FOTOVOLTAICO

L’energia solare ceduta in rete è soggetta al regime Iva

Perchè è un’attività economica anche se prodotta da un privato sul tetto della propria abitazione. Lo afferma una recente sentenza della Corte di Giustizia europea che però non ha effetto diretto in Italia

La Corte di Giustizia europea, nella sentenza del 20 giugno scorso (n. C-219/12), ha affermato che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico, installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo, costituisce un'attività economica, se l'energia prodotta è ceduta alla rete a fronte di un corrispettivo, con carattere di stabilità, a prescindere dalla circostanza che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti.
Il caso austriaco
La decisione verteva sul caso di un cittadino austriaco, che nel 2005 aveva installato sul tetto della propria abitazione un impianto fotovoltaico, privo di capacità di immagazzinamento, ed aveva stipulato con una società austriaca un contratto a tempo indeterminato, per cedere in rete la quantità complessiva di energia elettrica prodotta, inferiore al proprio fabbisogno. Tali cessioni sono remunerate al prezzo di mercato ed assoggettate all'Iva. L'energia elettrica necessaria per le proprie esigenze domestiche è riacquistata dal cittadino presso la medesima società, allo stesso prezzo al quale l'energia elettrica prodotta dall'impianto è stata ceduta in rete. Il cittadino ha chiesto all'autorità tributaria il rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto dell'impianto fotovoltaico. Il Fisco ha però rifiutato il rimborso, con la motivazione che, nello sfruttare il suo impianto fotovoltaico, il proprietario non esercitava un'attività economica e quindi non era autorizzato a detrarre l'Iva. Il cittadino ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria che l'ha accolto.
La sentenza della Corte europea di Giustizia
A quel punto la Corte amministrativa dell'Austria ha chiesto alla Corte di Giustizia Ue se, sulla base del diritto dell'Unione, rientri nella nozione di “attività economiche” sfruttare un impianto fotovoltaico installato su un'abitazione privata e strutturato in modo che la quantità di energia elettrica prodotta sia costantemente inferiore alla quantità di energia elettrica consumata per uso domestico dal gestore dell'impianto e che, allo stesso tempo, venga ceduta in rete verso un corrispettivo, con introiti aventi carattere di stabilità. Con la sentenza citata la Corte di giustizia ha risposto affermativamente, sostenendo che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico costituisce una ”attività economica” se avviene al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità, senza che sia rilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti. Poiché nel caso esaminato l'impianto installato sulla casa produce energia elettrica che viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione, l'impianto viene sfruttato al fine di ricavarne introiti. Inoltre, dato che le cessioni di energia elettrica in rete sono effettuate in base a un contratto a tempo indeterminato, tali introiti hanno carattere di stabilità. È irrilevante che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia consumata per le esigenze domestiche.
Nessun impatto diretto in Italia
In sostanza, il privato che ha un impianto fotovoltaico sul tetto di casa e cede al gestore della rete l'energia prodotta, svolge un'attività economica rilevante ai fini dell'Iva e di conseguenza è tenuto a versare l'Iva sulle vendite dell'energia ma può detrarre l'Iva assolta per l'acquisto dell'impianto.
Tuttavia, la decisione della Corte non ha diretto impatto in Italia; la Corte Ue non risolve le controversie specifiche, che rimangono di competenza dei giudici nazionali.
Secondo il nostro ordinamento tributario, sono necessari i requisiti di abitualità e professionalità per configurare un'attività di tipo economico rilevante ai fini Iva; un privato che chiedesse di aprire partita Iva sulla base della sentenza in questione per poter detrarre poi l'imposta versata, dovrebbe dimostrare la sussistenza dei due requisiti.
Non vi è alcun obbligo di dotarsi di p. Iva per i possessori di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni o che comunque non rientrano nell'attività di impresa. Nella circolare n. 46/E del 19/7/2007 l'agenzia delle Entrate aveva già precisato che nel caso di impianti che per la loro collocazione (ad es. sul tetto dell'abitazione o su un'area di pertinenza) risultino installati essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, gli stessi si ritengono utilizzati in un contesto sostanzialmente privatistico e quindi non si configura lo svolgimento di un'attività commerciale abituale; di conseguenza, i proventi derivanti dall'attività di vendita dell'energia sono fiscalmente considerati “redditi diversi” derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ed esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, pertanto senza la possibilità di detrarre l'Iva sull'acquisto dell'impianto.

L’energia solare ceduta in rete è soggetta al regime Iva - Ultima modifica: 2013-07-17T16:53:22+02:00 da Redazione Terra e Vita

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