Si può ritenere conclusa la questione riguardante il rispetto delle misure anticendio nei frantoi che ha avuto in passato toni di aspra polemica. Le norme vigenti in materia di anticendio non lasciavano molto spazio a deroghe a favore dei frantoi che ritenevano di non possedere caratteristiche di pericolosità uguali a quelle di altre strutture che trattano sostanze incendiarie.
Il timore era che i frantoi dovessero procedere a costosi ammodernamenti delle loro strutture per renderle idonee ai requisiti previsti dalla legge e per poter ottenere i nulla osta dei Vigili del fuoco.
Frantoiani e Vigili del fuoco hanno raggiunto un accordo, per gestire al meglio le procedure anticendio attraverso la stesura di apposite linee guida.
Molti frantoi non dovranno, quindi, eseguire alcun lavoro di adeguamento, per rispondere alle linee guida antincendio per i frantoi, concordate tra l'Interprofessione dell'olio di oliva (Fooi) e i Vigili del fuoco. Per altri frantoi si tratterà di interventi minimi, riguardanti prevalentemente le pareti antincendio e la segnaletica.
La definizione del documento è stata lunga e laboriosa e sembrava arenarsi quando i Vigli del fuoco volevano che i depositi fossero muniti di bacini di contenimento, prescrizione poi notevolmente attenuata dal fatto che si deve tenere “altresì conto dei sistemi di scolo dei reflui eventualmente presenti nella pavimentazione del deposito stesso".
La maggior parte delle prescrizioni sono di buon senso, come quella che prevede che “i locali di deposito non devono comunicare con locali di attività ad essi non pertinenti. L’abitazione del custode potrà comunicare con il locale deposito mediante porta in materiale non combustibile” e ancora che “Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai servizi del frantoio oleario devono essere conformi ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Di assoluto buon senso che “i depositi di nocciolino o di altri materiali combustibili devono essere, di regola, ubicati all’esterno dell’attività ed essere protetti dagli agenti atmosferici con strutture realizzate in materiale non combustibile. I depositi devono essere posizionati in maniera tale da evitare, in caso di incendio, la propagazione dello stesso all’interno dei locali dell’attività.”
Alcune misure riguardano anche i locali di confezionamento e limitrofi: “tali depositi (contenenti ad esempio: cartone, pallet, plastica per imballaggi, serbatoi in plastica, ecc.) devono essere collocati in apposito locale costituente compartimento antincendio. All’interno dei locali di lavorazione ed imbottigliamento è ammesso il deposito dei materiali necessari alla lavorazione giornaliera preventivamente individuata dal datore di lavoro.”
Il frantoio deve inoltre disporre di estintori adeguati e di “una rete idranti conforme al decreto del ministro dell’interno 20 dicembre 2012.”
Infine “per depositi di capacità totale superiore a 50 m3 deve sempre essere previsto un sistema di segnalazione di allarme antincendio o di aumento della temperatura all’interno del locale.”
Un manuale, quello delle linee guida anticendio per i frantoi, estremamente snello e pratico, a misura di filiera olivicolo-olearia.
Come evidenziato dalla nota dei VVF le linee guida non devono essere interpretate e non rappresentano una regola tecnica verticale. Sono uno strumento utile che non va a mutare nulla in merito agli adempimenti correnti, alla classificazione prevista dall’Allegato I del Dpr. 151/2011 e all’istruttoria di prevenzione incendi Dm. 7/8/2012 Allegato I.