Dal 27 luglio 2011 sono passati oltre 860 giorni (come il ritardomentro sul sito del Kyoto Club implacabilmente ricorda) e forse tra pochi giorni avremo pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto biometano, attuativo dell’art. 21 del Dlgs. 28/2011 e relativo alle modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.
Il Mipaaf è stato l’ultimo firmatario di un testo concertato tra tre ministeri che a ottobre era stato condiviso tra i rispettivi uffici tecnici.
In questo articolo, ricordando brevemente le molteplici opportunità che il vettore biometano può offrire (l’unica opzione consistente e già oggi disponibile da filiera, per la produzione di biocarburanti made in Italy utilizzando materia prima italiana, che potrà far risparmiare al Paese, secondo le stime del Cib - Consorzio italiano biogas -, circa 5 miliardi all’anno in termini di riduzione delle importazioni di gas naturale e biocarburanti) cerchiamo di analizzare questo provvedimento appena firmato ma tanto atteso dal mondo agricolo e non solo.
Più volte abbiamo definito l’incentivo al biometano come un altro bonus premiante che il Gse avrebbe riconosciuto al produttore, forse il premio più interessante dopo il taglio drastico degli incentivi operato attraverso il decreto del ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012.
La definizione
Partiamo dalla definizione, perché pone già qualche perplessità: il biometano viene definito come il biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, soddisfa le caratteristiche fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) con la delibera di cui all’art. 20, comma 2 del Dlgs. n. 28/2011, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione:
a) nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale;
b) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione;
c) in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Le perplessità non sono nel testo ma nel fatto che purtroppo tali caratteristiche l’Aeeg non le ha ancora fissate. Il legislatore, non intendendo aspettare oltre i tempi già lunghissimi che l’Aeeg si era presa – motivata anche dal fatto che è impossibile normare fin quando non saranno in vigore le specifiche normative europee -, ha deciso che il produttore può realizzare connessioni alle reti del gas naturale, rispettando i precetti di cui ai decreti del ministero dello Sviluppo economico di concerto coll’Interno del 16 e 17 aprile 2008 che dispongono le Regole tecniche per il gas naturale.
Il decreto obbliga inoltre l’Aeeg ad emanare i provvedimenti di cui all’art. 20 del Dlgs. 28/2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo stesso decreto.
Il comma 1 dello stesso articolo 21 stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale sia incentivato, secondo una delle seguenti modalità:
1. mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete e utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
2. mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo qualora il biometano sia immesso in rete e usato per i trasporti;
3. mediante uno specifico incentivo, di durata e valore da definire con il decreto (di cui alla presente relazione) del ministro dello Sviluppo economico, qualora sia immesso nella rete del gas naturale.
Impianti a biogas esistenti
Il legislatore si è posto anche la questione degli impianti a biogas esistenti e all’art. 6 norma la riconversione di impianti a biogas attualmente in produzione. Molto interessante diventa questo articolo quando si osserva che i produttori potranno:
- sia riconvertirsi completamente alla produzione di biometano e in questo caso per un periodo di anni pari al periodo residuo degli anni di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di ulteriori 5 anni;
- sia incrementare la capacità produttiva e produrre sia biometano che energia elettrica e calore.
In entrambi i casi l’incentivo sarà decurtato del 50%.
Il decreto prosegue con l’indicazione delle procedure di qualifica che avverrà attraverso una domanda al Gse da presentare entro un anno dall’entrata in esercizio dell’impianto.
Gli incentivi spettanti agli impianti di proprietà di aziende agricole sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
Ai fini dell’autorizzazione a costruire, il decreto specifica che si dovrà richiedere la medesima autorizzazione, presentata all’autorità competente ai sensi del Dlgs. n. 28/2011, nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento ubicati nello stesso sito di produzione del biometano, ovvero, negli altri casi, agli uffici comunali, ai sensi del Dpr. n. 447/98.
Il decreto è pronto a essere pubblicato, ci auguriamo queste norme rispettino i dettami del Dlgs. 28/11 quando richiedeva che tali provvedimenti favorissero un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. E inoltre che l’allacciamento non discriminatorio alle rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza.
*Presidente Chimica Verde Bionet
Allegati
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