette formalmente corrette, in termini di contenuti, al Reg. (Ce) 1169/2011.

Che dice la Corte di Giustizia

Nella lettera agli Stati membri il Commissario Ue Vytenis Andriukaitis ha citato una sentenza della Corte di Giustizia (C-195/14 del 4 giugno 2015) che conferma il carattere ingannevole di un’etichetta di un prodotto alimentare che, pur riportando le informazioni al consumatore (nel caso specifico un elenco degli ingredienti completo ed esaustivo), presenta immagini e figure in etichetta comunque in grado di rendere errato ed equivoco il messaggio al consumatore.

In altri termini, la presenza delle indicazioni obbligatorie previste dal Reg. (Ce) 1169/2011 è un presupposto necessario, ma da solo non sufficiente, per garantire la leale informazione e la consapevolezza nelle scelte d’acquisto.

D’altra parte la stessa definizione di etichettatura, così recita il Reg. (Ce) 1169/2011, fa anche riferimento qualsiasi immagine o simbolo che tra l’altro può figurare, oltre che sull’etichetta, su imballaggi e documenti. Una valenza comunicativa notevole ma, come indicato dal rapporto Beuc, talvolta ingannevole. E che non a caso in alcuni settori, come quello degli oli d’oliva, è stata specificatamente regolamentata al di là delle regole orizzontali dettate dal Reg. (Ce) 1169/2011 (v. box sotto).

 Il caso Italia

In tema di etichettatura dei prodotti alimentari sono in vigore a livello nazionale, dal 9 maggio 2018, le nuove sanzioni: il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 ha infatti adeguato il sistema nazionale al Reg. (CE) 1169/2011, dopo un periodo ponte nel quale, a decorrere dal 13 dicembre 2014 – data di applicazione del Reg. 1169 – fu applicata la precedente disciplina sanzionatoria.

Così come la competenza sanzionatoria, prima del 9 maggio in capo alle Regioni e Province autonome (o alle autorità da esse delegate) è transitata al Dipartimento dell’ICQRF, organo di controllo del MiPAAFT, che nel 2017 ha incassato, solo dal pagamento delle sanzioni in misura ridotta comminate per violazioni in materia d’etichettatura, oltre 270 mila euro.

Senza contare, al di là dell’alveo amministrativo, quello penale: lo stesso decreto sanzionatorio, che riporta in alcuni articoli la clausola di salvaguardia «salvo che il fatto  costituisca  reato», subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri una fattispecie di reato. Si tratta, in particolare, dell’articolo 515 del codice penale, cioè la frode in commercio – eventualmente aggravata nel caso si tratti di Dop e Igp – che punisce la vendita aliud pro alio, cioè la consegna al consumatore di una cosa diversa da quanto dichiarato o pattuito in termini di qualità, quantità, origine, natura dei prodotti alimentari.

 

Quanto ci dicono le immagini

Spesso le immagini e le figure in etichetta dicono tutto, talvolta troppo. Sono note infatti le basi scientifiche, prese in prestito dagli studi di psicologia e dalle scienze comportamentali e cognitive, dell’impatto delle immagini rispetto alle decisioni d’acquisto dei consumatori: percezioni istantanee che, anche al di là del reale livello qualitativo o addirittura della natura stessa del prodotto alimentare, giocano un ruolo non secondario, anche inconsapevole, nella scelta davanti lo scaffale.

E se il criterio della non ingannevolezza, generale e sempre valido per tutti i prodotti alimentari, è dettato a livello orizzontale dal Reg. (Ce) 1169/2011, per alcuni prodotti è ulteriormente ribadito da regolamenti speciali: è il caso, ad esempio, degli oli d’oliva, settore disciplinato dal Reg. (Ue) 29/2012, che stabilisce la possibilità di indicare in etichetta, attraverso immagini o simboli grafici, la presenza dell’olio d’oliva nelle miscele con altri oli vegetali unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50%. E in tal caso occorre riportare, accanto alla categoria merceologica, la percentuale di olio d’oliva presente nella miscela.

La razionalità dei consumatori è una condizione necessaria, ma di per sé certamente non sufficiente, per compiere scelte consapevoli: regole e controlli possono garantire non soltanto le scelte d’acquisto dei consumatori ma anche la leale concorrenza delle imprese.

 

Troppi prodotti “naturali”, “tradizionali”, “artigianali”. Giro di vite sulle etichette ingannevoli - Ultima modifica: 2018-09-21T02:17:01+02:00 da Lorenzo Tosi

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