Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale

    Riferimenti e circolari

    riserva

    Domanda

    Vorrei sapere qual è il riferimento normativo che detta le regole dell’accesso alla Riserva nazionale a punti per il 2016.

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    Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale
    - Ultima modifica: 2016-09-21T13:07:57+02:00
    da Sandra Osti
    Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale - Ultima modifica: 2016-09-21T13:07:57+02:00 da Sandra Osti

    2 Commenti

    1. Stimato Professore Angelo Frascarelli,
      Buongiorno.
      Ho un quesito per lei.
      A seguito di una donazione di papà, sono ora il proprietario di circa 20 ettari di terreno agricolo e di una porzione di cascina annessa. Ho la possibilità di diventare coadiuvante dell’azienda agricola del cognato (che conduce in affitto solo 2 degli ettari della mia proprietà insieme a molti altri ettari in affitto da terzi).
      Domanda: se diventassi coadiuvante di mio cognato, pagando i relativi contributi INPS (che mi dicono essere tipici del coltivatore diretto), ricevo il titolo di Coltivatore Diretto (e quindi i relativi diritti di prelazione)?
      Se sì, bene; se no: diventando coadiuvante (e non ottenendo il titolo di Coltivatore Diretto), quando tra due anni aprirò una società agricola coltivando i miei 20 ettari, potrò essere classificato come “nuovo agricoltore” e fare domanda di titoli PAC dalla Riserva Nazionale?
      Grazie

      • Ai fini dell’esercizio della prelazione agraria, la definizione di coltivatore diretto è contenuta nell’articolo 31 della legge n. 590 del 1965 a norma del quale è coltivatore diretto chi si dedica in modo abituale e diretto alla coltivazione del fondo ed all’allevamento del bestiame a condizione che la forza lavoro propria e della propria famiglia sia pari ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e dell’allevamento.
        In base alla suddetta definizione, occorre, pertanto, che il coltivatore diretto, coadiuvato dalla famiglia, sia personalmente e concretamente impegnato nell’attività di coltivazione del fondo, dedicandovi una forza lavoro pari ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo stesso e dell’allevamento; è necessario, inoltre, che tale attività di coltivazione sia svolta in modo abituale, cioè con continuità e stabilità e non in modo sporadico o per hobby, anche se non in maniera professionale.
        Per poter esercitare la prelazione agraria, il soggetto interessato deve, quindi, dimostrare di essere in possesso della qualità di coltivatore diretto secondo la definizione sopra evidenziata.
        A questo riguardo la giurisprudenza ha ritenuto che “la prova della qualità di coltivatore diretto, ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, deve essere fornita in concreto: ciò che rileva non è il dato formale della iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative, bensì l’effettivo esercizio dell’attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia” (Cass. Civ., 20 gennaio 2006, n. 1112).
        Ed ancora è stato ribadito che la qualità di coltivatore diretto “non può desumersi dall’iscrizione negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all’accertamento dell’attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo” (Cass. Civ., 22 gennaio 2001, n. 8595).
        Viceversa l’accertamento della qualità di coltivatore diretto è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice.
        Conseguentemente, allo scopo di esercitare la prelazione agraria, il soggetto interessato, dopo che gli è stata notificata la proposta di vendita da parte del proprietario del terreno in vendita, deve provare di svolgere l’attività agricola in concreto e in maniera abituale, col lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini della dimostrazione della qualità di coltivatore diretto, che lo stesso sia iscritto o meno nella gestione previdenziale di coltivatori diretti.
        Nel caso della prelazione da parte dell’affittuario coltivatore diretto, è controversia la questione se il diritto in questione deve considerarsi competere alla famiglia coltivatrice (e quindi anche ai singoli componenti) che è titolare del rapporto di affitto o se, viceversa, spetti solamente a “chi assume una posizione maggiormente qualificata, per la sua posizione nell’ambito della impresa e della famiglia” (Casarotto Giangiorgio).
        Secondo la dottrina, anche nel caso dell’impresa familiare, titolare del diritto di prelazione è “il solo titolare della impresa e non già anche i familiari collaboratori, poiché a questi ultimi manca la stessa qualità di coltivatore diretto, richiesta dall’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 e che l’articolo 31” della stessa legge n. 590 “attribuisce al solo titolare della impresa e non anche ai componenti del nucleo familiare”.
        Nell’altra ipotesi della prelazione da parte del proprietario coltivatore diretto confinante, non vi sono dubbi sul fatto che la prelazione agraria spetti unicamente al proprietario del fondo (e non anche ai suoi collaboratori) contiguo con quello messo in vendita a condizione che rivesta la qualità di coltivatore diretto nei termini sopra descritti, in quanto la prelazione del confinante prescinde dalla esistenza di un contratto agrario.
        In conclusione l’iscrizione nella gestione previdenziale di coltivatori diretti in qualità di coadiuvante non assume alcuna rilevanza ai fini della dimostrazione della qualità di coltivatore diretto necessaria per l’esercizio della prelazione agraria, dovendo, al contrario, il soggetto interessato provare di coltivare personalmente il terreno confinante con quello in vendita o risultare affittuario del terreno da vendere.
        Quando il lettore-coadiuvante andrà a costituire una società agricola, potrà essere qualificato come “nuovo agricoltore” ai sensi dell’art. 30 del Reg. UE 1307/2013 relativo ai pagamenti diretti. Infatti la definizione di “nuovo agricoltore” è la seguente:
        – che ha iniziato la loro attività agricola nell’anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo;
        – che presenta domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola;
        – che, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un’attività agricola.
        La verifica dell’inizio dell’attività agricola è effettuata secondo i seguenti criteri:
        a. la data di apertura della p.iva o, nel caso di partita iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell’attività al regime agricolo;
        b) l’iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

        Angelo Frascarelli

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