Cofinanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell’Unione europea. Né l’Unione europea né l’amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.Gli agricoltori e gli operatori dei Caa sono alle prese con la presentazione della Domanda Unificata Pac 2026. Ricordiamo che siamo giunti al quarto anno del periodo di programmazione della Pac 2023-2027. È utile, a tal fine, una ricognizione delle novità della Pac per il 2026 rispetto agli anni precedenti.
La scadenza della domanda
Per la campagna 2026, il termine di presentazione della domanda unificata è il 15 maggio 2026. L’esperienza degli anni passati ci ricorda che la scadenza del 15 maggio è stata prorogata anche di alcuni mesi. Tuttavia, Agea ritiene che per il 2026 non ci siano ostacoli a rispettare questa scadenza, fissata dall’art. 11, comma 4, del decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022.
È possibile presentare una domanda di modifica o di ritiro con un ritardo di 25 giorni civili, cioè entro il 9 giugno 2026. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe diritto viene decurtato dell’1% per ogni giorno di ritardo. Le domande e le modifiche presentate oltre il 9 giugno 2026 sono irricevibili.
La domanda di trasferimento dei titoli deve essere presentata agli organismi pagatori entro la data di presentazione della Domanda Unificata, quindi entro il 15 maggio 2026.
Il pacchetto semplificazione
Il 19 dicembre 2025, il Parlamento e il Consiglio Ue hanno approvato Reg. (Ue) 2025/2649 (Gazzetta Ufficiale Ue del 31/12/2025) che interviene in modo mirato sulle normative della Pac 2023-2027, con l’obiettivo di ridurre gli oneri per agricoltori e amministrazioni e rendere più rapida l’adattabilità dei Psp (vedi Terra e Vita n. 4/2026). Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e introduce alcune novità per la Domanda Unificata 2026 (tab. 1).
Condizionalità semplificata
Le principali modifiche riguardano le norme sulla condizionalità, con una maggiore flessibilità nell’attuazione delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Bcaa) e dei Cgo (Criteri di Gestione Obbligatori) che gli agricoltori devono rispettare per poter percepire i pagamenti Pac:
- esenzione dal sistema di condizionalità (controlli e sanzioni) per i piccoli agricoltori che hanno una superficie agricola sotto i 10 ettari: questa esenzione esisteva già per le Bcaa, ma estesa anche ai Cgo; In altre parole, il mancato rispetto di una Cgo non genera sanzioni della Pac per i piccoli agricoltori;
- Bcaa 7, esenzione per aziende sotto i 30 ettari: gli agricoltori con un’azienda di dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata sono esentati dai controlli e dalle sanzioni relativi ai requisiti della Bcaa 7; tuttavia, è utile ricordare che gli agricoltori che richiedono l’Ecoschema 4 e molte misure agroambientali (Sra) devono comunque rispettare la “Bcaa 7 rotazione”;
- agricoltura biologica: presunzione di conformità alle Bcaa; gli agricoltori certificati biologici sono considerati conformi alle Bcaa 1, 3, 4, 5, 6 e 7 per le unità biologiche e in conversione, quindi non devo rispettare queste Bcaa.
Prati permanenti
La norma sul mantenimento dei prati e pascoli permanenti viene alleggerita con due modifiche:
- Bcaa 1: è prevista maggiore flessibilità per la gestione del mantenimento dei prati permanenti. Il Reg. Ue 2025/2649 consente agli Stati membri di prorogare da 5 a 7 anni il periodo che determina la conversione di un seminativo a “prato permanente” e introduce una flessibilità per cui i terreni classificati come seminativi al 1° gennaio 2026 possono rimanere tali anche se il periodo è scaduto;
- l’impegno della Bcaa 1 è aggiornato prevedendo una diminuzione massima della soglia massima del 10% rispetto all’anno di riferimento 2018 (oggi è il 5%);
- Bcaa 9 (prati permanenti in Natura 2000): in un’ottica di semplificazione, gli Stati membri possono:
- valorizzare i sistemi di controllo già esistenti nei siti Natura 2000 sulla base di un’analisi del rischio;
- utilizzare i requisiti obbligatori stabiliti nei piani di gestione Natura 2000, purché coerenti con la Bcaa 9.
Pac e agrivoltaico
La Circolare Agea n. 101005 dell’11 dicembre 2025 ha chiarito l’ammissibilità ai pagamenti Pac in presenza di pannelli agrovoltaici: la superficie è ammissibile solo se l’attività agricola rimane davvero possibile e “prevalente”, cioè se le coltivazioni e la gestione del fondo possono proseguire in modo ordinario, senza ostacoli strutturali o vincoli che limitino le lavorazioni (vedi Terra e Vita n. 3/2026).
La suddetta Circolare Agea chiarisce che:
- sono ammissibili agli aiuti Pac le superfici con impianti di tipo 1 e tipo 3, perché la struttura consente la continuità delle attività agricole (coltivazione anche sotto o tra i moduli, oppure moduli verticali); tali superfici sono ammissibili al 100%;
- non sono ammissibili agli aiuti Pac le superfici con impianti di tipo 2, perché la loro altezza non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici; infatti, l’impianto, per come è realizzato, non permette di svolgere le lavorazioni agricole anche sotto i pannelli in modo adeguato e quindi interferisce stabilmente con la coltivazione (tab. 2).
