Tra i reflui zootecnici c'è anche la pollina, prodotta generalmente in allevamenti avicoli di grandi dimensioni alle prese con enormi problemi di smaltimento che potrebbero essere risolti grazie alla possibilità di impiego in impianti a biogas. A tutt'oggi sono ancora numerose le problematiche che riguardano la sua definizione e che quindi condizionano le possibilità effettive di impiego in tale settore. Ma andiamo con ordine.
La pollina è soggetta all'applicazione della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente in forza dell'art. 185, co. 2 del Codice medesimo, secondo cui “Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: …
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.
La pollina è un sottoprodotto di origine animale (stallatico), che il Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069 qualifica espressamente come materiale di categoria 2, quindi laddove venga utilizzata come matrice in ingresso in un impianto alimentato a biogas è soggetta all'applicazione della Parte Quarta del Codice, contenente la disciplina della gestione dei rifiuti. Ciò non comporta però che la pollina possa essere qualificata automaticamente come rifiuto, poiché la predetta Parte Quarta contiene altresì la nozione di sottoprodotto (art. 184-bis del Codice). Ai fini della qualificazione di una materia come sottoprodotto, occorre che tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis del Codice siano soddisfatte. Qualora ricorrano tutte le condizioni, la pollina può essere considerata come sottoprodotto e può quindi essere utilizzata come matrice in ingresso nell'impianto a biogas anche in assenza di autorizzazione alla gestione di rifiuti; laddove non sussistano, la pollina dovrà essere qualificata come rifiuto e gestita previo ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del Codice dell'Ambiente.
La pollina, come si è detto nei precedenti punti, è un sottoprodotto di origine animale, conseguentemente l'impianto a biogas deve essere riconosciuto ai sensi del Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069; l'operatore dovrà quindi richiedere alla ASL territorialmente competente la relativa autorizzazione sanitaria. In un impianto a biogas, dotato degli opportuni presidi impiantistici (es. presidi per il contenimento odori, frantumatore e pastorizzatore della massa), laddove l'operatore intenda utilizzare come matrice in ingresso la pollina, dovrà munirsi dell'autorizzazione sanitaria poiché la pollina (che rientra nel più ampio concetto di stallatico) è un materiale di categoria 2. L'art. 8, co. 4, del Dm. 6 luglio 2012 distingue, al fine di corrispondere agli operatori le tariffe incentivanti, tra quattro distinte tipologie di matrici in ingresso negli impianti alimentati a biogas, di seguito indicate:
a) prodotti di origine biologica;
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2;
d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da lett. c).
La qualificazione della pollina come rifiuto, o come sottoprodotto, rileva quindi non soltanto al fine dell'eventuale ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 208 del Codice, ma anche al fine di verificare quale sia la tariffa incentivante dovuta dal Gse.
Alcuni casi pratici
1) Il soggetto gestore dell'impianto non produce direttamente la pollina, ma la ritira da un soggetto terzo, proprietario di un allevamento avicolo; laddove la pollina contenga al suo interno una minima percentuale di inerti (es. sabbia), può qualificarsi come sottoprodotto oppure costituisce un rifiuto?
In questo caso la pollina è un sottoprodotto poiché la presenza di inerti non è significativa e non è tale da modificare la naturale composizione chimico-fisica dell'effluente. Non è nemmeno rilevante il fatto che la pollina sia prodotta da un soggetto terzo rispetto al materiale utilizzatore dell'effluente, poiché l'art. 184-bis consente espressamente che il sottoprodotto possa derivare da un processo produttivo posto in essere da un soggetto diverso.
2) Laddove la pollina contenga sabbia e venga sottoposta dal gestore dell'impianto ad un trattamento di dissabbiatura - al fine di favorire la digestione nell'impianto -, tale trattamento costituisce una normale pratica industriale (ai fini dell'applicazione dell'art. 184-bis dell'Ambiente) ed è quindi qualificabile come sottoprodotto?
La dissabbiatura può essere considerata come normale pratica industriale poiché, come affermato nel precedente punto 1, tale procedimento non modifica in maniera significativa la composizione della pollina, essendo finalizzato unicamente all'ottimizzazione della matrice al fine della successiva digestione anaerobica.
3) Laddove la dissabbiatura non venga effettuata dal soggetto utilizzatore finale della pollina ma da un soggetto terzo (ad esempio da un consorzio composto dai medesimi soci della società proprietaria dell'impianto alimentato a biogas), la pollina dovrà essere considerata un rifiuto o un sottoprodotto?
Come si è detto nel punto 1) è irrilevante, ai fini della qualificazione della pollina, il fatto che il trattamento sia effettuato da un soggetto terzo, trattandosi di possibilità pacificamente ammessa dalla legge.
*Avvocato socio dello studio Robaldo-Ferraris