Verso una Pac digitale con controlli via satellite

Con la tabella delle novità per i settori vino e biologico

Il futuro della Pac: campi coltivati monitorati dal satellite
La sfida della dematerializzazione nel decreto semplificazioni: digitalizzazione e approccio green al centro del progetto di riforma ma anche sgravi e novità per controlli e sanzioni  

In cantiere il processo di cambiamento nel settore agricolo, certamente accelerato dalla necessità di fronteggiare l’effetto economico dovuto all’emergenza Covid-19. è stato infatti pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale il DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. decreto Semplificazioni, con il quale il Governo intende introdurre nuovi spazi di lavoro per garantire una maggiore innovazione e flessibilità a favore delle imprese agricole.

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Iniziative che comunque dovranno essere attuate mediante degli interventi normativi da emanare nei prossimi mesi.

Quali prospettive per l’agricoltura post-Covid?

Sian geo-spaziale

Si fanno più ampi gli orizzonti del Sian, il mega-sistema informativo che fa capo all’Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che contiene tutti i dati e le informazioni delle imprese agricole: il DL Semplificazioni ha infatti messo mano al sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) nonché di gestione anagrafica delle aziende agricole, prevedendo in tal senso una definitiva digitalizzazione. In particolare, l’articolo 43 del decreto-legge anticipa un nuovo sistema di individuazione delle parcelle agricole, basato sullo sviluppo di strumenti digitali che dovranno utilizzare applicazioni grafiche e geo-spaziali.

Articolo pubblicato su Terra e Vita 24

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Cambiamenti in vista anche per quanto riguarda l’anagrafe delle aziende agricole: il DL prevede infatti un sistema anagrafico costituito dall’insieme dei fascicoli aziendali, i cui contenuti dovranno essere confermati, oppure aggiornati, con cadenza annuale e anche in tal caso in modalità grafica e geo-spaziale, per consentire l’avvio dei procedimenti amministrativi e per erogare i pagamenti soltanto per i terreni agricoli ammissibili.

Una sfida certamente non semplice, anche alla luce di pregresse criticità e rallentamenti del sistema, ma che tuttavia, come indicato nello stesso articolato del DL, si pone l’obiettivo di semplificare e agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori, tema decisivo per l’agricoltura del futuro, così come di programmare controlli più veloci e mirati.

Sotto l’occhio dei satelliti

Il nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole dovrà essere conforme a quanto previsto dal Reg. delegato (Ue) 640/2014 (art.5), richiamato nello stesso DL, che già prevedeva un Sipa, base dei sistemi integrati di gestione e di controllo (Sigc) degli organismi pagatori per i regimi basati sulla superficie, in grado di determinare, per ciascuna parcella, una superficie massima ammissibile ai fini dei regimi di aiuto.

Una questione sotto la lente della Corte dei Conti europea che già nel 2016 individuò ampi margini di miglioramento rispetto all’utilizzo di sistemi geo-spaziali e immagini satellitari per consentire il controllo degli aiuti per superficie, che rappresentano praticamente i ¾ dei finanziamenti europei erogati a favore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.

A livello europeo l’obiettivo è passare dai controlli mediante telerilevamento – che implicano l’interpretazione assistita da computer delle immagini satellitari e una visita sulle parcelle agricole interessate nel caso non sia possibile trarre conclusioni sulla base delle immagini – ai cd. controlli tramite monitoraggio, approccio sistematico che invece utilizza dei processi automatizzati basati sui dati trasmessi dai satelliti Sentinel 1 e 2 lanciati nello spazio nell’ambito del programma Copernicus. L’attuale quadro normativo consente tra l’altro l’impiego di altre nuove tecnologie, come droni e fotografie geo-referenziate, come prove aggiuntive per verificare la conformità in ambito Pac.

Uno strumento per la Pac post-2020

Il progetto di semplificazione prospettato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al di là di altre proposte di cambiamento (tab. 1), mette al centro la digitalizzazione come strumento innovativo utile per favorire e semplificare l’erogazione degli aiuti e facilitare i controlli.