Inoltre, l’agricoltore deve avere un titolo di conduzione valido ovvero deve essere un agricoltore che abbia la libertà nelle scelte colturali (senza dipendere dalla gestione dell’impianto). A tal fine, la Circolare Agea chiarisce che le superfici per le quali l’agricoltore ha ceduto il diritto di superficie a terzi non possono essere inserite/mantenute nel Fascicolo aziendale, in quanto carenti di idoneo titolo di conduzione, non potendo di conseguenza beneficiare dei pagamenti diretti previsti dalla Pac.
Ecoschema 1 Livello 1
La novità per la Domanda Unificata 2026 riguarda il periodo di osservazione del rispetto della soglia di antibiotici, che tornerà ad essere annuale (12 mesi), ma non coincide più con l’anno solare, ma dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 (vedi Terra e Vita n. 10/2025).
Ricordiamo che nel 2025 il periodo di osservazione era stato di 9 mesi (dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025), senza però variare il contributo concesso.
Questa modifica del periodo di osservazione deriva dall’esigenza tecnica di anticipare la chiusura del periodo di controllo dal tradizionale termine del 31 dicembre al 30 settembre, in modo di consentire l’erogazione degli anticipi del pagamento dell’Ecoschema 1 dal 16 ottobre.
Ecoschema 1 Livello 2
A partire dalla campagna 2025, il Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024 aveva introdotto ufficialmente i nuovi e specifici disciplinari di certificazione del Sqnba (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale), rivolti agli allevamenti bovini e suini che praticano il pascolamento o l’allevamento brado. L’adesione a tali disciplinari, pertanto, è la condizione imprescindibile per ottenere il sostegno previsto dall’Ecoschema 1 Livello 2 (vedi Terra e Vita n. 15/2025).
Questa era una novità del 2025, ma i ritardi nell’applicazione implicano che questa novità diventa effettiva dal 2026.
Per essere ammesso al pagamento dell’Eco 1, Livello 2, è necessario che l’allevatore aderisca a un disciplinare che preveda il ricorso al pascolo. Pertanto, solo tre dei cinque disciplinari sono idonei per la richiesta di aiuto nell’ambito di questo Ecoschema (tab. 3):
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo;
- Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare;
- Disciplinare requisiti di certificazione dei suini da ingrasso.
Gli allevamenti che aderiscono a uno dei disciplinari sopra elencati, e che rispettano i requisiti previsti, sono idonei a ricevere il contributo previsto, che verrà erogato a seguito della verifica da parte degli Organismi di controllo (Odc).
La richiesta di adesione All’Ecoschema 1 Livello 2 avviene attraverso la Domanda Unificata, selezionando l’opzione appropriata per la richiesta di pagamento; tuttavia, la sola richiesta di pagamento non costituisce l’adesione al sistema di certificazione. Per aderire al Sqnba, l’agricoltore dovrà presentare separatamente una domanda di adesione ad uno degli Organismi di Controllo accreditati da Accredia. La domanda di adesione deve essere presentata entro la scadenza della Domanda Unificata per il 2026 quindi entro il 15 maggio 2026.
Ecoschema 2
Nel 2026 cambia il periodo di impegno dell’inerbimento. Fino allo scorso anno, il periodo dell’impegno dell’inerbimento era fissato dal 15 settembre al 15 maggio. Nella Domanda Unificata 2026, il periodo di inerbimento viene controllato dal 1° settembre 2026 al 30 aprile 2027.
Giovani agricoltori
Dal 2026, il requisito di istruzione e competenza per il “giovane agricoltore” con titolo di scuola secondaria di primo grado può essere soddisfatto abbinando tale titolo, alternativamente, con:
(i) attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di 150 ore con esame finale su tematiche agroalimentari/ambientali/sociali, erogato da enti accreditati;
(ii) esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata da iscrizione al regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno;
(iii) partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale di cooperazione per il ricambio generazionale.
La circolare introduce una regola temporale specifica: dalla campagna 2026 i requisiti di istruzione e competenza devono essere posseduti entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda, ai fini dell’assegnazione dei diritti o della prima richiesta del sostegno complementare ai giovani agricoltori. Gli altri requisiti, invece, devono essere già soddisfatti al momento della domanda e mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda; la mancanza anche di uno solo di essi comporta inammissibilità.
Tale modifica è applicata sia per l’accesso alla Riserva Nazionale (fattispecie “giovane agricoltore”) sia per il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
Più risorse per duro e barbabietola
Dal 2026, viene modificato l’importo massimo del sostegno accoppiato per due colture:
- grano duro, che passa da 102,86 €/ha a 142,86 €/ha;
- barbabietola da zucchero che passa da 723,72 €/ha a 1.055,00 €/ha.
L’aumento dell’importo massimo non significa automaticamente che questo importo sarà esattamente quello che sarà erogato. Tuttavia, questo aumento è molto importante, in quanto negli ultimi anni per queste due colture il plafond non era stato interamente utilizzato; quindi, l’aumento dell’importo massimo consentirà di aumentare sicuramente l’importo del sostegno accoppiato erogato.













Bisogna aiutare le piccole imprese agricole perché le medie e grande imprese vivono di altri redditi e la terra la fanno per obby altrimenti le piccole imprese sono costretti a vendere la propria azienda
E brutto dirlo, ma se le piccole imprese riescono a vivere solo se aiutate e sovvenzionate forse bisognerebbe farsi delle domande sulla sostenibilità economica della loro esistenza