L’acido acetico in soluzione di acqua dal 4% al 30% in volume può essere chiamato aceto come quello di origine vinica, quando viene utilizzato come additivo negli alimenti. La Commissione europea ha infatti modificato l’elenco degli additivi alimentari che comprendeva fino ad ora solo l’aceto di vino, indicando nella stessa categoria anche l’acido acetico in soluzione acquosa fino al 30% a conferma che tra i due tipi di additivi non vi è alcuna differenza.
L’acido acetico (utilizzato anche come additivo alimentare come E 260), diluito potrà essere utilizzato come alimento o ingrediente al pari degli aceti di origine agricola, per cui in etichetta non dovrà essere indicato nulla sul tipo di acetificazione impiegata.
Il regolamento della Commissione peraltro, giustifica ampiamente questa unificazione affermando che non è stato richiesto il parere dell’Efsa in quanto l’acido acetico utilizzato come additivo non ha conseguenze negative sulla salute e quindi il suo inserimento nell’elenco comunitario costituisce solo un aggiornamento dell’elenco stesso.
In alcuni Stati membri solo gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli possono essere denominati «aceti». In altri Stati tuttavia, sia i prodotti ottenuti dalla diluizione con acqua di acido acetico, sia gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli sono commercializzati con la denominazione «aceto».
Ora la questione si sposta sul piano economico: potendo scegliere l’additivo più economico non vi è dubbio che l’acido acetico diluito batterà l’aceto di vino.