Con la
pubblicazione del DM 28/12/12 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2013, S.O. n. 1), il c.d. decreto “Conto Termico”, si è data finalmente attuazione
al regime di sostegno introdotto dall'art. 28 decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28 per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
Il decreto, emanato dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza
unificata, mette a disposizione per il prossimo biennio 900 milioni di
incentivi l'anno per una
spesa annua cumulata massima di 200 mln
di euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle
Amministrazioni pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di euro per gli
interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
Tali
soggetti privati vanno intesi come persone fisiche, condomini e soggetti
titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
I soggetti privati possono
accedere agli incentivi per i seguenti interventi di piccole dimensioni
relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
sistemi ad alta efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas,
utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei
fabbricati rurali esistenti, a gasolio, olio combustibile, carbone e a biomassa, con impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatore di
calore alimentato da biomassa;
c)
installazione di collettori solari
termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d)
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Aspetto molto importante
è che per le aziende agricole è previsto l'incentivo anche per la nuova
installazione di apparecchi domestici e impianti alimentati a biomassa.
Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente
dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli
incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con
generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da
ottenere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a
1,5. Resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l'applicazione della
predetta fattispecie nel rispetto dell'articolo 3 quinquies del decreto
legislativo 152/2006 (le Regioni possono adottare forme di tutela giuridica
dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del
loro territorio).
In caso di
installazione di impianti solari
termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling, gli
interventi possono essere realizzati anche su edifici nuovi.
Gli
incentivi saranno erogati dal GSE in rate
annuali costanti di durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della
tipologia di intervento e previo il rispetto dei requisiti minimi di
ammissibilità descritti nel Decreto.
Nell'allegato II al decreto sono definiti i Criteri
di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell'efficienza energetica.
Per quanto riguarda i generatori di calore alimentati da biomassa è richiesta:
- almeno una manutenzione
biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, svolta da parte di
soggetti che presentino specifici requisiti professionali (art. 15 d.lgs.
28/11); - l'installazione
di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (non richiesto nel caso
di installazione di termocamini e stufe a pellet); - il
rispetto dei limiti sulle emissioni atmosferiche (art. 290, comma 4, del d.lgs
152/06 o più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
nelle more dell'applicazione del suddetto articolo e per i generatori di
calore che non rientrano nel campo di applicazione del citato provvedimento
l'allegato II indica i requisiti che devono essere rispettati).
DIVERSE TIPOLOGIE
Ulteriori criteri
tecnici sono indicati in relazione alla tipologia di generatori di calore:
- caldaie
a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt; - caldaie
a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o - uguale
a 1000 kWt; - stufe
ed i termocamini a pellet; - termocamini
a legna; - stufe a legna.
L'incentivo annuo in
euro per le caldaie a biomassa e per le stufe a pellets, stufe a legna e termocamini viene determinato in
relazione a:
- coefficiente di
valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWht, distinto per
tecnologia installata;
- potenza termica nominale
dell'impianto;
- ore di funzionamento
stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza;
- coefficiente premiante
riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata.
Come
stabilito dal D.lgs. 28/11 il GSE provvederà all'assegnazione, erogazione e
revoca degli incentivi secondo le modalità e le tempistiche specificate in
apposite Regole applicative che saranno pubblicate dal GSE entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto (3 gennaio 2013). Inoltre, il GSE
predisporrà un portale internet dedicato, attraverso il quale i soggetti
interessati potranno presentare la richiesta di accesso al meccanismo di
incentivazione.
Per
verificare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal decreto e per il
calcolo dell'incentivo, al soggetto responsabile sarà richiesto di compilare
una scheda-domanda contenente
informazioni relative all'immobile e alle caratteristiche specifiche dell'intervento
per cui è richiesto l'incentivo che dovrà essere presentata tramite il portale.
Per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o
generatori di calore a biomasse con potenza termica nominale complessiva
superiore a 500 kW e fino a 1 MW, il soggetto responsabile dovrà richiedere al
GSE l'iscrizione ad appositi registri informatici.
L'incentivo
può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri
incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e
dei contributi in conto interesse.
Per l'attuazione
del decreto ora occorrono una serie di provvedimenti che devono essere emanati
dal GSE (pubblicazione della scheda-domanda), dall'Autorità per l'energie ed il
gas (Contratto tipo) e dall'Enea.
Allegati
- Scarica il file: Impianti a biomasse, incentivi anche per le nuove installazioni