Tab.1 – Le modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni nel settore vitivinicolo e biologico

Requisito normativo Cosa cambia?
Settore vitivinicolo (leggi anche: Vini Dop e Igp, nessun “libera tutti” nel DL Semplificazioni)
produzione di mosto cotto

(articolo 12, comma 2 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

rimane l’obbligo di comunicare le operazioni all’Ufficio ICQRF territorialmente competente ma senza alcun vincolo temporale

(la precedente impostazione prevedeva una comunicazione almeno 5 giorni prima dell'inizio attività)

preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di

vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose ottenute mediante miscelazione di prodotti diversi anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal Reg. (UE) 251/2014

(articolo 14, comma 1della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

detenzione e confezionamento di

·        bevande spiritose di cui agli allegati II e III al Reg. (CE) 110/2008

·        prodotti vitivinicoli aromatizzati

·        succhi di frutta e nettari di frutta, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;

·        altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti

·        aceti

(articolo 16, comma 2 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ufficio ICQRF territorialmente competente è stato sostituito con un obbligo di registrazione
trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire Dop o Igp al di fuori della zona di produzione

(articolo 38, comma 7)

 

non comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della Dop o della Igp nel caso sussistano dei provvedimenti dell’autorità competente, adottati in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione
imbottigliamento in zona delimitata di cui all’articolo 35, comma 2, lett. c)

(articolo 7 bis introdotto ex novo nella legge 12 dicembre 2016, n. 238)

 

consentito in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione
Settore biologico
Provvedimento di sospensione/esclusione di un operatore da parte dell’organismo di controllo

(articolo 11, commi3 e 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20)

 

 

non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso incui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l’adozione di misure sanitarie o fitosanitarie

Un passo che risulta coerente con l’orientamento, piuttosto chiaro, emerso dopo l’audit dell’anno scorso svolto dalla Corte dei Conti europea, che spinge per attuare un approccio in grado di assicurare i controlli tramite monitoraggio – oggi applicato in fase sperimentale nell’ambito del progetto Sen4CAP sulle province di Foggia, Bari, Viterbo, Pordenone, Cosenza e Crotone – modalità che una volta a regime risulterà meno costosa ma che certamente prevede competenze specifiche e notevoli cambiamenti ai sistemi informatici. Si tratterebbe tra l’altro di sistemi utili anche per promuovere il rispetto delle norme di ammissibilità in modo preventivo, consentendo ai beneficiari di poter apportare interventi correttivi sulle domande di aiuto, senza la necessità di dover comminare sanzioni a posteriori.

Occorre poi considerare che, stando all’attuale impostazione della Pac post-2020 e agli esiti della Corte dei Conti europea, le nuove tecnologie potranno avere un ruolo determinante per monitorare i requisiti ambientali e climatici rispetto agli indicatori di performance proposti dalla Commissione.

Servono infrastrutture tecnologiche

La digitalizzazione è un tema decisivo per l’agricoltura. Ma oggi occorre considerare la necessità di dover gestire domande, disallineamenti e aggiornamenti dei fascicoli aziendali mediante strumenti che comunque devono fare i conti sul territorio con la capacità, legata alla disponibilità e alla portata delle infrastrutture tecnologiche, di supportare concretamente le esigenze di elaborazione dati.

Si tratta di un ostacolo emerso anche durante l’audit svolto dalla Corte dei Conti europea nel 2019 che complessivamente contribuisce a ritardare l’applicazione di un approccio completamente automatizzato.

Occorre dire poi che dietro l’utilizzo delle nuove tecnologie aleggia la probabilità di un ricalcolo delle superfici agricole, condizione che potrebbe inaugurare un nuovo ciclo di modifiche e di aggiornamenti, anche considerando i casi in cui sia stabilita, come ad esempio per i vini Dop e Igp, una resa di produzione massima per ettaro.

