Rotazioni e terreni a riposo, tutto quello che c’è da sapere per le prossime semine

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I dettagli sulle deroghe alle Bcaa 7 e 8 previste per il 2023. Una guida per decidere le strategie della prossima campagna e le risposte alle domande più frequenti

La nuova Pac 2023-2027 prenderà avvio dal 1° gennaio 2023 e prevede due nuove e importanti Bcaa (Buone condizioni agronomiche e ambientali), nell’ambito della cosiddetta “condizionalità rafforzata”. Più precisamente:

- Bcaa 7: rotazioni delle colture;

- Bcaa 8: percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi ad aree ed elementi non produttivi.

Ricordiamo che la condizionalità è il requisito per beneficiare del pagamento di base.

Le due Bcaa si applicano giuridicamente dal 1° gennaio 2023, ma di fatto influenzano le scelte delle prossime semine autunnali e hanno un impatto notevolissimo sugli ordinamenti colturali nei seminativi.

A proposito di queste due Bcaa, per le prossime semine, gli agricoltori devono tener presente due elementi:

1) i contenuti delle Bcaa 7 e 8 previste dal Reg. 2021/2115 (regolamento di base della nuova Pac) e dal Piano Strategico Nazionale;

2) le deroghe previste dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 e dal Decreto Ministeriale n. 362512 del 23 agosto 2022.

Per il 2023, i problemi e i vincoli della Bcaa 7 e 8 sono totalmente risolti e gli agricoltori hanno maggiori libertà nelle coltivazioni, in quanto sono intervenute due deroghe per l’anno di domanda 2023.

Queste deroghe sono state introdotte al fine di conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell’Unione europea, per accrescere l’approvvigionamento alimentare, messo in pericolo dagli shock dei costi dei fattori della produzione e dal conflitto Russia-Ucraina. Le novità e le deroghe delle due Bcaa suscitano grandi incertezze tra gli agricoltori e necessitano di un’adeguata informazione.

Vediamo nel dettaglio i contenuti delle Bcaa 7 e 8 con le rispettive deroghe per l’anno di domanda 2023, rispondendo anche ai quesiti più frequenti posti dagli agricoltori.

Bcaa 7: rotazione sui seminativi

La Bcaa 7 obbliga gli agricoltori alla rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse (riso).

La rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro) è considerata, ai fini della presente Bcaa, come monosuccessione dello stesso cereale.

In altre parole, la successione di due colture (mais-mais o grano duro-grano duro) non rispetta la condizionalità. Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- con una superficie di seminativi fino a dieci ettari.

- certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse.

Rispetto all’obbligo dell’avvicendamento colturale, è ammessa la deroga per:

- la coltivazione di parcelle a seminativo in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome. In tal caso, sulla stessa parcella è ammessa la coltivazione della stessa coltura per due anni consecutivi (es. grano duro) a condizione che la parcella di seminativo sia inserita in una rotazione almeno triennale;

- le aziende con terreni ricadenti nelle zone montane.

La deroga alla Bcaa 7

Per l’anno di domanda 2023, non si applica l’obbligo della rotazione sui seminativi e quindi non si applica il divieto di monosuccessione della coltura sulla stessa parcella, ai fini della condizionalità. La deroga non vale per le misure agroambientali dello sviluppo rurale.

Bcaa 8: 4% di terreni non produttivi

La Bcaa 8 prevede almeno il 4% dei seminativi, a livello di azienda agricola, destinata ad aree ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo (vedi box sopra).

La percentuale minima del 4% dei seminativi deve essere destinata ad aree ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio. Sono escluse le colture azotofissatrici.

Da questo vincolo sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Le risposte alle domande più frequenti sulla Bcaa 7

La rotazione (Bcaa 7) doveva iniziare nella campagna 2023 e quindi la verifica della rotazione sarebbe stata effettuata con le prime semine del 2024, verificando quindi la coltura 2024 con quella 2023. Considerando la deroga alla rotazione per il 2023, la Bcaa 7 entrerà realmente in vigore con le semine 2024, ma la prima verifica sarà effettuata con le prime semine 2025, confrontando il 2025 con il 2024?

Sì, l’anno zero è il 2024; quindi il 2023 non viene preso in considerazione. Pertanto, la Bcaa 7 entrerà realmente in vigore con il 2024 e la prima verifica sarà effettuata con il 2025, confrontando il 2025 con il 2024.

La deroga si applica alla misura della produzione integrata del Psr e alla misura del biologico?

