Il fotovoltaico va avanti. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2010 del decreto del ministro dello Sviluppo economico 6 agosto 2010, è stata rinnovata la tariffa incentivante per il triennio 2011-2013. Per gli impianti che entrano in funzione nel 2011, di potenza inferiore a 1 MW realizzati sugli edifici, la tariffa si riduce a 0,35 euro per kW, mentre per quelli a terra la tariffa è 0,31; vi sarà un’ulteriore riduzione del 6 per cento per gli impianti che entreranno in funzione nel 2012 e 2013. A questi importi si aggiunge il prezzo per la vendita dell’energia.
La riduzione della tariffa rende comunque ancora sostenibili gli investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, ma diventa ancor più importante la produzione nell’ambito dell’agricoltura per effetto della esclusione della tassazione ai fini delle imposte dirette.
Si ricorda al riguardo che la circolare n. 32/E/2009 ha fissato una franchigia pari a 200 kW al di sotto della quale l’energia prodotta rientra nel reddito agrario se prodotta da una impresa agricola.
Per la produzione eccedente la quantità di 200 kW, l’attività è agricola qualora sussista almeno uno dei seguenti tre requisiti: l’energia prodotta derivi da impianti integrati architettonicamente (anche parzialmente) su strutture aziendali esistenti; il volume d’affari derivante dall’attività agricola sia prevalente rispetto al volume d’affari dell’attività di produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW (a tal fine viene esclusa la tariffa incentivante); il titolare dell’impresa agricola deve coltivare almeno un ettaro di terreno per ogni 10 kW di potenza eccedente la franchigia ed entro il limite di 1 MW.
I terreni coltivati possono essere di proprietà dell’imprenditore agricolo o comunque nella sua disponibilità. Devono inoltre essere condotti dall’imprenditore medesimo e ubicati nel medesimo comune ove si trova l’impianto fotovoltaico oppure in comuni confinanti. Si presenta spesso il caso in cui l’integrazione degli impianti fotovoltaici sui tetti riguardi attività agricole che rientrano parzialmente nel reddito agrario come il caso della attività di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari.
In questo caso il reddito viene determinato in base ai parametri di cui all’articolo 56 del Tuir. Quindi se il terreno copre il 30% degli animali, il 70% della attività rientra nel reddito d’impresa e si pone il dubbio se l’energia prodotta sui tetti dei medesimi allevamenti per il 70% debba essere tassata a bilancio.
Si ritiene che l’intera produzione di energia debba essere già compresa nel reddito agrario oppure nel reddito di allevamento determinato in base ai parametri per gli animali allevati in eccedenza.
Infatti i parametri di cui al decreto ministeriale biennale, determinano una tariffa di reddito agrario da imputare a ciascun animale eccedente. È come se il legislatore avesse inventato il terreno necessario per produrre il mangime mancante. Per cui si ritiene che il parametro essendo determinato con i criteri della tariffa catastale assorba anche le eventuali attività connesse come è appunto quella della produzione di energia.
Analogamente per un allevamento di suini con macellazione e vendita della carne macellata, anche il reddito relativo alla carne prodotta con gli animali eccedenti rientra nei parametri (vedi circolare ministero delle Finanze n. 150 del 1 dicembre 1978).
Ferma restando l’applicazione della ritenuta del 4% sulla tariffa incentivante, si tratta di reddito avente natura di reddito d’impresa (come per le società agricole che hanno optato per il reddito agrario le quali subiscono la ritenuta del 4% sulla predetta tariffa ma non la tassano).