Quali prospettive

Il DL Semplificazione rema verso la realizzazione di un progetto ambizioso, che non si limita alla dematerializzazione ma che potrà portare alla completa digitalizzazione del SIAN, condizione potenzialmente in grado di produrre, oltre ad una maggiore stabilità dei dati, una reale innovazione dei processi e margini di competitività per le imprese agricole.

Ma che tuttavia, al netto degli emendamenti che potranno essere recepiti nella legge di conversione, dovrà essere recepita mediante delle norme attuative da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL.


Una spinta per l’agricoltura intelligente 

Al di là dell’efficacia rispetto ai controlli delle domande di aiuto, la stessa Corte dei Conti europea ha evidenziato, nella propria relazione speciale 2020-04, la possibilità di poter acquisire e valorizzare, mediante i controlli tramite monitoraggio, dati utili per poter attuare un’agricoltura più intelligente. L’obiettivo è utilizzare le moderne tecnologie per monitorare e automatizzare processi e buone pratiche, finalizzate ad accrescere la produttività ed il livello di qualità dei prodotti agricoli, con conseguenti vantaggi economici per gli agricoltori.

Le immagini satellitari possono infatti fornire informazioni sul contenuto di azoto nel suolo o sullo stress da siccità, in grado di ottimizzare l’applicazione di fertilizzanti o l’apporto di acqua, riducendo i costi e gli impatti ambientali dell’attività agricola. Si tratta, in altri termini, di una rete intelligente di elaborazione di dati, in grado di rimodulare gli output in considerazione del livello e dello stato degli input, cioè delle informazioni in ingresso, e quindi di migliorare l’efficacia, lungo tutti i segmenti della filiera, degli interventi colturali, tecnologici e logistici.

Un ambito di lavoro strettamente connesso alla tecnologia di Internet of things (IoT) che in ogni caso consentirebbe agli organismi pagatori, mediante l’accesso ai dati per singolo operatore (SIPA, Sentinel e altre immagini satellitari, informazioni sui requisiti ambientali) di poter fornire un servizio, complementare ma prezioso, agli agricoltori.


Cambio di rotta per la diffida

Il DL Semplificazioni ha rimodulato anche la diffida, introdotta dal DL 24 giugno 2014, n.  91, cd. decreto Campolibero. Si tratta di un istituto che, in caso di inadempienze sanabili rilevate dagli organi di controllo, riconducibili quindi a errori e omissioni formali, consente agli operatori di regolarizzare la violazione, evitando quindi l’applicazione di sanzioni amministrative. In tal senso il decreto Semplificazioni

  • ha eliminato applicabilità della diffida alle sole violazioni sanabili accertate «per la prima volta»
  • ha aumentato, da 20 a 90 giorni, i termini entro i quali l’operatore interessato è tenuto a sanare l’irregolarità
  • ha previsto che si possa rimediare alle violazioni sanabili «anche tramite comunicazione al consumatore»

Esteso il raggio d’azione del Ruci

Il DL Campolibero istituì, con lo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli presso le imprese agricole, così definite ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, il Registro unico dei controlli ispettivi, cd. Ruci. La finalità del Ruci è quella di rendicontare e condividere telematicamente, tra tutti i “controllori”, inclusi gli organismi di certificazione delegati dal Mipaaf, i dati e gli esiti degli audit, limitando quindi le ispezioni dirette presso le imprese agricole nei casi in cui è possibile soddisfare le necessità di controllo mediante l’interscambio di documenti tramite il Ruci.

In tal caso il DL 16 luglio 2020, n. 76 ha esteso il raggio d’azione del Ruci a tutte le imprese, non soltanto agricole, ma anche alle imprese alimentari e mangimistiche.

Verso una Pac digitale con controlli via satellite - Ultima modifica: 2020-07-27T01:20:13+02:00 da Lorenzo Tosi

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