No, l’agricoltore che ha aderito alle misure agro-climatico-ambientali del Psr (es. produzione integrata) deve rispettare i relativi impegni, in quanto il Reg. 2022/1317 non prevede deroghe per l’agroambiente. Per gli agricoltori biologici il problema non si pone, in quanto le aziende certificate in conformità al Reg. (Ue) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica, sono esentate dalla Bcaa 7.

Dal 2024 entrerà in vigore la Bcaa 7. Sarà possibile una rotazione grano-orzo?

Sì, perché grano e orzo implicano un cambio di coltura. Per coltura di intende una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi della classificazione botanica delle colture. Ad esempio: il grano duro e il grano tenero non sono colture diverse, in quanto appartengono entrambi al genere Triticum; idem per la veccia, il favino e la fava, in quanto appartengono tutti al genere Vicia. Il grano (genere Triticum) e l’orzo (genere Hordeum) sono colture diverse in quanto appartengono a generi diversi.

In molte aziende zootecniche, si semina loietto a novembre, che viene raccolto ad aprile; a seguire si semina mais da insilato o da granella. Se ogni anno si ripete “loietto-mais”, viene rispettata la Bcaa 7?

Sì, la Bcaa 7 è rispettata, perché il cambio di coltura interessa anche le colture secondarie.

Un’azienda tabacchicola semina favino o rafano da sovescio in autunno-inverno, poi trapianta il tabacco. Se ogni anno si ripete favino-tabacco nello stesso anno, viene rispettata la Bcaa 7?

No, la Bcaa 7 non è rispettata, perché il cambio di coltura interessa le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo. Una coltura da sovescio non completa il ciclo produttivo.

La deroga alla Bcaa 8

Per l’anno di domanda 2023, i terreni lasciati a riposo ai fini della Bcaa 8 possono essere coltivati e quindi destinati a fini produttivi, solo per fini di destinazione all’alimentazione umana. A tal fine, il Reg. 2022/1317 e il Decreto ministeriale n. 362512 del 23/08/2022 escludono la coltivazione di granoturco, soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

In altre parole, la deroga al primo requisito della Bcaa 8, prevede che si applichi:

- esclusivamente ai terreni lasciati a riposo (non ad altri elementi non produttivi);

- e che, tali terreni, non siano utilizzati per la coltivazione di granoturco, soia o bosco ceduo a rotazione rapida, dato che tali colture non sono per lo più destinate alla produzione umana. La deroga non si applica alle misure agroambientali dello sviluppo rurale.

Aree ed elementi non produttivi ai fini del rispetto della Bcaa 8

A. Terreni a riposo, le fasce tampone, le fasce inerbite, terrazze;

B. Superfici con elementi non produttivi permanenti: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, margini dei campi;

C. Alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);

D. Superfici finanziate con Reg. (Cee) n. 2080/1992 e Misura H del Psr 2000-2006 che hanno terminato gli impegni.

Le risposte alle domande più frequenti sulla Bcaa 8

Le superfici che aderiscono nel 2023 alle misure agroambientali o agli eco schemi sono derogate dall’applicazione della norma Bcaa8 e relative sanzioni?

No, l’agricoltore che ha aderito alle misure agro-climatico-ambientali del Psr (es. produzione integrata) deve rispettare i relativi impegni, in quanto il Reg. 2021/2115 non prevede deroghe per l’agroambiente.

Le superfici che aderiscono all’agricoltura biologica sono derogate dall’applicazione della norma Bcaa 8 e relative sanzioni?

No, gli agricoltori biologici devono rispettare la Bcaa 8, in quanto gli agricoltori biologici non sono esentati dalla Bcaa 8, a differenza della Bcaa 7.

Nella Bcaa 8, come si controlla che l’agricoltore non utilizzi terreni a riposo per la coltivazione di mais, soia o bosco ceduo a rotazione rapida?

Nel 2023 l’agricoltore deve indicare in Domanda Unica le aree ad elementi non produttivi, pari al almeno il 4% dei seminativi. Sulle superfici a riposo, può ottenere qualunque produzione, eccetto mais, soia e bosco a breve rotazione. In altre parole, in Domanda Unica 2023 bisognerà identificare le aree e gli elementi non produttivi e riportare la coltura praticata nei terreni a riposo.

Rotazioni e terreni a riposo, tutto quello che c’è da sapere per le prossime semine - Ultima modifica: 2022-09-26T11:03:08+02:00 da K4

2 Commenti

  1. Ho una azziendda e semino tra erba medica da taglio , loietto da foraggio e trifoglio , oltre il 75% dell’azienda . Rientro all’esenzione del Bcaa 7 e Bcaa 8 ? grazie

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